§ 5.4.173 - L.R. 5 maggio 1998, n. 32.
Integrazione del contributo al Comune di L'Aquila per Perdonanza Celestiniana - Edizione 1997 - di cui alla L.R. 26 novembre 1997, n. 135.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:05/05/1998
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Procedura.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Urgenza.


§ 5.4.173 - L.R. 5 maggio 1998, n. 32.

Integrazione del contributo al Comune di L'Aquila per Perdonanza Celestiniana - Edizione 1997 - di cui alla L.R. 26 novembre 1997, n. 135.

(B.U. n. 8 bis del 22 maggio 1998).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Abruzzo concede al Comune dell'Aquila, un ulteriore contributo di lire 50.000.000 (cinquantamilioni) per far fronte alle spese relative alle manifestazioni della Perdonanza Celestiniana, Edizione 1997.

 

     Art. 2. Procedura.

     L'erogazione del contributo avverrà nei modi e nei tempi previsti dalla L.R. 27 giugno 1986 n. 22.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in lire 50.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 81, mediante riduzione, in termini di sola competenza, dello stanziamento iscritto alla partita n. 2 dell'elenco n. 3 - Cap. 323000 - "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997.

     Il Cap. 321910 denominato "Fondo di riserva per far fronte a maggiori pagamenti è conseguentemente ridotto di lire 50.000.000".

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998 lo stanziamento del Cap. 61511, denominato "Contributo al Comune dell'Aquila per la celebrazione della Perdonanza Celestiniana" è incrementato di lire 50.000.000, in termini di competenza e cassa.

 

     Art. 4. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.