Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 29/11/1999 |
Numero: | 125 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivi. |
Art. 2. Utilizzazione di strutture II.PP.A.B. |
Art. 3. Amministrazione. |
Art. 4. Revisore dei conti. |
Art. 5. Abrogazione di norme. |
Art. 6. Norma transitoria. |
Art. 7. Norma finanziaria. |
Art. 8. Urgenza. |
§ 5.1.200 - L.R. 29 novembre 1999, n. 125. [1]
Interventi per l'attivazione di R.S.A. pubbliche.
(B.U. n. 49 del 15 dicembre 1999).
Art. 1. Obiettivi.
1. La Regione Abruzzo al fine di avviare l'attuazione degli obiettivi posti dal Piano Sanitario Regionale 1999-2001 (L.R. 37/99) in tema di realizzazione di una rete di R.S.A. che corrisponda alle esigenze della popolazione, regolamenta con la presente legge l'attivazione di R.S.A. pubbliche. La legge, inoltre interviene in via transitoria in materia di organi delle II.PP.A.B. della Regione Abruzzo.
Art. 2. Utilizzazione di strutture II.PP.A.B.
1. Allo scopo del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo si utilizzano, nel rispetto della programmazione regionale, le strutture delle II.PP.A.B. che svolgono in via prevalente attività socio- sanitaria di assistenza ad anziani non autosufficienti, disabili, inabili comunque denominati; la relativa attuazione avrà luogo con riferimento alle modalità di cui all'art. 5 della L.R. 110/98.
2. Le strutture di cui al precedente comma sono adeguate alla normativa vigente in materia di R.S.A. entro un anno dalla emanazione dell'atto regolamentare di cui al successivo comma 4.
3. Ai fini del finanziamento dei predetti adeguamenti, si provvede con le risorse stanziate nel Bilancio regionale di cui al successivo art. 7 nonché, con parte del risparmio ottenuto dalla decurtazione del 13% del tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private accreditate, ai sensi della L.R. 37/99.
4. La Giunta Regionale provvede con proprio atto alla regolamentazione delle modalità per accedere ai suddetti finanziamenti, nonché delle modalità di individuazione delle strutture e della loro utilizzazione.
Art. 3. Amministrazione.
1. Il Commissario Regionale di cui all'art. 1 della
2. L'Amministratore Unico è nominato dalla Giunta Regionale, dura in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile.
3. In caso di vacanza, assenza o impedimento, le funzioni dell'Amministratore Unico sono svolte dal funzionario dell'I.P.A.B. designato dallo stesso. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre tre mesi si procede alla sostituzione.
4. All'Amministratore Unico compete un'indennità di funzione pari al 10% di quella stabilita per il Direttore Generale della USL in cui l'I.P.A.B. insiste. Nelle II.PP.A.B. che al termine dell'esercizio dell'anno precedente hanno raggiunto un volume di spese di parte corrente superiore a due miliardi il compenso è raddoppiato.
Art. 4. Revisore dei conti.
1. La Giunta Regionale nomina, ai fini della revisione economico- finanziaria, un revisore dei conti scelto tra esperti iscritti nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, e definisce anche le indennità di funzione dovute allo stesso.
2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la deliberazione del conto consuntivo.
4. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente alla Giunta Regionale.
Art. 5. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Art. 6. Norma transitoria.
1. I Commissari Regionali cessano dalle loro funzioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ai sensi dell'art. 2, comma 3, valutati per l'anno 1999 in presumibili £. 100.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al Cap. 12103 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio è istituito ed iscritto al Sett. 07, Tit. 2, Ctg. 3, il Cap. 72301 denominato: "Intervento finanziario per interventi per l'attivazione di R.S.A. pubbliche" con uno stanziamento, per competenza e cassa, di £. 100.000.000.
3. Ogni eventuale finanziamento derivante da fondi statali e/o comunitari vincolati saranno iscritti ai sensi dell'art. 41 della L.R.C. 81/77.
4. Per gli esercizi 2000 e 2001 gli stanziamenti saranno determinati ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. 81/77.
Art. 8. Urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Abrogata dall'art. 20 della