§ 2.3.1 - R.D.L. 25 novembre 1929, n. 2226.
Provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:25/11/1929
Numero:2226


Sommario
Art. 1.      Sono stazioni sperimentali agrarie quelle elencate nella tabella A, annessa al presente decreto
Art. 2. 
Art. 3.      Gli scopi e l'indirizzo di ciascuna stazione sperimentale agraria saranno precisati nei rispettivi statuti da proporsi dai comitati amministrativi e da approvarsi con decreto reale, promosso dal [...]
Art. 4.      Gli statuti di cui al precedente articolo potranno prevedere il funzionamento di una sezione speciale, avente carattere di laboratorio per le analisi per conto del pubblico ed in applicazione [...]
Art. 5.      Con decreto reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, saranno determinati i laboratori di chimica agraria, autorizzati a compiere [...]
Art. 6.      Tutte le stazioni sperimentali agrarie sono tenute a redigere ogni anno il loro programma di attività per l'anno successivo e ad inviarlo, non oltre la fine di ottobre, al Ministero [...]
Art. 7.      Le regie stazioni sperimentali agrarie sono costituite in enti governativi, con personalità giuridica e autonomia amministrativa, nei limiti stabiliti dal presente decreto e sotto la vigilanza [...]
Art. 8.      Ad ogni regia stazione sperimentale agraria è concesso il gratuito uso degli immobili dello Stato posti a servizio di essa, e di quelli che eventualmente le fossero concessi in uso da leggi o da [...]
Art. 9.      L'anno finanziario delle regie stazioni sperimentali agrarie va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio preventivo è soggetto ad approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle [...]
Art. 10.      All'amministrazione di ciascuna delle regie stazioni sperimentali agrarie sovraintende un comitato amministrativo composto
Art. 11.      Il presidente ha la legale rappresentanza della stazione, dà esecuzione alle deliberazioni del comitato e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al comitato, per la ratifica, nella prima [...]
Art. 12.      Il presidente e i componenti il comitato amministrativo sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate, in eccedenza ai fondi disponibili, e dei danni economici arrecati alla [...]
Art. 13.      Il comitato amministrativo può essere sciolto con decreto reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato per la sperimentazione agraria, per gravi motivi, oppure [...]
Art. 14.      Le regie stazioni sperimentali agrarie possono richiedere, per la tutela dei loro diritti ed interessi e sempre che non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'avvocatura [...]
Art. 15.      Il personale delle regie stazioni sperimentali agrarie è quello risultante dalla tabella B annessa al presente decreto, la quale entra in vigore dal 1 luglio 1930. Esso è personale di ruolo [...]
Art. 16.      La nomina dei direttori delle regie stazioni sperimentali agrarie ha luogo per pubblico concorso ovvero per trasferimento, con le norme di cui al sesto ed all'ultimo comma dell'art. 17 del regio [...]
Art. 17.      Il concorso per il posto di direttore di regia stazione sperimentale agraria è giudicato da una commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione del comitato per [...]
Art. 18.      I direttori straordinari di regie stazioni agrarie sono nominati per la durata di tre anni solari, durante i quali possono essere dispensati, su conforme parere del comitato per la [...]
Art. 19.      Per il concorso a direttore e per la promozione a direttore ordinario, oltre alle norme di cui ai precedenti articoli, si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la [...]
Art. 20.      I direttori delle regie stazioni sperimentali agrarie possono, col loro consenso, essere trasferiti da una ad altra stazione governativa, sentito il comitato per la sperimentazione agraria
Art. 21.      I direttori delle regie stazioni sperimentali agrarie, prima di assumere l'ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento dinanzi al prefetto della provincia in cui ha sede la [...]
Art. 22.      L'ufficio di direttore di regia stazione sperimentale agraria non può cumularsi con qualsiasi ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni e di altri enti, salvo il [...]
Art. 23.      Ai direttori delle regie stazioni sperimentali agrarie si applicano le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato, per quanto concerne i congedi e le aspettative
Art. 24.      I direttori delle regie stazioni sperimentali agrarie, compiuto il settantacinquesimo anno di età, vengono collocati a riposo
Art. 25.      I direttori delle regie stazioni sperimentali agrarie sono dispensati dal servizio quando, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di un fedele [...]
Art. 26.      A coloro che siano proposti per la dispensa dal servizio, a termini dei precedenti artt. 24 e 25, è fissato un termine per presentare, ove credano, le proprie deduzioni
Art. 27.      La nomina di vice-direttore di terza classe delle regie stazioni sperimentali agrarie ha luogo, a seguito di pubblico concorso, per titoli e per esami
Art. 28.      La nomina degli sperimentatori nelle regie stazioni sperimentali agrarie ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli e per esami
Art. 29.      La nomina dei segretari contabili delle regie stazioni sperimentali agrarie ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli e per esami
Art. 30.      I tecnici e i bidelli delle regie stazioni sperimentali agrarie sono nominati con decreto ministeriale su proposta del direttore della stazione, su conforme parere del comitato amministrativo
Art. 31.      Al personale, di cui agli artt. 27 a 30 del presente decreto si applicano le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili [...]
Art. 32.      Il personale avventizio, quello di servizio e quello richiesto dagli eventuali bisogni dei campi sperimentali e dei laboratori, è assunto direttamente dal comitato amministrativo alle condizioni [...]
Art. 33.      Con decreto reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, sentito il comitato per la sperimentazione agraria, saranno stabilite tutte le [...]
Art. 34.      Con regi decreti, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, sarà provveduto alla istituzione di una regia stazione sperimentale di [...]
Art. 35.      La stazione sperimentale di selvicoltura, annessa al regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, è costituita in regia stazione sperimentale agraria ai sensi del presente decreto
Art. 36.      La stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano è costituita in regia stazione sperimentale agraria ai sensi del presente decreto
Art. 37.      L'ordinamento di ciascuna stazione sperimentale agraria consorziale, da stabilirsi negli statuti di cui all'art. 3 del presente decreto, sarà, più che sia possibile, conforme all'ordinamento [...]
Art. 38.      Lo statuto di ciascuna stazione sperimentale agraria consorziale conterrà la tabella organica del relativo personale, il cui trattamento economico non potrà superare quello del corrispondente [...]
Art. 39.      Per la nomina e la promozione del personale delle stazioni sperimentali agrarie consorziali, da effettuarsi mediante deliberazioni dei rispettivi comitati amministrativi, si osservano, in quanto [...]
Art. 40.      I direttori delle stazioni, di cui al presente capo, sono tenuti a prestare giuramento come i direttori delle stazioni regie. Essi possono essere dispensati dal servizio nei casi e con le norme [...]
Art. 41.      Il personale delle stazioni di cui al presente capo è soggetto alle sanzioni disciplinari stabilite per il corrispondente personale delle stazioni regie. Per il procedimento si osservano, in [...]
Art. 42.      Le stazioni di cui al presente capo sono rette da un comitato amministrativo la cui composizione sarà determinata nello statuto di ciascuna
Art. 43. 
Art. 44.      I direttori delle attuali regie stazioni di prova agrarie e speciali, denominate, a norma dell'art. 1 del presente decreto, regie stazioni sperimentali agrarie, mantengono la loro posizione di [...]
Art. 45.      I professori di università e di istituti superiori agrari, ai quali spetti di diritto la direzione di stazioni sperimentali agrarie o di laboratori aventi funzioni di stazione sperimentale [...]
Art. 46.      Gli assistenti delle attuali regie stazioni di prova agrarie e speciali vengono collocati nel grado decimo del gruppo A, con la qualifica di sperimentatori. Quelli che già hanno la stabilità [...]
Art. 47.      L'attuale personale di segreteria delle regie stazioni di prova agrarie e speciali è trasferito, nella rispettiva posizione di grado e di anzianità, nel ruolo del personale di segreteria delle [...]
Art. 48.      Gli attuali tecnici e bidelli delle regie stazioni di prova agrarie e speciali sono trasferiti, con le rispettive qualifiche e posizioni di anzianità, nel ruolo del personale tecnico e di [...]
Art. 49.      Il numero dei posti di sperimentatore e quello dei posti del personale tecnico e di custodia, di cui alla tabella B, sarà ripartito fra le regie stazioni sperimentali agrarie, con decreto del [...]
Art. 50.      Per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per l'impianto delle regie stazioni sperimentali agrarie istituite in forza del presente decreto e per la sistemazione delle altre stazioni, è [...]
Art. 51.      E' autorizzata la copertura, mediante concorsi, anche prima del 20 agosto 1930, dei posti di direttore, di vice-direttore e di assistente, che sono attualmente o si renderanno vacanti nel ruolo [...]
Art. 51 bis. 
Art. 51 ter. 
Art. 52.      Il governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle attualmente vigenti e non contrastanti con esse; ad attribuire all'istituto [...]
Art. 53.      Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le variazioni dipendenti dall'attuazione del [...]


