§ 1.2.34 - L.R. 26 agosto 1994, n. 58. [*]
Norme per la organizzazione delle attività degli organi elettivi.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:26/08/1994
Numero:58


Sommario
Art. 1.      1. Le Segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza, del Presidente della Giunta Regionale
Art. 2.      1. Presso le Segreterie indicate nel precedente art. 1 può essere utilizzato, nell'ambito della dotazione organica stabilita rispettivamente dal 5° comma dell'art. 30 della L.R. 58/85 e [...]
Art. 3.      1. La responsabilità delle Unità Operative delle Segreterie dei Vice Presidenti del Consiglio regionale, dei Gruppi consiliari e dei Componenti la Giunta regionale può essere affidata anche a [...]
Art. 4.      1. I dipendenti di ruolo assegnati alle Segreterie di cui all'art. 1 conservano la titolarità del posto e delle funzioni in precedenza ricoperte presso la struttura organizzativa di provenienza [...]
Art. 5.      1. Presso le Segreterie del Presidente del Consiglio e della Giunta regionale può essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche stabilite dalla L.R. n. 76/1977 e successive [...]
Art. 6. 
Art. 7.      1. In relazione ai posti coperti mediante l'istituto del comando sono resi indisponibili altrettanti posti vacanti nell'ambito delle qualifiche funzionali del ruolo del personale regionale.
Art. 8.      1. Le Segreterie curano gli adempimenti indicati nell'art. 22 della L.R. 27.2.1980, n. 11 e non possono influire sull'attività propria delle altre strutture organizzative né sostituirsi ad esse.
Art. 9.      1. Il personale da assegnare alle Segreterie dei Gruppi consiliari, ove questo non rivesta la qualifica corrispondente al posto da ricoprire nei limiti dell'organico stabilito dalla L.R. [...]
Art. 10.      1. Si prescinde dalla corrispondenza del profilo professionale posseduto dal personale da assegnare alle Segreterie del Presidente del Consiglio e della Giunta regionale, dei Vice Presidenti del [...]
Art. 11.      1. Nei confronti del personale in servizio presso le segreterie dei Gruppi consiliari alla data di approvazione della presente legge continuano ad applicarsi - fino alla data di scadenza dei [...]
Art. 12.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 1.2.34 - L.R. 26 agosto 1994, n. 58. [*]

Norme per la organizzazione delle attività degli organi elettivi.

(B.U. n. 32 del 16 settembre 1994).

 

Art. 1.

     1. Le Segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza, del Presidente della Giunta Regionale [1], dei Gruppi consiliari e dei Componenti la Giunta regionale sono organizzate secondo le determinazioni dei singoli Amministratori incaricati nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Presso le Segreterie indicate nel precedente art. 1 può essere utilizzato, nell'ambito della dotazione organica stabilita rispettivamente dal 5° comma dell'art. 30 della L.R. 58/85 e dall'art. 1 della L.R. n. 40/1988 e nel limite di una unità per ogni struttura, anche personale in posizione di comando proveniente da altre Pubbliche Amministrazioni statali o locali e da Enti pubblici anche economici ovvero aziende pubbliche o private, a prevalente capitale pubblico a condizione che il comando sia previsto dai rispettivi ordinamenti [2].

     2. Il provvedimento di comando è adottato dal Presidente della Giunta regionale su richiesta dell'Amministratore interessato. Contestualmente alla cessazione dell'incarico dell'Amministratore che lo ha proposto, il dipendente comandato riassume servizio presso l'Ente di provenienza.

 

     Art. 3.

     1. La responsabilità delle Unità Operative delle Segreterie dei Vice Presidenti del Consiglio regionale, dei Gruppi consiliari e dei Componenti la Giunta regionale può essere affidata anche a personale, di ruolo o in posizione di comando, della 7ª qualifica funzionale su proposta dell'Amministratore interessato e per tutta la durata dell'incarico di quest'ultimo.

     2. Per l'intero periodo di conferimento dell'incarico viene corrisposto al dipendente un compenso non pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico tabellare della qualifica di appartenenza e quello della qualifica immediatamente superiore nonché l'indennità di funzione nella misura prevista dalla normativa vigente.

 

     Art. 4.

