§ 5.1.26 - L.R. 24 novembre 1981, n. 52.
Promozione dell'educazione sanitaria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:24/11/1981
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Finalità e obiettivi).
Art. 2.  (Destinatari).
Art. 3.  (Articolazione degli interventi).
Art. 4.  (Interventi di primo livello).
Art. 5.  (Interventi di secondo livello).
Art. 6.  (Accertamenti e controlli sanitari).
Art. 7.  (Adempimenti degli Enti sportivi).
Art. 8.  (Gratuità delle prestazioni).
Art. 9.  (Commissione tecnico-consultiva).
Art. 10.  (Giudizi di idoneità - Commissione di appello).
Art. 11.  (Qualificazione ed aggiornamento del personale).
Art. 12.  (Partecipazione).
Art. 13.  (Copertura finanziaria).
Art. 14.  (Urgenza).


§ 5.1.26 - L.R. 24 novembre 1981, n. 52.

Promozione dell'educazione sanitaria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive.

(B.U. n. 41 del 2 dicembre 1981).

 

Art. 1. (Finalità e obiettivi).

     La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 9, quinto comma, dello Statuto, e in armonia con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, promuove l'organizzazione e lo sviluppo degli interventi relativi alla medicina dello sport e della tutela sanitaria delle attività sportive, per raggiungere gli obiettivi seguenti:

     a) prevenzione e correzione delle anomalie fisico-costituzionali e organiche;

     b) verifica dell'idoneità alla pratica delle attività motorie e sportive;

     c) diffusione dell'educazione sanitaria relativa alla pratica delle attività motorie e sportive intese come mezzo di prevenzione e di riabilitazione di anomalie fisiche;

     d) tutela e valutazione dello stato di salute degli atleti nel corso dello svolgimento delle varie attività sportive nel territorio.

 

     Art. 2. (Destinatari).

     Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:

     1) a tutti i cittadini per la promozione della educazione sanitaria motoria e sportiva;

     2) agli alunni che, nell'ambito scolastico di ogni livello e grado, svolgono attività motoria e sportiva;

     3) a coloro i quali praticano o intendano praticare in forma organizzata, attività fisico-ricreative;

     4) a coloro che praticano o intendano praticare attività sportive agonistiche.

 

     Art. 3. (Articolazione degli interventi).

     L'articolazione degli interventi previsti dal precedente art. 1 spetta, ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità Locali Socio-Sanitarie, in armonia con le norme dettate dalla presente legge e secondo le direttive programmatiche fissate dalla Regione Abruzzo.

     Gli interventi vengono effettuati nell'ambito dei servizi di prevenzione delle Unità Locali Socio-Sanitarie e si articolano in:

     a) interventi di primo livello i quali sono svolti dai medici generici, scolastici e pediatri sanitari di base;

     b) interventi di secondo livello, i quali sono svolti nell'ambito dei servizi di prevenzione delle Unità Locali Socio-Sanitarie e vengono effettuati da medici specialisti in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della Legge n. 1099 del 26 ottobre 1971.

 

     Art. 4. (Interventi di primo livello).

     Gli interventi di primo livello comprendono in particolare:

     a) gli interventi nel campo dell'educazione sanitaria motoria e sportiva, armonicamente raccordati con quelli di educazione alimentare ed ecologica concorrenti ai medesimi fini di prevenzione;

     b) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica all'attività fisica sportiva, comunque attuata, svolta nell'ambito scolastico;

     c) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica per i soggetti che praticano o intendano praticare, in forma organizzata, attività di carattere motorio formativo o attività con prevalente carattere sportivo ricreativo e di tempo libero e per i tecnici sportivi o gli ufficiali di gara;

     d) lo svolgimento di iniziative di educazione sanitaria volte a diffondere la pratica delle attività motorie e sportive come mezzo di promozione, mantenimento e recupero della salute;

     e) le vaccinazioni antitetaniche obbligatorie per lo svolgimento di attività sportive.

     Le prestazioni di cui alla lett. e) del precedente comma, nonché le certificazioni necessarie all'esercizio delle attività sportive volte nell'ambito scolastico per gli studenti di età superiore ai quattordici anni, possono essere effettuate dai medici scolastici.

     Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati dai medici e pediatri convenzionati ai sensi dell'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dai presidi poliambulatoriali delle Unità Locali Socio- Sanitarie.

     In sede di accertamento dello stato di salute e dell'idoneità generica di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo, in caso di dubbio sull'effettiva idoneità del soggetto, spetta al medico di stabilire e di richiedere gli opportuni accertamenti che saranno effettuati presso il servizio di prevenzione dell'Unità locale Socio-Sanitaria.

 

     Art. 5. (Interventi di secondo livello).

     Gli interventi di secondo livello sono effettuati dai servizi di prevenzione delle Unità Locali Socio-Sanitarie e comprendono in particolare:

     a) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità specifica per i soggetti che praticano o intendano praticare attività sportive agonistiche;

     b) la consulenza nei confronti dei medici di base in ordine ai problemi della medicina sportiva;

     c) l'effettuazione di accertamenti psico-diagnostici e di interventi psico-terapeutici in relazione ai problemi derivanti dalle attività sportive agonistiche;

     d) l'avvio degli atleti ai servizi di cura e di riabilitazione del territorio in relazione alle specifiche esigenze;

     e) l'educazione sanitaria della popolazione, volta a sviluppare la conoscenza degli aspetti medici, fisiologici, psichici e sociali delle attività sportive e lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca;

     f) il controllo anti-doping da eseguire d'intesa con le Federazioni Sportive Nazionali, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa in materia.

     Una o più Unità Locali Socio-Sanitarie, individuate dal piano sanitario regionale, oltre a svolgere le attività di cui al precedente comma nel proprio ambito territoriale, effettuano gli interventi particolari, che, per la loro natura e in relazione alle caratteristiche dell'utenza, non possono essere espletati a livello di singola Unità Locale Socio-Sanitaria.

     Detti interventi comprendono in particolare:

     a) i controlli medici e gli adempimenti relativi alla tutela sanitaria degli sportivi professionisti di cui all'art. 7 della Legge 23 marzo 1981, n. 91;

     b) i controlli anti-doping, d'intesa con le Federazioni Sportive Nazionali;

     c) lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca in campo medico- sportivo;

     d) la disposizione delle strutture e delle attrezzature dei centri di medicina dello sport esistenti e del relativo personale sanitario che richiede di continuare a prestare la propria attività nei predetti centri e che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 48 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

     Le funzioni in materia di controlli anti-doping attribuite, dall'art. 6 della Legge n. 1099 del 26 ottobre 1971, al medico provinciale, sono svolte dal servizio di medicina del lavoro della Unità Locale Socio- Sanitaria competente per territorio.

     Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i servizi di prevenzione delle Unità Locali Socio Sanitarie si avvalgono dei Centri di Medicina dello Sport di me dici specialisti in medicina dello Sport e, in carenza di questi, di medici in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 [2].

     Nelle Unità Locali Socio-Sanitarie deve essere utilizzato prioritariamente il personale proveniente dai Centri ed Ambulatori di Medicina dello Sport della Federazione Medico-Sportiva Italiana.

 

     Art. 6. (Accertamenti e controlli sanitari).

     Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, previa intesa con il CONI e sulla base dei criteri tecnici generali adottati con decreto del Ministero della Sanità, definisce la disciplina degli accertamenti ed i controlli relativi alle attività sportive agonistiche ai sensi e per i fini della presente legge, ivi comprese le caratteristiche tecniche e metodologiche degli accertamenti, la loro periodicità e i modelli di certificazione.

     Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento di cui al precedente comma, gli accertamenti di idoneità generica e specifica alle attività sportive agonistiche e i controlli anti-doping continueranno ad essere effettuati ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo quanto disposto dai regolamenti delle singole Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI.

     La tutela sanitaria dell'attività sportiva professionistica è svolta secondo le norme stabilite dall'art. 7 della Legge 23 marzo 1981, n. 91.

     Per le competizioni internazionali vigono le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali, dal CONI, dalle Federazioni Sportive Internazionali e dagli organismi sportivi internazionali.

 

     Art. 7. (Adempimenti degli Enti sportivi).

     Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare la partecipazione ad attività agonistiche dei propri tesserati agli accertamenti e certificazioni di idoneità previsti dalla presente legge, conservando ai propri atti la relativa certificazione.