§ 2.3.1 - R.D.L. 25 novembre 1929, n. 2226. [1]

Provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie.

(G.U. 21 gennaio 1930, n. 16).

 

Capo I

Disposizioni generali e comuni alle

stazioni sperimentali agrarie regie e consorziali

 

Art. 1.

     Sono stazioni sperimentali agrarie quelle elencate nella tabella A, annessa al presente decreto.

     Esse hanno grado pari agli istituti scientifici universitari.

     E' vietato attribuire ad altri istituti le denominazioni indicate nella detta tabella od altre analoghe.

     Gli istituti che già abbiano una di tali denominazioni, e che non siano compresi nella tabella, la modificheranno in guisa da evitare che possa ad essi essere attribuito il carattere e il grado di quelli elencati nella tabella stessa.

 

     Art. 2. [2]

     Dopo l'entrata in vigore del presente decreto non potranno per il periodo di dieci anni, essere create o sussidiate dallo Stato nuove stazioni sperimentali agrarie, salva l'applicazione del primo comma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, intendendosi sostituito al parere della competente sezione del consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il parere del comitato per la sperimentazione agraria.

 

     Art. 3.

     Gli scopi e l'indirizzo di ciascuna stazione sperimentale agraria saranno precisati nei rispettivi statuti da proporsi dai comitati amministrativi e da approvarsi con decreto reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il comitato per la sperimentazione agraria, di cui ai regi decreti 11 ottobre 1928, n. 2450, e 18 novembre 1929, n. 2119, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 33, sulla base di statuti-tipo predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze.

     Le disposizioni degli statuti sostituiranno quelle dei decreti istitutivi e dei regolamenti delle singole stazioni.

 

     Art. 4.

     Gli statuti di cui al precedente articolo potranno prevedere il funzionamento di una sezione speciale, avente carattere di laboratorio per le analisi per conto del pubblico ed in applicazione delle leggi che tutelano la produzione ed il commercio dei prodotti agrari, nonché delle materie utili in agricoltura e delle piante agrarie.

