§ 2.1.34 – D.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1323.
Approvazione del regolamento per la esecuzione delle norme del titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernenti l'estensione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:24/10/1955
Numero:1323


Sommario
Articolo unico.      E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente l'estensione dell'assicurazione [...]
Art. 1.      I lavoratori agricoli ai quali, ai sensi dell'art. 32 lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, è esteso l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, [...]
Art. 2.      Salvo quanto disposto nell'art. 4, hanno diritto all'indennità di disoccupazione, secondo i criteri disposti nel successivo art. 6, i lavoratori agricoli iscritti negli [...]
Art. 3.      Il requisito dell'anzianità assicurativa di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, si considera raggiunto quando il lavoratore risulti iscritto, [...]
Art. 4.      Non hanno diritto all'indennità di disoccupazione i lavoratori che, pur essendo iscritti negli elenchi nominativi con la qualifica di braccianti, esercitino in via [...]
Art. 5.      Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre, con proprio decreto, che a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati sia annualmente [...]
Art. 6.      I periodi di occupazione coperti di assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in settori di [...]
Art. 7.      Il lavoratore agricolo, per essere ammesso a beneficiare della indennità di disoccupazione, deve presentare all'Ufficio provinciale del Servizio contributi agricoli [...]
Art. 8.      La corresponsione della indennità dovuta per ciascun anno è effettuata in due soluzioni, la prima entro il mese di gennaio e la seconda entro il mese di marzo dell'anno [...]
Art. 9.      Agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'art. 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la moglie ha diritto alle prestazioni economiche per il marito, [...]
Art. 10.      I contributi di cui all'art. 33, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, dovuti dagli agricoltori, sono accertati e riscossi con le modalità previste dal [...]
Art. 11.      Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fisserà annualmente con proprio decreto, il contributo che, oltre alla addizionale spesa per l'accertamento e la [...]
Art. 12.      In conformità alle norme di cui all'art. 32 della legge, si intendono applicabili nei confronti delle nuove categorie di lavoratori cui è esteso l'obbligo [...]


§ 2.1.34 – D.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1323.

Approvazione del regolamento per la esecuzione delle norme del titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernenti l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori agricoli.

(G.U. 4 gennaio 1956, n. 3).

 

     Articolo unico.

     E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori agricoli, vistato dal Ministro proponente.

 

Allegato Regolamento per l'esecuzione delle norme

di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264,

concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori agricoli

 

          Art. 1.

     I lavoratori agricoli ai quali, ai sensi dell'art. 32 lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, è esteso l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, sono i salariati fissi ed i braccianti iscritti negli elenchi nominativi ordinari di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

 

          Art. 2.

     Salvo quanto disposto nell'art. 4, hanno diritto all'indennità di disoccupazione, secondo i criteri disposti nel successivo art. 6, i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi di cui al precedente art. 1:

     a) che alla fine dell'anno per il quale viene chiesta la indennità di disoccupazione, possano far valere i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dall'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636;

     b) che nel cumulo delle giornate ad essi attribuite negli elenchi stessi e di quelle di lavoro prestate in qualsiasi occupazione alle dipendenze di terzi od in proprio, non abbiano raggiunto, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, almeno centottanta giorni di occupazione.

 

          Art. 3.

     Il requisito dell'anzianità assicurativa di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, si considera raggiunto quando il lavoratore risulti iscritto, successivamente al 1948, negli elenchi nominativi per almeno un anno, oltre che per quello per il quale è corrisposta l'indennità.

     Il requisito dell'anno di contribuzione nel biennio previsto dal citato art. 19, si considera raggiunto quando, nell'anno per il quale è corrisposta l'indennità e nell'anno precedente, risultino accreditati nei confronti del lavoratore i contributi per un minimo di centottanta giornate.

 

          Art. 4.

     Non hanno diritto all'indennità di disoccupazione i lavoratori che, pur essendo iscritti negli elenchi nominativi con la qualifica di braccianti, esercitino in via normale e prevalente una attività in proprio di carattere agricolo o non agricolo, compresa in questa ultima anche quella domestica nel nucleo familiare.

     Salvo prova contraria, si presumono, ai fini di cui al precedente comma, prevalentemente addette ai lavori domestici, le donne non aventi qualifica di capo famiglia agli effetti della corresponsione degli assegni familiari, iscritte negli elenchi nominativi con qualifica di "occasionali" o di "eccezionali".

     Il numero di giornate di occupazione per attività di carattere agricolo esercitato in proprio e per i lavori retribuiti con compartecipazione, è determinato con i criteri previsti dall'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

     Si considera raggiunto il limite di centottanta giornate di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile l949, n. 264, dai lavoratori che, essendo iscritti negli elenchi nominativi con qualifica di "occasionali" o di "eccezionali", appartengono a famiglie di proprietari, affittuari,mezzadri, coloni o compartecipanti familiari, le quali coltivino fondi il cui fabbisogno di mano d'opera, calcolato a norma dell'art. 5 del regio decreto 24 settembre l940, n. 1949, superi le centotrentacinque giornate, nel caso di "occasionali" le duecentosessanta, nel caso di "eccezionali".

     Sia ai fini del diritto all'indennità di cui al primo comma del presente articolo, che ai fini del computo di giornate di cui al precedente art. 2, le giornate di occupazione svolte in proprio dai componenti della famiglia coltivatrice sono attribuite esclusivamente al capo della famiglia stessa.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre, con proprio decreto, che a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati sia annualmente rilasciato a ciascun salariato o giornaliero di campagna un libretto personale.

     Il rilascio del libretto può essere stabilito per singole Regioni o Provincie.

