§ 5.1.5 - L.R. 6 giugno 1975, n. 55. [*]
Provvedimenti a favore dei farmacisti rurali in località della Regione fino a 3.000 abitanti.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:06/06/1975
Numero:55


Sommario
Art. 1.  (Misura dell'indennità).
Art. 2.  (Modalità presentazione domande).
Art. 3.  (Decisioni della Commissione)
Art. 4.  (Modalità di liquidazione).
Art. 5.  (Norme finali e transitorie).
Art. 6.  (Onere finanziario).
Art. 7.  (Urgenza).


§ 5.1.5 - L.R. 6 giugno 1975, n. 55. [*]

Provvedimenti a favore dei farmacisti rurali in località della Regione fino a 3.000 abitanti.

(B.U. n. 22 del 25 giugno 1975).

 

Art. 1. (Misura dell'indennità).

     A decorrere dal 1° luglio 1975, l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968. n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure [1].

     L. 2.000.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;

     L. 1.500.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

     L. 1.000.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

     Il contributo annuo spettante ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221, è elevato, in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennità stabilite nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte della quota dovuta dal Comune.

     Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore ai 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.

 

     Art. 2. (Modalità presentazione domande).

     Le domande previste dall'art. 4 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, da presentarsi entro il 31 marzo di ciascun biennio, devono essere corredate da un certificato del Sindaco che previ idonei accertamenti, attesti la consistenza della popolazione presente al 31 dicembre dell'anno precedente di ogni biennio nella località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia.

 

     Art. 3. (Decisioni della Commissione) [1].

     La Commissione di cui alla L.R. 29 luglio 1974, n. 26, delibera, sulla base della documentazione prodotta, in ordine al diritto all'indennità e alla misura di essa, nonché al diritto del contributo spettante ai Comuni gestori o alla misura di esso, entro il 15 giugno del primo anno di ciascun biennio.

     La decisione della Commissione è definitiva e deve essere trasmessa alla Giunta regionale e al Comune interessato entro il 30 giugno del primo anno dei biennio.

 

     Art. 4. (Modalità di liquidazione).

     L'onere dell'indennità di residenza, detratta la parte posta a carico del bilancio del Comune nella misura prevista dall'art. 6 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, grava sul bilancio della Regione.

     L'onere del contributo a favore del Comune gestore della farmacia rurale grava sul bilancio della Regione.

     La liquidazione delle indennità di residenza per la quota a carico della Regione e del contributo a favore del Comune gestore della farmacia rurale viene effettuata dal Medico Provinciale [1], in due rate uguali e posticipate con scadenza rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

     Per la liquidazione dell'indennità e del contributo di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvede ad assegnare ai Medici Provinciali i fondi occorrenti con le modalità previste dall'art. 6 della L.R. 24 ottobre 1972, n. 23.

     I titolari degli Uffici trasmettono, a liquidazione effettuata, i rendiconti delle somme erogate al competente Ufficio di riscontro della Regione.

 

     Art. 5. (Norme finali e transitorie).

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le norme di cui alle leggi 8 marzo 1968, n. 221 e 5 marzo 1973, n. 40, in quanto applicabili.

     In sede di prima applicazione della presente legge le domande di cui al precedente art. 3, intese ad ottenere l'aumento dell'indennità di residenza attualmente in godimento, devono essere inoltrate entro il 31 luglio 1975.

     Il certificato del Sindaco deve attestare la popolazione presente al 30 giugno 1975 nelle località interessate.

     Il semestre 1° luglio - 31 dicembre 1975 non viene computato nel biennio ai fini della presentazione delle domande successive a quella di cui al 2° comma.

 

     Art. 6. (Onere finanziario).

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[*] L'art. 7 della L.R. 16 marzo 2001, n. 9 ha abrogato le disposizioni della presente legge con essa in contrasto.

[1] Vedi L.R. 14 agosto 1981, n. 28.

[1] Vedi L.R. 14 agosto 1981, n. 28.

[1] Vedi L.R. 14 agosto 1981, n. 28.