     La sezione per le analisi sarà autorizzata e mantenuta solo nel caso in cui, a giudizio del Ministero, sentito il parere del comitato per la sperimentazione agraria, risulti accertato che la sezione medesima può funzionare regolarmente coi propri mezzi e senza che ne derivi la possibilità di menomazione del lavoro di sperimentazione e di ricerca.

     Le sezioni di analisi, alle quali saranno adibiti specificamente e continuativamente uno o più sperimentatori della stazione, funzioneranno sotto la diretta responsabilità del direttore della stazione. Gli altri sperimentatori destinati al lavoro di sperimentazione e di ricerca agraria, non potranno essere adibiti al servizio della sezione di analisi.

     Nei bandi di concorso ai posti di sperimentatori sarà specificato se si tratti di posto per la sezione di analisi o per il lavoro di sperimentazione e di ricerca agraria, e saranno, in relazione, specificati i doveri dei vincitori dei concorsi.

     Le tariffe per le analisi saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze.

 

     Art. 5.

     Con decreto reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, saranno determinati i laboratori di chimica agraria, autorizzati a compiere analisi per il pubblico e incaricati del servizio delle analisi per l'applicazione delle leggi che tutelano la produzione e il commercio dei prodotti agrari, nonché delle materie utili in agricoltura e delle piante agrarie, e sarà stabilita la circoscrizione di ciascuno.

     Con lo stesso decreto verrà inoltre provveduto a dettare le norme per il funzionamento di un laboratorio centrale di chimica agraria presso la regia stazione chimico-agraria di Roma.

     Direttore del laboratorio centrale di chimica agraria è il direttore della regia stazione chimico-agraria di Roma, la quale avrà due vicedirettori, di cui uno esclusivamente per il servizio del laboratorio.

 

     Art. 6.

     Tutte le stazioni sperimentali agrarie sono tenute a redigere ogni anno il loro programma di attività per l'anno successivo e ad inviarlo, non oltre la fine di ottobre, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che lo sottoporrà all'esame del comitato per la sperimentazione agraria.

     Le osservazioni e i suggerimenti del comitato saranno comunicati tempestivamente alle stazioni interessate, le quali avranno l'obbligo di attenervisi.

     Le stazioni invieranno anche, ogni anno, insieme alla copia del rendiconto consuntivo, una relazione dettagliata sul lavoro compiuto nell'anno precedente e sui risultati ottenuti.

     Anche questa relazione sarà sottoposta all'esame del comitato per la sperimentazione agraria.

 

Capo II

Delle regie stazioni sperimentali agrarie

 

     Art. 7.

     Le regie stazioni sperimentali agrarie sono costituite in enti governativi, con personalità giuridica e autonomia amministrativa, nei limiti stabiliti dal presente decreto e sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Sono a disposizione delle stazioni medesime, oltre le rendite del patrimonio, gli stanziamenti portati in loro favore dallo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che saranno assegnati in applicazione del presente decreto, i contributi continuativi degli enti locali, gli eventuali contributi, non obbligatori, dei consigli provinciali dell'economia e di altri enti, anche locali, e di privati, i proventi dei campi sperimentali ed ogni altro provento derivante alle stazioni in conseguenza del loro funzionamento, i proventi delle analisi, il ricavo della vendita di oggetti mobili fuori uso.

 

     Art. 8.

     Ad ogni regia stazione sperimentale agraria è concesso il gratuito uso degli immobili dello Stato posti a servizio di essa, e di quelli che eventualmente le fossero concessi in uso da leggi o da convenzioni speciali. Restano in proprietà della stazione i capitali di cui essa sia in possesso, nonché il materiale di qualsiasi natura esistente presso di essa.

     Nulla è innovato per quanto riguarda l'uso di immobili derivanti da speciali convenzioni con le province, i comuni ed altri enti.

 

     Art. 9.

     L'anno finanziario delle regie stazioni sperimentali agrarie va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio preventivo è soggetto ad approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale sarà inviato due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.

     Il rendiconto consuntivo e i conti delle gestioni speciali (aziende agrarie, sezione di analisi) sono trasmessi a cura del direttore, presidente del comitato amministrativo, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

     Le somme non spese nell'esercizio finanziario passano in aumento dell'entrata del bilancio della stazione per l'esercizio successivo.

 

     Art. 10.

     All'amministrazione di ciascuna delle regie stazioni sperimentali agrarie sovraintende un comitato amministrativo composto:

     a) dal direttore, che lo presiede;

     b) dall'intendente di finanza della provincia nella quale ha sede la stazione. L'intendente ha l'obbligo di intervenire personalmente alle adunanze del comitato; in caso di vacanza dell'ufficio o di impedimento del titolare, interverrà il reggente o il sostituto dell'intendente, purché di grado non inferiore all'ottavo;

     c) da altri tre membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

     d) da rappresentanti degli enti che concorrono al mantenimento della stazione. Hanno diritto di designare il proprio rappresentante gli enti che concorrano con un contributo continuativo non inferiore alla quinta parte del contributo dello Stato. I privati alle stesse condizioni, hanno diritto di partecipare di persona al comitato.

     Il numero dei membri di cui alla lettera c) è aumentato di tanti componenti, quanti sono quelli della categoria d) che vengano a superare il numero di tre.