     Il modello del libretto è approvato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     I lavoratori debbono ritirare o rinnovare il libretto entro il mese di agosto di ciascun anno a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore del decreto Ministeriale di cui al primo comma, se iscritti negli elenchi nominativi prima di tale data, o dall'inizio dell'occupazione, se non iscritti.

     I datori di lavoro sono tenuti ad apporre sul libretto le indicazioni dei singoli periodi di occupazione degli avventizi assunti alle loro dipendenze, convalidando l'annotazione con la firma propria o di chi li rappresenta. Per i lavoratori assunti con rapporto stabile è fatta un'unica annotazione per tutta la durata del rapporto di lavoro.

     In relazione alle esigenze di controllo previste dall'art. 49, comma 2°, del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, approvato con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, per l'accertamento delle giornate di disoccupazione da considerare ai fini della corresponsione dell'indennità nei limiti fissati dall'art. 32, comma 1° lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, il prefetto può disporre, con proprio decreto, che, nei Comuni, dove particolari necessità lo esigano, i lavoratori agricoli disoccupati si presentino all'organo locale di collocamento, per l'apposizione di un visto sul libretto.

     Le risultanze del libretto, insieme con eventuali altri elementi di prova prodotti dal lavoratore o raccolti d'ufficio, servono anche ai fini dell'accertamento dei lavoratori agricoli da iscrivere negli elenchi di cui all'art. 1 del presente regolamento.

 

          Art. 6.

     I periodi di occupazione coperti di assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in settori di attività non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla indennità di disoccupazione.

     A tale effetto il contributo mensile o settimanale versato a termini della tabella A) o B-1) della legge 4 aprile 1952, n. 218, è equivalente rispettivamente a ventisei o a sei contributi giornalieri.

     L'indennità di disoccupazione è concessa in conformità alle particolari disposizioni per i lavoratori agricoli contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264 e nel presente regolamento, oppure alle norme comuni dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, secondo che sia prevalente l'attività agricola o quella non agricola. La prevalenza è determinata dal numero dei contributi versati o dovuti nel biennio per ciascuna delle due attività.

     Anche per l'attività prestata nel settore agricolo, il biennio di cui al precedente comma è costituito dai ventiquattro mesi antecedenti a quello di presentazione della domanda di cui al successivo art. 7.

 

          Art. 7.

     Il lavoratore agricolo, per essere ammesso a beneficiare della indennità di disoccupazione, deve presentare all'Ufficio provinciale del Servizio contributi agricoli unificati entro il 30 novembre di ciascun anno, domanda sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale dovranno anche risultare le giornate di occupazione in proprio ed il numero delle giornate di lavoro effettuate in attività non agricole.

     La domanda deve essere corredata da tutti i documenti necessari per comprovare il diritto alle prestazioni economiche per i familiari, nonchè dal libretto di cui all'art. 5 del presente regolamento.

     L'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati provvede alla formazione di un elenco delle domande, distinte per Comune, da presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal quale risulti, per ciascun lavoratore:

     a) l'attestazione di esistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del presente regolamento;

     b) il numero delle giornate di lavoro nelle attività agricole esercitate in proprio, determinate nel modo previsto dall'art. 4 del presente regolamento;

     c) il numero annuale delle giornate di occupazione nelle attività non agricole esercitate in proprio, risultanti dalla dichiarazione di cui al primo comma, controllata dall'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati;

     d) il numero delle giornate di lavoro presso terzi in agricoltura determinato in base alle risultanze degli elenchi di cui all'art. 1;

     e) il numero delle giornate per le quali spetta al lavoratore la indennità giornaliera o - in caso di risualtanze negative in ordine alla ricorrenza del diritto all'indennità - la indicazione dei motivi che escludono tale diritto.

 

          Art. 8.

     La corresponsione della indennità dovuta per ciascun anno è effettuata in due soluzioni, la prima entro il mese di gennaio e la seconda entro il mese di marzo dell'anno successivo.

 

          Art. 9.

     Agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'art. 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la moglie ha diritto alle prestazioni economiche per il marito, allorchè questi non abbia redditi di lavoro perchè totalmente e permanentemente invalido, e non fruisca di altri redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue. Da tali ultimi redditi, sono escluse le pensioni di guerra.

     La moglie non può fruire delle prestazioni economiche per i figli, qualora nei confronti di questi non rivesta la qualifica di capo famiglia, ai fini della erogazione degli assegni familiari.

 

          Art. 10.

     I contributi di cui all'art. 33, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, dovuti dagli agricoltori, sono accertati e riscossi con le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive norme modificative e di attuazione.

     Il versamento dei contributi di cui al precedente comma è effettuato, nel conto indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493.

     Per il primo anno di applicazione del presente regolamento il versamento dei contributi medesimi è effettuato, con le modalità di cui al precedente comma, in due soluzioni: la prima entro due mesi e la seconda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento che determina la misura dei contributi.

     Nei confronti dei datori di lavoro che risultino inadempienti all'obbligo del versamento della prima o della seconda rata entro i termini predetti, la riscossione è effettuata con la procedura e le modalità previste dall'art. 1 del citato decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493.

 

          Art. 11.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fisserà annualmente con proprio decreto, il contributo che, oltre alla addizionale spesa per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui all'articolo precedente, la Gestione assicurazione contro la disoccupazione involontaria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà corrispondere al Servizio per i contributi agricoli unificati, a titolo di rimborso spese per gli altri adempimenti previsti dal presente regolamento.

 

          Art. 12.

     In conformità alle norme di cui all'art. 32 della legge, si intendono applicabili nei confronti delle nuove categorie di lavoratori cui è esteso l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione e dei loro datori di lavoro, le disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

     Agli effetti delle disposizioni predette, i libretti previsti dall'art. 5 del presente regolamento sono parificati alle tessere di cui all'art. 51 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.