§ 5.2.3 - L.R. 18 aprile 1975, n. 36.
Norme a favore dei minorati dell'udito.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:18/04/1975
Numero:36


Sommario
Art. 1.      Fino a quando non sarà provveduto alla ristrutturazione dei servizi assistenziali regionali
Art. 2.      Il contributo previsto dall'articolo 1 va suddiviso tra le province di: L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo; tali finanziamenti dovranno risultare aggiuntivi a quelli predisposti dalle quattro [...]
Art. 3.      In ognuna delle province annualmente viene predisposto un piano di attività a favore dei non udenti, comprendente sia le iniziative finanziarie delle Province, sia le attività integrative [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.  (Urgenza).


§ 5.2.3 - L.R. 18 aprile 1975, n. 36.

Norme a favore dei minorati dell'udito.

(B.U. n. 13 del 30 aprile 1975).

 

Art. 1.

     Fino a quando non sarà provveduto alla ristrutturazione dei servizi assistenziali regionali [1], ad integrazione delle provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia, la Regione eroga un contributo annuo a favore dei non udenti di lire venticinque milioni per l'incremento e il conseguimento delle finalità appresso specificate:

     1) profilassi della sordità, mediante iniziative volte alla prevenzione ed al recupero o conservazione delle facoltà uditive;

     2) accrescimento delle possibilità di lavoro nei settori professionali già individuati e ricerca di nuove forme di impiego lavorativo, anche mediante la concessione o l'integrazione di borse di studio sia per il conseguimento di titoli di studio specifici, sia per l'acquisizione della speciale istruzione professionale necessaria alle diverse, particolari occasioni occupazionali;

     3) assistenza specifica ai sordi pluriminorati mediante interventi volti alla valorizzazione delle facoltà residue;

     4) incremento e finanziamento dell'attività assistenziale promozionale, di studio e di ricerca svolta dalle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, di cui si avvarranno le Commissioni provinciali nell'elaborazione del piano di cui all'articolo 3 della presente legge.

 

     Art. 2.

     Il contributo previsto dall'articolo 1 va suddiviso tra le province di: L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo; tali finanziamenti dovranno risultare aggiuntivi a quelli predisposti dalle quattro province nei programmi d'intervento assistenziale antecedentemente attuati a favore dei sordi.

     Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle Province della Regione Abruzzo.

     Nell'ambito delle finalità e dei criteri dell'articolo 1, le funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dal Consiglio Regionale e, qualora le Province non adempiano alle funzioni loro delegate, la Giunta Regionale si sostituisce ad esse.

 

     Art. 3.

     In ognuna delle province annualmente viene predisposto un piano di attività a favore dei non udenti, comprendente sia le iniziative finanziarie delle Province, sia le attività integrative finanziate con i fondi messi a disposizione dalla presente legge.

     La formazione di ognuno dei piani provinciali viene curata annualmente da un'apposita Commissione Provinciale formata da due rappresentanti del Consiglio Provinciale e da tre rappresentanti della Sezione provinciale dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei sordomuti.

     Ogni piano provinciale annuale diviene esecutivo non appena ha riportato l'approvazione della Giunta Regionale, che deve preventivamente sentire la competente Commissione Consiliare.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Vedi L.R. 15 febbraio 1980, n. 10, art. 27.

[2] Norma finanziaria.