     I membri, di cui alle lettere c) e d), durano in ufficio un triennio e possono essere confermati. Ove taluno di essi, senza giustificati motivi, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

     Quantunque sia l'epoca in cui venga insediato il comitato, il triennio, per i membri di cui alle lettere c) e d), decorre dal 1 gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'insediamento del comitato. I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il triennio restano in carica lino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che essi hanno sostituito.

     Il comitato è costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 11.

     Il presidente ha la legale rappresentanza della stazione, dà esecuzione alle deliberazioni del comitato e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al comitato, per la ratifica, nella prima successiva adunanza.

 

     Art. 12.

     Il presidente e i componenti il comitato amministrativo sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate, in eccedenza ai fondi disponibili, e dei danni economici arrecati alla stazione a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, per dolo o colpa grave.

 

     Art. 13.

     Il comitato amministrativo può essere sciolto con decreto reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato per la sperimentazione agraria, per gravi motivi, oppure quando, richiamato all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli, ovvero pregiudichi gli interessi della stazione o quando la insufficienza dell'azione del comitato o altre condizioni determinino un irregolare funzionamento dell'istituzione [3].

     In caso di scioglimento, il governo amministrativo della stazione è affidato al direttore o ad un commissario straordinario, le cui indennità sono poste a carico della stazione.

 

     Art. 14.

     Le regie stazioni sperimentali agrarie possono richiedere, per la tutela dei loro diritti ed interessi e sempre che non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'avvocatura erariale. Possono inoltre giovarsi dell'opera del genio civile e dell'ufficio tecnico di finanza, per lavori edilizi da eseguirsi a carico del loro bilancio.

 

     Art. 15.

     Il personale delle regie stazioni sperimentali agrarie è quello risultante dalla tabella B annessa al presente decreto, la quale entra in vigore dal 1 luglio 1930. Esso è personale di ruolo dell'amministrazione dello Stato.

     Al pagamento dello stipendio e di ogni altro assegno e competenza al medesimo dovuti provvederà direttamente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a carico del proprio bilancio.

 

 

     Art. 16.

     La nomina dei direttori delle regie stazioni sperimentali agrarie ha luogo per pubblico concorso ovvero per trasferimento, con le norme di cui al sesto ed all'ultimo comma dell'art. 17 del regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135, intendendosi sostituito, al parere della prima sezione del consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il parere del comitato per la sperimentazione agraria.

     Sul modo di provvedere al posto vacante di direttore decide il Ministro, su proposta del comitato amministrativo e sentito il comitato per la sperimentazione agraria. Durante la vacanza del posto di direttore sarà provveduto mediante incaricato, il cui compenso sarà a carico del bilancio dello Stato e sarà pari alla differenza fra il trattamento goduto e quello iniziale inerente al grado immediatamente superiore.

     Sono applicabili, per la nomina a direttore di stazione, le disposizioni di cui all'art. 13 del regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e all'ultimo comma dell'art. 16 dello stesso decreto, modificato dall'art. 7 del regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, intendendosi sostituito, al consiglio accademico dell'istituto e al parere della prima sezione del consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il parere favorevole, espresso ad unanimità di voti, del comitato per la sperimentazione agraria.

     Sia nei concorsi per posti di direttore, che in quelli per posti di vice direttore e di sperimentatore, il Ministro ha facoltà di negare l'ammissione con proprio decreto non motivato ed insindacabile.

 

     Art. 17.

     Il concorso per il posto di direttore di regia stazione sperimentale agraria è giudicato da una commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione del comitato per la sperimentazione agraria, e composta di cinque membri, scelti fra i direttori ordinari di regie stazioni agrarie, i professori stabili di università o di istituti di grado universitario, o cultori della materia o di materie affini, giunti a meritata fama di singolare perizia.

     Non possono far parte della commissione i membri del comitato per la sperimentazione agraria.

     Il primo graduato e, in caso di rinuncie successive, il secondo o il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

     Il risultato del concorso è valido solamente pel posto per cui fu bandito.

 

     Art. 18.

     I direttori straordinari di regie stazioni agrarie sono nominati per la durata di tre anni solari, durante i quali possono essere dispensati, su conforme parere del comitato per la sperimentazione agraria.

     Al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio possono essere promossi ordinari in base a giudizio sulla loro operosità scientifica, reso da una commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione del comitato per la sperimentazione agraria, e composta di cinque persone, scelte fra direttori ordinari di stazioni agrarie o professori stabili di università o di istituti superiori o cultori della materia o di materie affini.

     Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori, su parere conforme del comitato per la sperimentazione agraria, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione, la quale deve essere costituita di persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

     Il conferimento dell'ordinariato ha effetto dal giorno successivo a quello in cui il professore ha compiuto il triennio, od eventualmente il quinquennio, di servizio come direttore straordinario.

     Coloro che al termine del triennio e, eventualmente, del quinquennio, non conseguano l'ordinariato, sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo.

 

     Art. 19.

     Per il concorso a direttore e per la promozione a direttore ordinario, oltre alle norme di cui ai precedenti articoli, si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la nomina dei professori dei regi istituti superiori agrari e per la loro promozione a stabile.

 

     Art. 20.

     I direttori delle regie stazioni sperimentali agrarie possono, col loro consenso, essere trasferiti da una ad altra stazione governativa, sentito il comitato per la sperimentazione agraria.

 

     Art. 21.

     I direttori delle regie stazioni sperimentali agrarie, prima di assumere l'ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento dinanzi al prefetto della provincia in cui ha sede la stazione.

