§ 5.2.9 - L.R. 11 agosto 1977, n. 44.
Integrazione della normativa per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore della sicurezza sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:11/08/1977
Numero:44

§ 5.2.9 - L.R. 11 agosto 1977, n. 44.

Integrazione della normativa per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore della sicurezza sociale.

(B.U. n. 34 del 30 agosto 1977).

 

     Articolo unico.

     Le funzioni amministrative, di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 e relative all'esame ed alla decisione dei ricorsi contro la concessione ed il diniego dell'assistenza da parte degli Enti Comunali di Assistenza [1], all'assistenza a favore dei profughi e dei rimpatriati, sono esercitate dalla Giunta Regionale.

     L'istruttoria delle pratiche e le relative proposte conclusive sono affidate al Componente la Giunta Regionale preposto alla Sicurezza Sociale.

 

 

 


[1] Vedi L.R. 1 agosto 1978, n. 42.