§ 5.2.83 - L.R. 18 marzo 1995, n. 13.
Disposizioni in materia di nomina dei commissari e dei consigli di Amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:18/03/1995
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Commissario Regionale.
Art. 2.  Commissario straordinario.
Art. 3.  Nomina dei Consigli di Amministrazione.
Art. 4.  Norma transitoria.
Art. 5. 


§ 5.2.83 - L.R. 18 marzo 1995, n. 13. [1]

Disposizioni in materia di nomina dei commissari e dei consigli di Amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

(B.U. n. 9 del 21 aprile 1995).

 

Art. 1. Commissario Regionale. [2]

 

     Art. 2. Commissario straordinario.

     In caso di scioglimento o impossibilità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione comunque denominato il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina di un Commissario per la gestione provvisoria dell'IPAB per la durata di mesi sei e, comunque, non oltre la data di scadenza dell'organo ordinario di amministrazione sostituito.

     Il Commissario straordinario in tale periodo procede a predisporre gli atti necessari per la ricostituzione dell'organo ordinario di amministrazione.

     In caso di impedimento temporaneo per qualsiasi causa del Commissario Regionale di cui al precedente art. 1, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina di un Commissario per la gestione temporanea dell'I.P.A.B. per tutta la durata dell'impedimento stesso e, comunque, nel rispetto dei termini previsti dal primo comma del presente articolo.

     Ai Commissari straordinari spettano gli stessi compensi previsti per i Commissari regionali al precedente art. 1.

 

     Art. 3. Nomina dei Consigli di Amministrazione. [3]

     La Giunta regionale, su proposta del competente assessore, provvede alle nomine dei componenti i consigli di amministrazione delle I.P.A.B. - comunque denominati - nonché alla ricostituzione dei consigli medesimi, per le I.P.A.B. a carattere regionale - la cui competenza era precedentemente demandata ai prefetti od altri organi dello Stato dagli statuti o tavole di fondazione le cui norme, in contrasto con la presente legge, si intendono abrogate.

 

     Art. 4. Norma transitoria.

     I Commissari Regionali nominati ai sensi della L.R. n. 42/1978 sono confermati per un ulteriore periodo di 4 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. [4]

     La Giunta regionale provvede entro il termine di 3 (tre) mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle nomine ovvero alla ricostituzione dei consigli di amministrazione in sostituzione di quelle effettuate dai prefetti od altri organi dello Stato.

 


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 24 giugno 2011, n. 17.

[2] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 1 agosto 1978, n. 42.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 novembre 1999, n. 97.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 3 novembre 1999, n. 97.