     La formula del giuramento è la seguente:

     "Giuro di essere fedele al Re e ai suoi reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di direttore di regia stazione sperimentale agraria e di adempiere tutti i doveri dell'ufficio medesimo col proposito di giovare al progresso dell'agricoltura nazionale. Giuro che non appartengo ad associazioni o partiti la cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio".

     I direttori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella città ove ha sede la stazione.

 

     Art. 22.

     L'ufficio di direttore di regia stazione sperimentale agraria non può cumularsi con qualsiasi ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni e di altri enti, salvo il disposto dell'art. 4 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 744.

 

     Art. 23.

     Ai direttori delle regie stazioni sperimentali agrarie si applicano le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato, per quanto concerne i congedi e le aspettative.

     Per quanto concerne i doveri, la presentazione e l'accettazione delle dimissioni e la riammissione in servizio, valgono, nei riguardi dei direttori e in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i professori dei regi istituti superiori agrari, intendendosi sostituito, al consiglio superiore per la pubblica istruzione, il comitato per la sperimentazione agraria.

 

     Art. 24.

     I direttori delle regie stazioni sperimentali agrarie, compiuto il settantacinquesimo anno di età, vengono collocati a riposo.

     Essi possono essere dispensati dal servizio, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, su parere conforme del comitato per la sperimentazione agraria, ove si accerti che, anche prima di raggiungere il suddetto limite di età, non sono più in grado di adempiere, con sufficiente efficacia, le mansioni del loro ufficio.

 

     Art. 25.

     I direttori delle regie stazioni sperimentali agrarie sono dispensati dal servizio quando, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri, ovvero si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo. La dispensa, in tali casi, è deliberata dal consiglio dei ministri.

 

     Art. 26.

     A coloro che siano proposti per la dispensa dal servizio, a termini dei precedenti artt. 24 e 25, è fissato un termine per presentare, ove credano, le proprie deduzioni.

 

     Art. 27.

     La nomina di vice-direttore di terza classe delle regie stazioni sperimentali agrarie ha luogo, a seguito di pubblico concorso, per titoli e per esami.

     I vice-direttori sono assunti in servizio con la qualifica di straordinari. Dopo un biennio, in seguito ad ispezione ministeriale e sentito il comitato per la sperimentazione agraria, sono assunti definitivamente in servizio.

     Gli straordinari, che, allo scadere del biennio, non conseguano l'assunzione definitiva, sono dispensati dal servizio, udito il detto comitato, senza diritto ad alcun indennizzo.

     Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione.

 

     Art. 28.

     La nomina degli sperimentatori nelle regie stazioni sperimentali agrarie ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli e per esami.

     I parenti ed affini del direttore della stazione, fino al quarto grado civile incluso, non possono essere destinati quali sperimentatori presso la stazione stessa.

     Questa disposizione non si applica al personale attualmente in servizio.

     I vincitori del concorso sono assunti in servizio con la qualifica di straordinario e dopo un biennio, in seguito ad ispezione ministeriale ed udito il comitato per la sperimentazione agraria, sono assunti definitivamente in servizio.

     Gli straordinari, che, allo scadere del biennio, non conseguano l'assunzione definitiva, sono dispensati dal servizio, udito il detto comitato, senza diritto ad alcun indennizzo. Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione.

 

     Art. 29.

     La nomina dei segretari contabili delle regie stazioni sperimentali agrarie ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli e per esami.

 

     Art. 30.

     I tecnici e i bidelli delle regie stazioni sperimentali agrarie sono nominati con decreto ministeriale su proposta del direttore della stazione, su conforme parere del comitato amministrativo.

     La nomina avrà la durata di un anno e dopo due conferme annuali il personale che abbia fatto buona prova conseguirà la nomina a stabile su proposta del direttore.

     Durante il periodo di prova, qualora il direttore della stazione intenda far cessare dall'ufficio il tecnico od il bidello, deve farne proposta motivata al ministero e darne comunicazione all'interessato due mesi prima della scadenza dell'anno di prova in corso.

     Gli stipendi ed i supplementi di servizio attivo dei tecnici e bidelli restano quelli stabiliti dalla tabella 9 dell'allegato V al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e varianti, per il corrispondente personale delle regie stazioni di prova agrarie e speciali.

     Per la nomina dei tecnici e dei bidelli si applicano le disposizioni dell'art. 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

 

     Art. 31.

     Al personale, di cui agli artt. 27 a 30 del presente decreto si applicano le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato.

 

     Art. 32.

     Il personale avventizio, quello di servizio e quello richiesto dagli eventuali bisogni dei campi sperimentali e dei laboratori, è assunto direttamente dal comitato amministrativo alle condizioni del mercato e per la durata dei lavori, al termine dei quali il personale stesso sarà licenziato senza diritto ad alcun compenso od indennizzo. Sono salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto [3].

     I salariati, esclusi i giornalieri, necessari per i lavori dei campi sperimentali, sono classificati tra gli operai temporanei. Ad essi si applicano le disposizioni vigenti sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato. Detti salariati sono nominati dal direttore.

     La spesa per il personale di cui al presente articolo fa carico al bilancio della stazione.

 

     Art. 33.

     Con decreto reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, sentito il comitato per la sperimentazione agraria, saranno stabilite tutte le norme generali occorrenti per il funzionamento delle regie stazioni sperimentali agrarie.

 

     Art. 34.

     Con regi decreti, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, sarà provveduto alla istituzione di una regia stazione sperimentale di viticoltura in Palermo, di una regia stazione sperimentale di meccanica agraria in Roma e di una regia stazione sperimentale di olivicoltura e di oleificio nell'Abruzzo, in sede che sarà stabilita nel regio decreto.

