§ 2.2.9 - R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1536 .
Contributi per spese di vigilanza a carico dei concessionari di opere di bonifica integrale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.2 bonifica e miglioramento fondiario
Data:05/09/1938
Numero:1536


Sommario
Art. 1.      I versamenti prescritti dall'art. 4 del regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, e dall'art. 95 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, sono ad esclusivo carico dei concessionari [...]
Art. 2.      Sulle assegnazioni di cui agli artt. 2 e 5 del regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, saranno prelevate, per ciascuno degli esercizi finanziari 1938-1939 al 1952-1953, rispettivamente le [...]
Art. 3.      Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sede di liquidazione totale o parziale di concessioni di opere o sussidi di bonifica integrale, da attuare in dipendenza del regio decreto-legge [...]
Art. 4.      Per l'erogazione delle somme trattenute o versate a termini degli articoli precedenti, si applicano le norme già emesse in base all'art. 4 del regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146.
Art. 5.      Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1938-1939 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 6.      Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.


§ 2.2.9 - R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1536 [1].

Contributi per spese di vigilanza a carico dei concessionari di opere di bonifica integrale.

(G.U. 8 ottobre 1938, n. 231).

 

     Art. 1.

     I versamenti prescritti dall'art. 4 del regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, e dall'art. 95 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, sono ad esclusivo carico dei concessionari di opere o sussidi di bonifica integrale.

 

          Art. 2.

     Sulle assegnazioni di cui agli artt. 2 e 5 del regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, saranno prelevate, per ciascuno degli esercizi finanziari 1938-1939 al 1952-1953, rispettivamente le somme di lire 1.100.000 e lire 400.000 da iscrivere nei capitoli dello stato di previsione del ministero dell'agricoltura e delle foreste, relativi alle spese di vigilanza di cui al citato art. 95 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

     Sono ridotti dall'esercizio 1937-1938 all'esercizio 1951-1952 e delle stesse quote annue di lire 1.100.000 e lire 400.000 rispettivamente i limiti di impegno fissati dai menzionati articoli 2 e 5 del regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12.

 

          Art. 3.

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sede di liquidazione totale o parziale di concessioni di opere o sussidi di bonifica integrale, da attuare in dipendenza del regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, opererà sugli averi dei concessionari, per il titolo previsto dall'art. 1 del presente decreto, le detrazioni dell'1 per cento e del 0,70 per cento rispettivamente sull'importo liquidato delle opere pubbliche o dei sussidi statali.

 

          Art. 4.

     Per l'erogazione delle somme trattenute o versate a termini degli articoli precedenti, si applicano le norme già emesse in base all'art. 4 del regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146.

 

          Art. 5.

     Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1938-1939 sono apportate le seguenti variazioni:

     In aumento:

     Cap. 63 - (Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc.) + lire 700.000.

     In diminuzione:

     Cap. 105 - (Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.) - lire 1.100.000.

     Cap. 107 - (Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ecc.) - lire 400.000.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

     Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Decreto convertito in legge dalla L. 5 gennaio 1939, n. 164. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.