Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.2 bonifica e miglioramento fondiario |
Data: | 05/09/1938 |
Numero: | 1536 |
Sommario |
Art. 1. I versamenti prescritti dall'art. 4 del regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, e dall'art. 95 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, sono ad esclusivo carico dei concessionari [...] |
Art. 2. Sulle assegnazioni di cui agli artt. 2 e 5 del regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, saranno prelevate, per ciascuno degli esercizi finanziari 1938-1939 al 1952-1953, rispettivamente le [...] |
Art. 3. Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sede di liquidazione totale o parziale di concessioni di opere o sussidi di bonifica integrale, da attuare in dipendenza del regio decreto-legge [...] |
Art. 4. Per l'erogazione delle somme trattenute o versate a termini degli articoli precedenti, si applicano le norme già emesse in base all'art. 4 del regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146. |
Art. 5. Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1938-1939 sono apportate le seguenti variazioni: |
Art. 6. Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. |
§ 2.2.9 - R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1536 [1].
Contributi per spese di vigilanza a carico dei concessionari di opere di bonifica integrale.
(G.U. 8 ottobre 1938, n. 231).
I versamenti prescritti dall'art. 4 del regio
Sulle assegnazioni di cui agli artt. 2 e 5 del regio
Sono ridotti dall'esercizio 1937-1938 all'esercizio 1951-1952 e delle stesse quote annue di lire 1.100.000 e lire 400.000 rispettivamente i limiti di impegno fissati dai menzionati articoli 2 e 5 del regio
Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sede di liquidazione totale o parziale di concessioni di opere o sussidi di bonifica integrale, da attuare in dipendenza del regio
Per l'erogazione delle somme trattenute o versate a termini degli articoli precedenti, si applicano le norme già emesse in base all'art. 4 del regio
Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1938-1939 sono apportate le seguenti variazioni:
In aumento:
Cap. 63 - (Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc.) + lire 700.000.
In diminuzione:
Cap. 105 - (Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.) - lire 1.100.000.
Cap. 107 - (Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ecc.) - lire 400.000.
Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.
Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
[1] Decreto convertito in legge dalla