     Con l'istituzione della regia stazione sperimentale di viticoltura in Palermo sarà soppresso il regio vivaio di viti americane attualmente esistente in Palermo, il cui annesso laboratorio di chimica agraria sarà annesso alla stazione di viticoltura.

     Col regio decreto istitutivo delle regie stazioni, di cui al primo comma, sarà provveduto all'approvazione delle convenzioni con gli enti locali che parteciperanno all'impianto delle stazioni medesime.

 

     Art. 35.

     La stazione sperimentale di selvicoltura, annessa al regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, è costituita in regia stazione sperimentale agraria ai sensi del presente decreto.

     Tutto il materiale ora assegnato alla stazione è attribuito in proprietà alla stazione medesima, la quale avrà in uso gratuito i locali ora occupati e gli arboreti annessi alla foresta demaniale di Vallombrosa, per la sperimentazione.

     Oltre il contributo annuo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la stazione continuerà a percepire, a carico del bilancio del regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, a titolo di contributo, la somma assegnata sul bilancio stesso a favore della stazione di selvicoltura nell'esercizio 1929-1930.

     L'attuale direttore della stazione sarà trasferito, col suo consenso, dal ruolo dei professori dei regi istituti superiori agrari, al quale egli appartiene, al ruolo dei direttori delle regie stazioni sperimentali agrarie.

     La stazione sarà a disposizione dell'istituto superiore agrario e forestale per i bisogni didattici dell'insegnamento della selvicoltura. Con apposita convenzione saranno stabiliti i relativi rapporti.

     Per l'insegnamento impartito dal direttore della stazione, questi ha diritto ad un assegno che sarà stabilito di concerto fra i Ministri interessati, a carico del bilancio dell'istituto superiore, in guisa da non eccedere complessivamente quanto potrebbe spettare all'interessato con l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di riduzioni per cumuli di due stipendi.

     I servizi di segreteria ella stazione sono affidati al segretario capo dell'istituto.

 

     Art. 36.

     La stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano è costituita in regia stazione sperimentale agraria ai sensi del presente decreto.

     Tutto il materiale di pertinenza della stazione è attribuito in proprietà alla stazione medesima.

     Con apposita convenzione tra le amministrazioni interessate sarà provveduto a regolare i rapporti fra la stazione e la regia scuola agraria media specializzata per la viticoltura e l'enologia in Conegliano e in genere quanto concerne l'eventuale reciproca utilizzazione dei rispettivi impianti.

 

Capo III

Delle stazioni sperimentali agrarie consorziali

 

     Art. 37.

     L'ordinamento di ciascuna stazione sperimentale agraria consorziale, da stabilirsi negli statuti di cui all'art. 3 del presente decreto, sarà, più che sia possibile, conforme all'ordinamento delle corrispondenti stazioni regie.

 

     Art. 38.

     Lo statuto di ciascuna stazione sperimentale agraria consorziale conterrà la tabella organica del relativo personale, il cui trattamento economico non potrà superare quello del corrispondente personale delle stazioni regie [3].

     Per la quiescenza sarà provveduto, per il personale tecnico superiore, con contratto di assicurazione presso l'istituto nazionale delle assicurazioni mediante corresponsione di un premio pari al 15 per cento dello stipendio, di cui il 6 per cento a carico del personale e il 9 per cento a carico della stazione, e, per il personale inferiore e subalterno, con inscrizione alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali, mediante corresponsione di un contributo del 6 per cento dello stipendio da parte dell'assicurato e del 9 per cento da parte della stazione.

     Sono salvi i diritti quesiti del personale in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto.

 

     Art. 39.

     Per la nomina e la promozione del personale delle stazioni sperimentali agrarie consorziali, da effettuarsi mediante deliberazioni dei rispettivi comitati amministrativi, si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite per il personale delle corrispondenti stazioni regie.

     I concorsi ai posti di direttore, di vice-direttore e di sperimentatore sono banditi, su deliberazione dei comitati

amministrativi, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Le commissioni giudicatrici sono integrate con un rappresentante della stazione, designato dal comitato amministrativo fra persone aventi i requisiti di cui all'art. 17.

 

     Art. 40.

     I direttori delle stazioni, di cui al presente capo, sono tenuti a prestare giuramento come i direttori delle stazioni regie. Essi possono essere dispensati dal servizio nei casi e con le norme di cui agli artt. 24, 25 e 26.

     La disposizione dell'art. 25 si applica anche all'altro personale delle stazioni consorziali, ma la dispensa è pronunciata dal prefetto, e contro il relativo provvedimento è ammesso soltanto il ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide con provvedimento insindacabile.

 

     Art. 41.

     Il personale delle stazioni di cui al presente capo è soggetto alle sanzioni disciplinari stabilite per il corrispondente personale delle stazioni regie. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le stesse norme.

     Contro i provvedimenti disciplinari adottati a carico del personale tecnico superiore è ammesso il ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide sentito il parere del comitato per la sperimentazione agraria.

 

     Art. 42.

     Le stazioni di cui al presente capo sono rette da un comitato amministrativo la cui composizione sarà determinata nello statuto di ciascuna.

     Il presidente è sempre nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra i rappresentanti del Ministero.

     Per lo scioglimento del comitato amministrativo valgono le stesse norme stabilite per le stazioni regie [4].

