§ 5.4.37 - L.R. 20 settembre 1988, n. 84.
Intervento straordinario regionale a favore delle istituzioni teatrali del Teatro Stabile di L'Aquila (TSA) e dell'Associazione Teatrale Abruzzese [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:20/09/1988
Numero:84


Sommario
Art. 1.      La Regione, conformemente ai propri principi statutari ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, favorisce lo sviluppo delle attività teatrali di [...]
Art. 2.      Al fine di contribuire alla soluzione della situazione debitoria pregressa del TSA, la Regione Abruzzo concede un contributo una tantum di L. 1.300.000.000 e un contributo annuo a partire [...]
Art. 3.      La Regione, con successiva legge, istituisce il Teatro Regionale Abruzzese, utilizzando il patrimonio materiale e culturale e i diritti ed accessori del TSA.
Art. 4.      La Giunta regionale concede all'Associazione Teatrale Abruzzese Molisana (ATAM), limitatamente all'anno 1988, un contributo di L. 500.000.000, previa acquisizione della documentazione alla [...]
Art. 5.      A partire dall'esercizio 1988, vengono esclusi dai beneficiari elencati nell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 91, sia l'Ente Autonomo Teatro Stabile dell'Aquila (TSA), sia [...]


§ 5.4.37 - L.R. 20 settembre 1988, n. 84.

Intervento straordinario regionale a favore delle istituzioni teatrali del Teatro Stabile di L'Aquila (TSA) e dell'Associazione Teatrale Abruzzese Molisana (ATAM).

(B.U. n. 27 del 5 ottobre 1988).

 

Art. 1.

     La Regione, conformemente ai propri principi statutari ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, favorisce lo sviluppo delle attività teatrali di produzione e distribuzione, come importante veicolo di promozione culturale della propria collettività.

 

     Art. 2.

     Al fine di contribuire alla soluzione della situazione debitoria pregressa del TSA, la Regione Abruzzo concede un contributo una tantum di L. 1.300.000.000 e un contributo annuo a partire dall'anno 1989 fino ad un importo massimo di L. 400.000.000 e per non oltre 15 anni.

     La erogazione di tali somme è subordinata alla presentazione da parte del TSA:

     a) del concordato con tutti indistintamente i creditori;

     b) del piano di ammortamento del mutuo utilizzato per la definizione di tale concordato;

     c) della cessione all'istituendo nuovo Ente Teatro Abruzzese di tutto il patrimonio e diritti ed accessori, il cui elenco deve essere presentato unitamente ai documenti di cui ai precedenti punti a) e b).

     La fidejussione regionale è limitata al rateo del mutuo autorizzato dalla Regione alle condizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 3.

     La Regione, con successiva legge, istituisce il Teatro Regionale Abruzzese, utilizzando il patrimonio materiale e culturale e i diritti ed accessori del TSA.

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale concede all'Associazione Teatrale Abruzzese Molisana (ATAM), limitatamente all'anno 1988, un contributo di L. 500.000.000, previa acquisizione della documentazione alla stessa associazione richiesta per usufruire dei contributi di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 91.

     Per gli anni successivi il contributo sarà stabilito con le leggi di bilancio.

 

     Art. 5.

     A partire dall'esercizio 1988, vengono esclusi dai beneficiari elencati nell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 91, sia l'Ente Autonomo Teatro Stabile dell'Aquila (TSA), sia l'Associazione Teatrale Abruzzese Molisana (ATAM). E' dichiarato, inoltre, incompatibile qualsiasi altro tipo di finanziamento regionale [1].

 

     Artt. 6. - 7. (Norma finanziaria - Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Vedi L.R. 14 dicembre 1989, n. 104.