§ 5.2.125 - L.R. 16 settembre 1998, n. 82.
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 67 avente per oggetto: «Disposizioni a tutela della maternità [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:16/09/1998
Numero:82


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle domande di indennità relative all'anno 1997 presentate agli Uffici Territoriali dell'INPS entro i termini previsti dalla [...]
Art. 4.      1. L'onere, relativo agli interventi riferiti all'esercizio 1998, è valutato in lire 1.000.000.000; la copertura finanziaria è assicurata con lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo [...]
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.A.


§ 5.2.125 - L.R. 16 settembre 1998, n. 82.

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 67 avente per oggetto: «Disposizioni a tutela della maternità delle donne non occupate».

(B.U. n. 24 del 9 ottobre 1998).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle domande di indennità relative all'anno 1997 presentate agli Uffici Territoriali dell'INPS entro i termini previsti dalla L.R. n. 67/1997.

     2. La relativa graduatoria è predisposta dall'Assessorato alla Sanità e Sicurezza Sociale, previa acquisizione delle domande in possesso degli Uffici Territoriali INPS. La graduatoria riguarda le domande che si riferiscono ai bambini nati dopo l'entrata in vigore della legge regionale 22 luglio 1997, n. 67 e fino a tutto il 31.12.1997.

 

     Art. 4.

     1. L'onere, relativo agli interventi riferiti all'esercizio 1998, è valutato in lire 1.000.000.000; la copertura finanziaria è assicurata con lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo 71584, dello stato di previsione della spesa, per il corrente esercizio finanziario.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.A.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 22 luglio 1997, n. 67.

[2] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 22 luglio 1997, n. 67.