Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.4 beni e attività culturali |
Data: | 11/09/1996 |
Numero: | 87 |
Sommario |
Art. 1. La Regione Abruzzo riconosce alla comunicazione audiovisiva ed alle attività connesse, valore essenziale per il processo di diffusione della cultura, per le finalità previste dall'art. 3 del suo [...] |
Art. 2. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo la Regione Abruzzo interviene finanziariamente in favore dell'Istituto Cinematografico dell'Aquila con la concessione di un [...] |
Art. 3. L'Istituto Cinematografico dell'Aquila deve presentare, a pena di decadenza, entro 20 gg. dall'entrata in vigore della presente legge alla Giunta Regionale - Servizio Promozione Culturale - [...] |
Art. 4. La concessione del contributo previsto dalla presente legge è disposta con atto del Dirigente del Servizio Promozione Culturale con il quale è altresì autorizzata la liquidazione e conseguente [...] |
Art. 5. «Ai fini dell'applicazione della presente legge si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione [...] |
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.4.143 - L.R. 11 settembre 1996, n. 87.
Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine.
(B.U. n. 32 speciale del 27 settembre 1996).
La Regione Abruzzo riconosce alla comunicazione audiovisiva ed alle attività connesse, valore essenziale per il processo di diffusione della cultura, per le finalità previste dall'art. 3 del suo Statuto e in relazione a quanto dispone l'art. 49 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.
In particolare, ritiene rilevante per il raggiungimento dei fini previsti dal comma precedente, il legame con il mondo della Scuola e della Università, considerati settori essenziali per l'attività educativa e culturale dei giovani, oltre che per la ricerca.
Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo la Regione Abruzzo interviene finanziariamente in favore dell'Istituto Cinematografico dell'Aquila con la concessione di un contributo di lire 400.000.000 per lo svolgimento delle attività didattiche relativamente all'anno 1996 dell'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine.
L'Istituto Cinematografico dell'Aquila deve presentare, a pena di decadenza, entro 20 gg. dall'entrata in vigore della presente legge alla Giunta Regionale - Servizio Promozione Culturale - L'Aquila, apposita domanda corredandola di relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
La concessione del contributo previsto dalla presente legge è disposta con atto del Dirigente del Servizio Promozione Culturale con il quale è altresì autorizzata la liquidazione e conseguente erogazione nella misura del 70% dell'importo a titolo di anticipazione.
L'erogazione del saldo avverrà sulla base del conto consuntivo che l'Istituzione avrà l'obbligo di presentare, pena restituzione delle somme percepite entro il 31 marzo 1997 corredato della certificazione sulla regolarità della contabilità di cui alla
«Ai fini dell'applicazione della presente legge si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996:
Cap. 323000 denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti»
- in diminuzione L. 400.000.000
Cap. 61663 (di nuova istituzione ed iscrizione al Settore 6, Tit. 1, Ctg. 6, Sez. 6) denominato: «Contributo a favore dell'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell'Immagine»
- in aumento L. 400.000.000
La partita n. 9 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio 1996 è soppressa».
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.