§ 5.1.199 - L.R. 29 novembre 1999, n. 123.
Interpretazione autentica e integrazione dell'art. 41 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 146.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:29/11/1999
Numero:123


Sommario
Art. 1.  (Interpretazione ed integrazione).
Art. 2.  (Urgenza).


§ 5.1.199 - L.R. 29 novembre 1999, n. 123.

Interpretazione autentica e integrazione dell'art. 41 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 146.

(B.U. n. 49 del 15 dicembre 1999).

 

Art. 1. (Interpretazione ed integrazione).

     1. L'articolo 41 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 è da intendere nel senso che tutti i debiti, i crediti ed il fondo di cassa risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1994, facenti capo alle preesistenti Unità Locali socio sanitarie sono imputati esclusivamente alle gestioni liquidatorie, costituenti contabilità speciali delle aziende unità sanitarie locali.

     2. La responsabilità della contabilità delle gestioni liquidatorie, nell'ambito delle funzioni attribuite ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, quali commissari liquidatori delle soppresse unità locali socio - sanitarie ricomprese nel territorio di ciascuna azienda, è attribuita agli Uffici bilancio e ragioneria. La gestione liquidatoria di cui al precedente comma 1 è dotata di autonomia rappresentativa anche in sede processuale, attraverso il suo rappresentante legale nella figura del commissario liquidatore.

     3. L'insorgere di sopravvenienze passive rispetto a quelle oggetto di ricognizione ai sensi ed ai fini della legge 11 febbraio 1997, n. 27, ivi compresi eventuali interessi passivi, sia per le spese di parte corrente che in conto capitale, riconducibili alle gestioni liquidatorie di cui al comma 1, devono essere finanziate prioritariamente con sopravvenienze attive delle medesime gestioni, o con i fondi messi a disposizione dallo Stato, ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 35 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con le disponibilità dei fondi derivanti da eventuali avanzi di gestione degli esercizi 1995 e successivi.

     4. Le liquidità disponibili dopo la chiusura delle gestioni liquidatorie facenti capo ad un'azienda unità sanitaria locale, sono versate al bilancio regionale per essere destinate alla copertura dei debiti di altre gestioni liquidatorie con priorità per quelle che possono essere chiuse.

     5. Le disponibilità finanziarie risultanti dagli avanzi di gestione o dai risparmi d'esercizio possono essere utilizzate, sentito il direttore generale interessato dalla Giunta regionale per il perseguimento dell'equilibrio del sistema sanitario regionale, anche in deroga al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146.

     6. In caso di impossibilità accertata e dichiarata dall'azienda unità sanitaria locale di procedere secondo quanto disposto ai precedenti commi, le eventuali sopravvenienze passive fanno carico al bilancio regionale; in tale caso trova applicazione il comma 11 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

     7. E' esclusa ogni legittimazione passiva - sostanziale e processuale della regione - stante la diretta ed esclusiva responsabilità contabile delle passività delle gestioni liquidatorie a tutto il 31.12.1994.

     8. I commissari liquidatori sono tenuti a realizzare i crediti delle gestioni liquidatorie, attivandosi, ove necessario, anche processualmente.

 

     Art. 2. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.