     I programmi delle manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività sportive ricreative devono essere preventivamente comunicati ai servizi sanitari della corrispondente Unità Locale Socio- Sanitaria, che può subordinare la partecipazione alle stesse manifestazioni agli accertamenti e certificazioni di idoneità previsti dalla presente legge.

 

     Art. 8. (Gratuità delle prestazioni).

     Le prestazioni di cui ai precedenti articoli sono gratuiti per tutti i cittadini.

     Agli sportivi professionisti si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

 

     Art. 9. (Commissione tecnico-consultiva).

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, istituisce, con propria delibera presso il III Dipartimento Settore Sanità, una Commissione regionale tecnico-consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attività sportive.

     La Commissione regionale tecnico-consultiva è composta:

     a) dal componente la Giunta regionale preposto al Settore Sanità, o da un suo delegato, che la presiede;

     b) da un funzionario medico del Settore Sanità;

     c) da un docente universitario in medicina dello sport;

     d) dal delegato regionale del CONI;

     e) da quattro rappresentanti regionali delle Federazioni Sportive Nazionali designati dal Consiglio regionale del CONI;

     f) dal Presidente regionale della Federazione medico-sportiva italiana o da un suo delegato;

     g) da quattro rappresentanti designati congiuntamente dagli Enti di promozione sportiva di carattere regionale;

     h) da un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale di categoria dei medici sportivi (ASISMES).

     Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di ruolo della Regione di livello non inferiore al sesto.

     Ai membri estranei all'amministrazione regionale spetta il compenso ed il trattamento economico di missione, se ed in quanto dovuto, nella misura stabilita dalle leggi regionali.

 

     Art. 10. (Giudizi di idoneità - Commissione di appello).

     Gli interessati, in caso di accertamento dell'assenza e dell'eventuale perdita dei requisiti di idoneità previsti per lo sport praticato, possono proporre, nel termine di trenta giorni dall'acquisita conoscenza dell'esito degli accertamenti, istanza di revisione degli stessi alla Commissione regionale di appello, nominata dal Consiglio regionale e composta da:

     a) un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;

     b) un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;

     c) un medico specialista o docente in cardiologia;

     d) un medico specialista o docente in ortopedia;

     e) un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni [1].

     Ove se ne ravvisi la necessità, la Commissione si può avvalere di specialisti in altre branche di medicina, in rapporto ai singoli casi da esaminare.

     L'interessato può essere assistito da un medico di sua fiducia.

     Le funzioni di Segretario della Commissione, sono svolte da un funzionario di ruolo dell'Assessorato alla Sanità di livello non inferiore al settimo.

     Per i compensi e le indennità da attribuire ai componenti della Commissione, ivi compresi quelli previsti al secondo comma del presente articolo, si applica quanto disposto al quarto comma del precedente articolo 9.

 

     Art. 11. (Qualificazione ed aggiornamento del personale).

     La Regione Abruzzo promuove, nell'ambito dei piani per la formazione professionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui al precedente art. 9, periodici corsi per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale da utilizzare per la tutela sanitaria delle attività sportive.

     Promuove, altresì, nell'ambito dei piani per la formazione professionale, corsi di formazione per massaggiatori sportivi e per massofisioterapisti.

     Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione può avvalersi della collaborazione di Università, della Federazione Medico-Sportiva Italiana e dell'Istituto di Medicina Sportiva Italiana e dell'Istituto di Medicina Sportiva di Roma del CONI.

 

     Art. 12. (Partecipazione).

     I Comuni e gli organismi di decentramento comunale determinano, nel rispetto delle finalità e delle norme relative alla partecipazione degli utenti e formazioni sociali esistenti nel territorio, le forme e le modalità atte ad assicurare la partecipazione delle società e delle associazioni sportive ed attuano con esse il migliore collegamento anche ai fini della promozione di interventi di educazione sanitaria diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisico-psichica.

 

     Art. 13. (Copertura finanziaria).

     Le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge fanno carico al fondo sanitario nazionale, con l'eccezione di quelle relative ai precedenti artt. 9 e 10, cui si provvede con i fondi stanziati dal cap. 70 del bilancio per l'esercizio 1981 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

 

     Art. 14. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[2] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 21 luglio 1992, n. 61.

[1] Comma così sostituito con L.R. 27 agosto 1982, n. 68.