§ 5.1.22 - L.R. 14 agosto 1981, n. 28. [*]
Provvedimenti a favore dei farmacisti rurali in località della Regione Abruzzo con popolazione fino a 3.000 abitanti.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:14/08/1981
Numero:28


Sommario
Art. 1.      A decorrenza dal 1° gennaio 1981 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, modificata dalla legge regionale 6 giugno 1975, n. 55 per i titolari, i direttori [...]
Art. 2.      L'indennità di gestione, prevista dal secondo comma dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 221, è fissata in lire 400.000 annue ridotte a metà nel caso che il dispensario sia ubicato in locali [...]
Art. 3.      Nulla è innovato rispetto alle altre norme contenute nella legge 8 marzo 1968, n. 221, modificata dalla legge regionale 6 giugno 1979, n. 55.
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.  (Urgenza).


§ 5.1.22 - L.R. 14 agosto 1981, n. 28. [*]

Provvedimenti a favore dei farmacisti rurali in località della Regione Abruzzo con popolazione fino a 3.000 abitanti.

(B.U. n. 28 dell'11 settembre 1981).

 

Art. 1.

     A decorrenza dal 1° gennaio 1981 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, modificata dalla legge regionale 6 giugno 1975, n. 55 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

     - L. 4.000.000 annue per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti;

     - L. 2.500.000 annue per le farmacie ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

     - L. 1.500.000 annue per le farmacie ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

     Sono esclusi dai benefici di cui al precedente comma i gestori di farmacie rurali che continuino nell'attività di insegnamento.

 

     Art. 2.

     L'indennità di gestione, prevista dal secondo comma dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 221, è fissata in lire 400.000 annue ridotte a metà nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal Comune.

 

     Art. 3.

     Nulla è innovato rispetto alle altre norme contenute nella legge 8 marzo 1968, n. 221, modificata dalla legge regionale 6 giugno 1979, n. 55.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

     Per gli esercizi successivi al 1981, le pertinenti leggi di bilancio provvedono alla quantificazione dei relativi oneri, alimentati, sempre, dalla quota del Fondo Sanitario Nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 5. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[*] L'art. 7 della L.R. 16 marzo 2001, n. 9 ha abrogato le disposizioni della presente legge con essa in contrasto.

[1] I commi omessi recano disposizioni finanziarie.