§ 5.4.100 - L.R. 7 settembre 1992, n. 86.
Contributo finanziario a premi vari.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:07/09/1992
Numero:86


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo, al fine di valorizzare particolari rilevanti e prestigiose testimonianze della cultura abruzzese, è autorizzata ad intervenire finanziariamente a favore delle sottoelencate [...]
Art. 2.      L'intervento finanziario a favore delle Istituzioni di cui al precedente art. 1 è disposto dalla Giunta regionale
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive lire 1.148.000.000 si provvede
Art. 4.  (Pubblicazione e Urgenza).


§ 5.4.100 - L.R. 7 settembre 1992, n. 86. [1]

Contributo finanziario a premi vari.

(B.U. n. 34 del 13 ottobre 1992).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo, al fine di valorizzare particolari rilevanti e prestigiose testimonianze della cultura abruzzese, è autorizzata ad intervenire finanziariamente a favore delle sottoelencate istituzioni, per le manifestazioni programmate dalle stesse negli anni 1991 e 1992 per gli importi a fianco di ciascuna di esse indicati:

 

 

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                                      Anno 1991        Anno 1992

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Fondazione Premio Michetti

(Francavilla al Mare - CH)          L. 100.000.000   L. 80.000.000

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Premio Scanno (Scanno - AQ)         L.  80.000.000   L. 64.000.000

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Casa di Dante in Abruzzo            L.  70.000.000   L. 56.000.000

(Torre de' Passeri - PE)

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Premio Flaiano (Pescara)            L.  75.000.000   L. 60.000.000

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Centro Studi Dannunziani (Pescara)  L.  60.000.000   L. 48.000.000

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Premio Teramo (Teramo)              L.  50.000.000   L. 40.000.000

Premio G. Capograssi (Sulmona-AQ)   L.  45.000.000   L. 36.000.000

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Premio Sulmona delle Arti (Sulmona) L.  35.000.000   L. 28.000.000

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Premio Vasto (Vasto-CH)             L.  35.000.000   L. 28.000.000

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Premio Reg.le Architettura (Teramo) L.  30.000.000   L. 24.000.000

Premio Città di Penne (Penne - PE)  L.  30.000.000   L. 24.000.000

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Biennale d'Arte Sacra - Pescara                      L. 50.000.000

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     Art. 2.

     L'intervento finanziario a favore delle Istituzioni di cui al precedente art. 1 è disposto dalla Giunta regionale:

     - per l'anno 1991, previa presentazione, al Servizio Promozione Culturale, di una dettagliata relazione illustrativa del programma svolto, del consuntivo delle spese sostenute e della documentazione di cui alla L.R. n. 22 del 27 giugno 1986.

     - per l'anno 1992, previa presentazione al Servizio Promozione Culturale di apposita richiesta corredata del programma e del preventivo spesa.

     La liquidazione ha luogo, a titolo di acconto ed almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione per una quota pari al 50% del contributo concesso definitivamente nell'anno precedente.

     La liquidazione a saldo è corrisposta all'atto della presentazione di una dettagliata relazione illustrativa del programma svolto, del consuntivo delle spese sostenute e della documentazione di cui alla L.R. n. 22 del 27 giugno 1986.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive lire 1.148.000.000 si provvede:

     - quanto a lire 300.000.000, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000, all'uopo utilizzando la partita n. 6 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991;

     - quanto a lire 800.000.000, con il fondo globale iscritto al cap. 323000, utilizzando la partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio 1992;

     - quanto a lire 48.000.000 con quota parte dello stanziamento iscritto al Cap. 11430.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992, lo stanziamento del Cap. 61636 denominato: «Contributo finanziario a premi vari» è incrementato, nei termini di competenza per lire 1.148.000.000 e in termini di cassa per lire 848.000.000.

     La partita n. 1 dell'elenco n. 3 è soppressa.

 

     Art. 4. (Pubblicazione e Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2013, n. 28.