     1. I dipendenti di ruolo assegnati alle Segreterie di cui all'art. 1 conservano la titolarità del posto e delle funzioni in precedenza ricoperte presso la struttura organizzativa di provenienza nell'ambito della quale riassumono automaticamente servizio alla cessazione dell'incarico dell'Amministratore interessato.

     2. L'assegnazione del personale di ruolo alle Segreterie viene formalizzata con disposizione del Presidente della Giunta su richiesta dell'Amministratore interessato. Alla mobilità interna al Consiglio regionale provvede direttamente il Presidente del Consiglio stesso.

 

     Art. 5.

     1. Presso le Segreterie del Presidente del Consiglio e della Giunta regionale può essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche stabilite dalla L.R. n. 76/1977 e successive modifiche ed integrazioni e nel limite di una unità per ciascuna struttura, anche personale proveniente da altre Pubbliche Amministrazioni statali o locali.

     2. Nei confronti del predetto personale operano le disposizioni del 2° comma del precedente art. 2.

     3. La responsabilità degli Uffici di Segreteria del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale può essere affidata anche a personale della 8ª qualifica funzionale di ruolo o in posizione di comando.

     4. La responsabilità della U.O. di Rappresentanza di Pescara della Giunta regionale e della U.O. Segreteria Particolare del Presidente del Consiglio regionale può essere affidata anche a personale della 7ª qualifica funzionale di ruolo o in posizione di comando.

     5. Per la disciplina dei predetti incarichi, la cui durata è correlata al periodo di espletamento del mandato dell'Amministratore interessato, trovano applicazione le disposizioni di cui al 2° comma del precedente art. 3.

     6. Per il personale di ruolo si applicano anche le disposizioni del precedente art. 4.

 

     Art. 6. [3]

     A ciascuno dei Consiglieri Segretari dell'Ufficio di Presidenza è assegnata una unità appartenente ad una qualifica funzionale non superiore alla VII, che può essere reperita, oltre che tra il personale regionale, anche tra il personale di altra Pubblica Amministrazione statale o locale, mediante l'istituto del comando e con le modalità di cui all'art. 2, comma 2°, della L.R. 58/94.

 

     Art. 7.

     1. In relazione ai posti coperti mediante l'istituto del comando sono resi indisponibili altrettanti posti vacanti nell'ambito delle qualifiche funzionali del ruolo del personale regionale.

 

     Art. 8.

     1. Le Segreterie curano gli adempimenti indicati nell'art. 22 della L.R. 27.2.1980, n. 11 e non possono influire sull'attività propria delle altre strutture organizzative né sostituirsi ad esse.

 

     Art. 9.

     1. Il personale da assegnare alle Segreterie dei Gruppi consiliari, ove questo non rivesta la qualifica corrispondente al posto da ricoprire nei limiti dell'organico stabilito dalla L.R. 14.4.1988 n. 40, deve comunque essere in possesso della qualifica immediatamente inferiore.

 

     Art. 10.

     1. Si prescinde dalla corrispondenza del profilo professionale posseduto dal personale da assegnare alle Segreterie del Presidente del Consiglio e della Giunta regionale, dei Vice Presidenti del Consiglio regionale, dei Gruppi consiliari e dei Componenti la Giunta regionale rispetto alle previsioni della vigente normativa.

 

     Art. 11.

     1. Nei confronti del personale in servizio presso le segreterie dei Gruppi consiliari alla data di approvazione della presente legge continuano ad applicarsi - fino alla data di scadenza dei rispettivi provvedimenti di assegnazione - le norme di cui all'art. 3, terzo comma, della L.R. 12 settembre 1978, n. 63.

     2. Al personale di cui al precedente comma formalmente incaricato, con delibera dell'Ufficio di Presidenza, di svolgere le funzioni corrispondenti alla 8ª qualifica funzionale è, altresì, corrisposta la indennità di funzione correlata alla responsabilità di Unità Operativa.

 

     Art. 12.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18, a decorrere dal termine stabilito dal comma 2 dell'art. 12 della stessa L.R. 18/2001, fatta eccezione per le norme concernenti le strutture della Giunta Regionale.

[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 dicembre 1996, n. 141.

[2] Comma così integrato dall'art. 2 della L.R. 17 dicembre 1996, n. 141.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 dicembre 1995, n. 140.