 

Capo IV

Dei laboratori dei regi istituti superiori agrari,

aventi funzioni di stazione sperimentale agraria

 

     Art. 43. [5 ]

 

Capo V

Disposizioni riguardanti il personale

 

     Art. 44.

     I direttori delle attuali regie stazioni di prova agrarie e speciali, denominate, a norma dell'art. 1 del presente decreto, regie stazioni sperimentali agrarie, mantengono la loro posizione di inquadramento e lo sviluppo di carriera stabilito dalla disposizione del primo comma dell'art. 153 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     I vice-direttori hanno lo sviluppo di carriera previsto nella tabella B annessa al presente decreto. Essi conseguono la promozione al grado ottavo dopo otto anni di effettivo servizio come stabili nel grado nono e la promozione al grado settimo dopo otto anni di effettivo servizio nel grado ottavo.

     Gli attuali vice-direttori di seconda classe delle regie stazioni di prova agrarie e speciali vengono collocati nel grado nono del gruppo A della suddetta tabella con la qualifica di vice-direttori di terza classe e gli attuali vice-direttori di prima classe vengono collocati nel grado ottavo con la qualifica di vice-direttori di seconda classe. Per i vice- direttori che al 1 luglio 1930 già rivestono il grado ottavo, l'anzianità a tale data in detto grado è computata agli effetti del compimento del periodo richiesto per la promozione al grado settimo.

 

     Art. 45.

     I professori di università e di istituti superiori agrari, ai quali spetti di diritto la direzione di stazioni sperimentali agrarie o di laboratori aventi funzioni di stazione sperimentale agraria, percepiscono, a carico del bilancio della stazione o del contributo annuo che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste corrisponde al laboratorio in dipendenza della funzione di stazione, un assegno annuo, la cui misura è stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in guisa da non eccedere complessivamente quanto potrebbe spettare all'interessato con l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di riduzioni per cumuli di due stipendi.

     Questa disposizione si applica anche nei riguardi del direttore del laboratorio di botanica crittogamica annesso alla regia università di Pavia, restando abrogata ogni contraria disposizione.

 

     Art. 46.

     Gli assistenti delle attuali regie stazioni di prova agrarie e speciali vengono collocati nel grado decimo del gruppo A, con la qualifica di sperimentatori. Quelli che già hanno la stabilità come assistenti la conservano come sperimentatori.

     L'attuale assistente del ruolo dei regi istituti superiori agrari, addetto alla stazione sperimentale di selvicoltura, è ammesso a far passaggio, col suo consenso, nel ruolo degli sperimentatori delle regie stazioni sperimentali agrarie, con la qualifica di sperimentatore e con decorrenza al 1 luglio 1930.

     Gli attuali assistenti straordinari del laboratorio di chimica agraria, annesso al regio vivaio di viti americane di Palermo, sono ammessi a far passaggio nel ruolo degli sperimentatori delle regie stazioni sperimentali agrarie, con la qualifica di sperimentatori e con decorrenza dalla data di istituzione della regia stazione sperimentale di viticoltura di Palermo, previo accertamento di idoneità da parte di una commissione di tre membri, nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato per la sperimentazione agraria.

 

     Art. 47.

     L'attuale personale di segreteria delle regie stazioni di prova agrarie e speciali è trasferito, nella rispettiva posizione di grado e di anzianità, nel ruolo del personale di segreteria delle regie stazioni sperimentali agrarie di cui alla tabella B annessa al presente decreto, che sostituisce quella n. 87 dell'allegato II al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

 

     Art. 48.

     Gli attuali tecnici e bidelli delle regie stazioni di prova agrarie e speciali sono trasferiti, con le rispettive qualifiche e posizioni di anzianità, nel ruolo del personale tecnico e di custodia delle regie stazioni sperimentali agrarie, di cui alla tabella B annessa al presente decreto, che sostituisce quella n. 45 dell'allegato IV al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

 

     Art. 49.

     Il numero dei posti di sperimentatore e quello dei posti del personale tecnico e di custodia, di cui alla tabella B, sarà ripartito fra le regie stazioni sperimentali agrarie, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il comitato per la sperimentazione agraria.

 

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 50.

     Per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per l'impianto delle regie stazioni sperimentali agrarie istituite in forza del presente decreto e per la sistemazione delle altre stazioni, è autorizzato lo stanziamento, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di otto milioni di lire. L'iscrizione di tale stanziamento sarà fatta con decreto del Ministro per le finanze, ripartendo la spesa nei due esercizi finanziari 1930-1931 e 1931-1932.

     A partire dall'esercizio finanziario 1930-1931 è aumentato di un milione di lire lo stanziamento del capitolo del suddetto stato di previsione, corrispondente al capitolo 28 dello stato di previsione del ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1929-1930, e di lire 320.000 lo stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 30 dell'esercizio 1929-1930.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, sarà stabilita la misura delle dotazioni annue e dei contributi a carico di detti capitoli, a favore delle varie stazioni sperimentali agrarie.

     Per l'esercizio finanziario 1929-1930, a tutte le maggiori spese occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto sarà provveduto con la somma complessiva di lire 500.000, che, con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà ripartita fra i rispettivi capitoli dello stato di previsione dell'esercizio stesso, in aumento degli stanziamenti già iscrittivi.

 

     Art. 51.

     E' autorizzata la copertura, mediante concorsi, anche prima del 20 agosto 1930, dei posti di direttore, di vice-direttore e di assistente, che sono attualmente o si renderanno vacanti nel ruolo del personale delle regie stazioni di prova agrarie e speciali, e dei nuovi posti di direttore, vice-direttore e sperimentatore istituiti a norma della tabella B, annessa al presente decreto.

