§ 5.2.11 - L.R. 1 agosto 1978, n. 42.
Soppressione degli Enti Comunali di Assistenza e trasferimento ai Comuni delle relative attribuzioni del personale e dei beni.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:01/08/1978
Numero:42


Sommario
Art. 1.      Gli Enti Comunali di Assistenza della Regione sono soppressi e le attribuzioni relative sono trasferite ai Comuni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo spirare del sessantesimo [...]
Art. 2.      Nell'esercizio delle attribuzioni ad esso trasferite il Comune può avvalersi delle procedure di erogazione di cui all'art. 11 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 ed è tenuto ad osservare il disposto [...]
Art. 3.      Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato Amministrativo di ciascun ECA è tenuto a portare a termine i seguenti adempimenti:
Art. 4.      Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli EE.CC.AA. alla data del 31 dicembre 1977 è assegnato ai rispettivi Comuni.
Art. 5.      Dalla data di soppressione degli ECA e fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza pubblica o della legge regionale prevista dall'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio [...]
Art. 6.      Il Commissario di cui al precedente articolo è nominato dal Presidente della Giunta Regionale su una terna di nominativi proposta dal Sindaco del Comune ove aveva sede l'E.C.A. interessato.
Art. 7.      Con effetto dalla data di trasferimento ai Comuni delle attribuzioni dei soppressi ECA, i contributi regionali per il finanziamento delle relative funzioni sono attribuiti ai Comuni in misura [...]
Art. 8.  (Urgenza).


§ 5.2.11 - L.R. 1 agosto 1978, n. 42.

Soppressione degli Enti Comunali di Assistenza e trasferimento ai Comuni delle relative attribuzioni del personale e dei beni.

(B.U. n. 27 del 9 agosto 1978).

 

Art. 1.

     Gli Enti Comunali di Assistenza della Regione sono soppressi e le attribuzioni relative sono trasferite ai Comuni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo spirare del sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

     Da tale data sono trasferiti al rispettivo Comune i beni patrimoniali, compresi i rapporti giuridici pendenti, già di pertinenza degli Enti Comunali di Assistenza, nonché il personale da essi dipendente.

 

     Art. 2.

     Nell'esercizio delle attribuzioni ad esso trasferite il Comune può avvalersi delle procedure di erogazione di cui all'art. 11 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 ed è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 3.

     Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato Amministrativo di ciascun ECA è tenuto a portare a termine i seguenti adempimenti:

     a) rilevazione della consistenza patrimoniale dell'ECA, elencazione e ricognizione dei beni, nonché loro descrizione e catalogazione;

     b) ricognizione dei rapporti giuridici pendenti e loro elencazione e descrizione separatamente per i rapporti attivi, passivi o processuali;

     c) ricognizione del personale dipendente, in servizio alla data del 31 dicembre 1977 con la specificazione dei ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in godimento.

     Analogamente e distintamente dovrà procedersi per quanto attiene a ciascuna delle IPAB concentrate e amministrate dall'ECA, ai sensi degli artt. 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6973.

     Entro il medesimo termine ciascun ECA provvede a trasmettere copia della deliberazione di acquisizione degli accertati elementi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo alla Giunta Regionale, al rispettivo Comune ed alle IPAB in esso concentrate e amministrate.

     Qualora il Comitato Amministrativo dell'ECA non abbia adempiuto, nel prescritto termine, alle incombenze di cui ai commi precedenti, vi provvede il rispettivo Comune, in modo che sia, in ogni caso, assicurata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e la continuità dell'esercizio delle attribuzioni delle IPAB concentrate ed amministrate dall'ECA.

 

     Art. 4.

     Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli EE.CC.AA. alla data del 31 dicembre 1977 è assegnato ai rispettivi Comuni.

     Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma i Comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.

     Con effetto dal 1° luglio 1978 e fino all'inquadramento nei rispettivi ruoli, i Comuni provvedono a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico già in godimento alle dipendenze degli EE.CC.AA.

     Il personale di cui al primo comma è trasferito con la qualifica corrispondente a quella acquisita alla data del 31 dicembre 1977 o a seguito di pubblici concorsi.

     Fino all'entrata in vigore delle norme che disciplinano l'utilizzazione del personale degli enti di cui al settimo comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono fatti salvi i rapporti di lavoro, le posizioni giuridiche ed il trattamento economico dei dipendenti delle II.PP.A.B. già concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA.

 

     Art. 5.

     Dalla data di soppressione degli ECA e fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza pubblica o della legge regionale prevista dall'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, un Commissario assume l'amministrazione di tutte le IPAB concentrate e amministrate dal medesimo ECA, assicurando la continuità delle relative prestazioni assistenziali e compiendo i necessari atti di amministrazione.

     Qualora, a seguito del trasferimento al Comune del personale e dei beni, già di pertinenza del soppresso ECA, si verifichino carenze di personale e di locali, che compromettono l'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma, il Commissario, d'intesa con l'Amministrazione Comunale interessata può avvalersi del personale e dei locali già adibiti dal soppresso ECA all'espletamento dei fini istituzionali dell'IPAB amministrata.

 

     Art. 6.

     Il Commissario di cui al precedente articolo è nominato dal Presidente della Giunta Regionale su una terna di nominativi proposta dal Sindaco del Comune ove aveva sede l'E.C.A. interessato.

     L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile.

     Ai Commissari Regionali compete una indennità di funzioni fissata in lire 400.000 lorde mensili. Nelle I.P.A.B. che al termine dell'esercizio dell'anno precedente hanno raggiunto un volume di spesa di parte corrente compresa tra lire 500 milioni e lire 2 miliardi il compenso è elevato a lire 600.000 mensili lorde. Nelle I.P.A.B. con un volume di spesa di parte corrente superiore ai 2 miliardi il compenso mensile lordo è fissato in lire 1.200.000 [1].

 

     Art. 7.

     Con effetto dalla data di trasferimento ai Comuni delle attribuzioni dei soppressi ECA, i contributi regionali per il finanziamento delle relative funzioni sono attribuiti ai Comuni in misura non inferiore a quella erogata al rispettivo ECA a titolo di contributo per il bilancio 1977.

     Per l'anno 1978 la misura dei contributi stessi è pari ad un dodicesimo dell'importo annuo per il 1977, per ogni mese compreso fra la data di trasferimento ai Comuni delle attribuzioni dei soppressi ECA ed il 31 dicembre 1978.

     Per gli anni successivi al 1978 l'ammontare dei fondi all'uopo destinati sarà stabilito dalla legge di approvazione del rispettivo bilancio regionale.

     Il relativo riparto fra i Comuni viene annualmente operato dalla Giunta Regionale, entro il mese di gennaio di ogni esercizio finanziario, in ragione della popolazione residente in base all'ultimo censimento demografico, previa applicazione del moltiplicatore 3, 2, 1 rispettivamente alle seguenti fasce di Comuni:

     a) per i Comuni oltre 600 metri sul livello del mare;

     b) per i Comuni da 401 a 600 metri sul livello del mare

     c) per i Comuni fino a 400 metri sul livello del mare.

     L'erogazione delle quote viene effettuata in rate trimestrali anticipate.

 

     Art. 8. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 1995, n. 13.