§ 5.2.24 - L.R. 3 settembre 1984, n. 59.
Norme per l'attuazione dei beni della soppressa Opera Nazionale Pensionati d'Italia (ONPI) in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:03/09/1984
Numero:59


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Le strutture residenziali previste dalla presente legge sono preordinate allo svolgimento di servizi socio-assistenziali per anziani, di cui alla Legge Regionale 16 settembre 1982, n. 75 e [...]
Art. 4.      I Comuni destinatari delle strutture residenziali, ad essi attribuite a norma del precedente art. 1, possono promuovere, per i fini di organizzazione del Centro Sociale indicato nel precedente [...]
Art. 5.      Il Comitato, entro sei mesi dalla sua costituzione, provvede ad emanare lo statuto per il funzionamento del Centro Sociale ed il relativo regolamento organico, atti da approvarsi dalla Giunta [...]
Art. 6.      Il finanziamento del Centro Sociale, di cui al precedente art. 4, è assicurato dalle assegnazioni di cui al precedente art. 2 e dai contributi annuali degli enti associati.
Art. 7.      Nei limiti di cui all'art. 12 della Legge Regionale 16 settembre 1982, n. 75, gli anziani ed inabili ammessi a fruire dei servizi assistenziali erogati dal Centro Sociale, sono tenuti a [...]
Art. 8.      L'entità dei servizi erogati e la relativa distribuzione dei fondi sono disposte annualmente dal Comitato, sulla base dei programmi concordati tra gli enti associati, nel rispetto dei piani [...]
Art. 9.  (Omissis) - (Norma finanziaria).
Art. 10.  (Omissis) - (Urgenza).


§ 5.2.24 - L.R. 3 settembre 1984, n. 59.

Norme per l'attuazione dei beni della soppressa Opera Nazionale Pensionati d'Italia (ONPI) in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(B.U. n. 18 del 24 settembre 1984).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     Le strutture residenziali previste dalla presente legge sono preordinate allo svolgimento di servizi socio-assistenziali per anziani, di cui alla Legge Regionale 16 settembre 1982, n. 75 e possono essere, altresì, utilizzate per la gestione di un centro diurno, destinato, oltre all'assolvimento dei compiti prescritti dall'art. 7 della richiamata legge regionale n. 75 del 1982, anche all'attuazione di interventi per la riabilitazione di anziani portatori di handicaps ed alla realizzazione di attività parascolastiche e di un centro di lettura per gli anziani.

     Tutti i servizi indicati nel precedente comma sono raggruppati, per la loro gestione, in un apposito Centro Sociale.

 

     Art. 4.

     I Comuni destinatari delle strutture residenziali, ad essi attribuite a norma del precedente art. 1, possono promuovere, per i fini di organizzazione del Centro Sociale indicato nel precedente art. 3, l'aggregazione di altri enti interessati.

     In tal caso, ciascun Centro Sociale è amministrato da un Comitato, del quale fanno parte tre rappresentanti del Comune promotore, eletti con voto limitato ad uno, un rappresentante di ciascun Ente aggregato ed un rappresentante per ciascuna delle tre Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dei pensionati a livello nazionale.

     Il Comitato, che dura in carica fino al rinnovo dei Consigli Comunali conseguente alle elezioni amministrative ordinarie, elegge nel suo seno il Presidente.

 

     Art. 5.

     Il Comitato, entro sei mesi dalla sua costituzione, provvede ad emanare lo statuto per il funzionamento del Centro Sociale ed il relativo regolamento organico, atti da approvarsi dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 6.

     Il finanziamento del Centro Sociale, di cui al precedente art. 4, è assicurato dalle assegnazioni di cui al precedente art. 2 e dai contributi annuali degli enti associati.

 

     Art. 7.

     Nei limiti di cui all'art. 12 della Legge Regionale 16 settembre 1982, n. 75, gli anziani ed inabili ammessi a fruire dei servizi assistenziali erogati dal Centro Sociale, sono tenuti a concorrere alle spese per tali servizi.

     La misura del contributo annuo, riscuotibile mensilmente, è fissata dal Comitato, secondo i criteri determinati dal Consiglio Regionale, a norma dell'art. 12 della citata legge regionale.

 

     Art. 8.

     L'entità dei servizi erogati e la relativa distribuzione dei fondi sono disposte annualmente dal Comitato, sulla base dei programmi concordati tra gli enti associati, nel rispetto dei piani nazionali e regionali.

     In nessun caso potranno disporsi previsioni di spesa in eccedenza alle entrate previste.

 

     Art. 9. (Omissis) - (Norma finanziaria).

 

     Art. 10. (Omissis) - (Urgenza).

 

 


[1] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 28 aprile 1995, n. 82, ora abrogato dall'art. 6 della L.R. 26 novembre 1997, n. 136.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 26 novembre 1997, n. 136.