 

     Art. 51 bis. [6]

     Sino a quando, per ciascuna stazione regia o consorziale, non sarà stato costituito il comitato amministrativo, in base alle disposizioni del presente decreto, rimane in carica il comitato attualmente in funzione.

 

     Art. 51 ter. [6]

     Per l'acquisto di terreni e per le relative opere di miglioria, nonché per l'acquisto e la costruzione dei fabbricati occorrenti per lo svolgimento della loro attività, le stazioni sperimentali agrarie potranno contrarre mutui con gli istituti speciali di credito agrario, indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

     A garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui suddetti, le stazioni devono cedere all'istituto mutuante, con l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una parte dell'importo del contributo annuo stanziato per il loro mantenimento, nel bilancio del Ministero.

 

     Art. 52.

     Il governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle attualmente vigenti e non contrastanti con esse; ad attribuire all'istituto nazionale di economia agraria ed all'istituto centrale di statistica del regno una parte del patrimonio assegnato alla fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria in dipendenza dell'art. 13 del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3203 modificando in conseguenza i compiti assegnati da tale articolo alla fondazione ed esonerandola dal corrispondere ai detti istituti qualsiasi contributo, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui avrà luogo la suddetta attribuzione di patrimonio.

     Il governo del Re è autorizzato altresì a dettare norme per il coordinamento delle diverse attività ed iniziative per la sperimentazione agraria.

 

     Art. 53.

     Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto, che, salvo quanto non sia diversamente disposto nei singoli articoli, entrerà in vigore il 1 gennaio 1930 e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge. Il nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 

 

Tabella A

Stazioni sperimentali agrarie

 

a) Regie stazioni sperimentali agrarie:

 

Regia stazione sperimentale di frutticoltura e di agrumicoltura di Acireale.

Regia stazione di gelsicoltura e di bachicoltura di Ascoli Piceno. Regia stazione enologica sperimentale di Asti.

Regia stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano. Regia stazione di entomologia agraria di Firenze.

Regia stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze.

Regia stazione agraria sperimentale di Modena.

Regia stazione bacologica sperimentale di Padova.

Regia stazione sperimentale di viticoltura di Palermo.

Regio laboratorio crittogamico di Pavia.

Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti.

Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma.

Regia stazione di patologia vegetale di Roma.

Regia stazione sperimentale di meccanica agraria di Roma.

Regia stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo.

Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Torino.

Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio in Abruzzo.

 

b) Stazioni sperimentali agrarie consorziali:

 

Stazione agraria sperimentale di Bari.

Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo.

Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna.

Stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema.

Istituto sperimentale agrario cremonese in Cremona.

Laboratorio autonomo di chimica agraria di Forlì.

Istituto chimico agrario sperimentale di Gorizia.

Istituto sperimentale di caseificio di Lodi.

Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi.

Istituto sperimentale di meccanica agraria annesso al regio istituto

superiore agrario di Milano.

Stazione sperimentale del freddo annessa al regio istituto superiore

agrario di Milano.

Stazione sperimentale di orti-frutticoltura annessa al regio istituto

superiore agrario di Milano.

Stazione sperimentale di zootecnia annessa al regio istituto superiore

agrario di Milano.

Stazione sperimentale per le piante officinali presso il regio orto

botanico della regia università di Napoli.

Istituto regionale di cerealicoltura annesso al regio istituto superiore

agrario di Pisa.

Istituto di frutticoltura ed elettrogenetica di Roma.

Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma.

Stazione sperimentale di pollicoltura di Rovigo.

Stazione agraria sperimentale presso l'istituto agrario provinciale di S.

Michele all'Adige.

Stazione sperimentale di floricoltura in San Remo.

Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte in Torino [7].

Laboratorio sperimentale di fitopatologia in Torino.

Stazione agraria sperimentale di Udine.

Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli.

Stazione sperimentale di granicoltura «Benito Mussolini» per la Sicilia.

 

 

Tabella B

Personale delle regie stazioni sperimentali agrarie.

 

 

Personale tecnico superiore (Gruppo A).

Grado                 Qualifica              N. di posti

4°                    Direttori ordinari di

                       1^ classe

5°                    Direttori ordinari di

                       2^ classe

6°                    Direttori ordinari di  17

                       3^ classe

7°                    Direttori

                       straordinari

7°                    Vice-direttori di 1^

                       classe

8°                    Vice-direttori di 2^   18

                       classe

9°                    Vice-direttori di 3^

                       classe

10°                   Sperimentatori         68

 

Personale di segreteria (Gruppo B).

11°                   Segretari contabili    17

 

Personale tecnico e di custodia.

                       Tecnici                18

                       Bidelli                18

 

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 1930, n. 951. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo così sostituito dalla L. 5 giugno 1930, n. 951.

[3] Comma così sostituito dalla L. 5 giugno 1930, n. 951.

[3] Comma così sostituito dalla L. 5 giugno 1930, n. 951.

[3] Comma così sostituito dalla L. 5 giugno 1930, n. 951.

[4] Comma aggiunto dalla L. 5 giugno 1930, n. 951.

[5 ]5 Articolo abrogato dall'art. 29 del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318.

[6] Articolo aggiunto dalla L. 5 giugno 1930, n. 951.

[6] Articolo aggiunto dalla L. 5 giugno 1930, n. 951.

[7] Istituto aggiunto dalla L. 5 giugno 1930, n. 951.