§ 2.1.14 – D.Lgs.C.P.S. 13 giugno 1947, n. 670.
Adeguamento della misura degli assegni familiari in agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:13/06/1947
Numero:670


Sommario
Art. 1.      La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella B, allegata al decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, contenente provvedimenti [...]
Art. 2.      Gli assegni familiari dovuti ai lavoratori dell'agricoltura per i quali si applicano le norme sui contributi unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. [...]
Art. 3.      La quota di contributo di L. 27,50 per ogni giornata di lavoro risultante per il 1947 nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, è la differenza fra [...]
Art. 4.      Il versamento della quota di contributo di cui all'articolo precedente è effettuato in due soluzioni: la prima entro il 31 luglio e la seconda entro il 30 novembre 1947
Art. 5.      Le somme riscosse a titolo di contributo o di multa di mora sono attribuite, con le modalità previste dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954, per il 97% alla Cassa [...]
Art. 6.      In luogo dell'unico rappresentante dell'ex Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro nella Commissione proposta al Servizio per la compilazione degli elenchi [...]
Art. 7.      E' abrogato l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 2.1.14 – D.Lgs.C.P.S. 13 giugno 1947, n. 670. [1]

Adeguamento della misura degli assegni familiari in agricoltura.

(G.U. 28 luglio 1947, n. 170).

 

     Art. 1.

     La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella B, allegata al decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, contenente provvedimenti vari per gli assegni familiari, è sostituita con effetto dal 1° gennaio 1947 da quella stabilita nella tabella B allegata al presente decreto, vistata, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, ai fini della modifica della tabella predetta.

 

          Art. 2.

     Gli assegni familiari dovuti ai lavoratori dell'agricoltura per i quali si applicano le norme sui contributi unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, sono annualmente corrisposti:

     a) per i salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili, in quattro rate trimestrali uguali;

     b) per gli avventizi e giornalieri di campagna nei primi tre trimestri in ragione di un quarto delle giornate attribuite nell'anno precedente a ciascuna delle sottocategorie dei permanenti, degli abituali, degli occasionali o degli eccezionali e nell'ultimo trimestre nell'ammontare corrispondente alla differenza tra gli assegni familiari liquidati a titolo di acconto nei precedenti trimestri e quelli spettanti in base al numero di giornate attribuite a ciascuna delle sottocategorie predette a norma della tabella B allegata al presente decreto.

 

          Art. 3.

     La quota di contributo di L. 27,50 per ogni giornata di lavoro risultante per il 1947 nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, è la differenza fra la misura del contributo previsto dalla tabella B allegata al presente decreto e quella stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 maggio 1947, n. 631, per le aliquote 1947 dei contributi agricoli unificat,i è corrisposta dai datori di lavoro con le modalità previste dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 334, e con la osservanza dei termini, di cui all'articolo successivo.

 

          Art. 4.

     Il versamento della quota di contributo di cui all'articolo precedente è effettuato in due soluzioni: la prima entro il 31 luglio e la seconda entro il 30 novembre 1947.

     Nei confronti dei datori di lavoro che risultino inadempienti all'obbligo del versamento della prima rata entro il termine predetto, la riscossione è effettuata per l'intera somma dovuta con le modalità previste dall'art. 16 del decreto legislativo 16 settembre 1956, n. 334.

     Nei confronti dei datori di lavoro che pur avendo regolarmente versato la prima rata si rendano inadempienti al versamento della seconda entro il termine previsto, la riscossione con le modalità di cui al comma precedente è effettuata limitatamente all'importo della seconda rata.

 

          Art. 5.

     Le somme riscosse a titolo di contributo o di multa di mora sono attribuite, con le modalità previste dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954, per il 97% alla Cassa unica per gli assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278, e per il 3% al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura a titolo di rimborso delle spese per l'accertamento e la riscossione del contributo.

 

          Art. 6.

     In luogo dell'unico rappresentante dell'ex Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro nella Commissione proposta al Servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi unificati di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, sono chiamati a far parte della Commissione stessa e delle relative sezioni il direttore generale del Lavoro e il direttore generale della Previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 7.

     E' abrogato l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Tabella B

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'agricoltura

 

A) Assegni giornalieri

 

Aventi diritto

Per ciascun figlio

Per la moglie ed il marito invalido

Per ciascun genitore

 

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

ordinari

di carovita

Avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali o collettivi, salariati fissi obbligati e categorie assimilabili

1 -

12 -

1,45

12,55

0,80

8,20

Impiegati

9 -

36 -

7 -

29 -

4 -

24 -

 

     (Da corrispondersi: 1) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; 2) per i salariati fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore a un anno, ed assimilati, in ragione del numero delle giornate che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; 3) per gli obbligati o braccianti fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione del numero annuo delle giornate di lavoro loro contrattualmente assegnate; 4) per gli avventizi o giornalieri di campagna addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione del numero complessivo delle giornate di presunta occupazione accertate o accertabili annualmente in ciascuna provincia nei loro riguardi a norma degli articoli 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e della ripartizione da effettuarsi fra le quattro sottocategorie dei permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del predetto regio decreto e successive modificazioni).

 

B) Contributi - (A carico del datore di lavoro)

 

Categorie

Misure

Avventizi o giornalieri di campagna compartecipanti individuali o collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti o non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili

L. 29 per giornata di lavoro

Impiegati

27% sulla retribuzione lorda

 


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4437.