Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.1 assistenza e previdenza |
Data: | 13/06/1947 |
Numero: | 670 |
Sommario |
Art. 1. La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella B, allegata al decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, contenente provvedimenti [...] |
Art. 2. Gli assegni familiari dovuti ai lavoratori dell'agricoltura per i quali si applicano le norme sui contributi unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. [...] |
Art. 3. La quota di contributo di L. 27,50 per ogni giornata di lavoro risultante per il 1947 nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, è la differenza fra [...] |
Art. 4. Il versamento della quota di contributo di cui all'articolo precedente è effettuato in due soluzioni: la prima entro il 31 luglio e la seconda entro il 30 novembre 1947 |
Art. 5. Le somme riscosse a titolo di contributo o di multa di mora sono attribuite, con le modalità previste dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954, per il 97% alla Cassa [...] |
Art. 6. In luogo dell'unico rappresentante dell'ex Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro nella Commissione proposta al Servizio per la compilazione degli elenchi [...] |
Art. 7. E' abrogato l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303 |
Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 2.1.14 – D.Lgs.C.P.S. 13 giugno 1947, n. 670. [1]
Adeguamento della misura degli assegni familiari in agricoltura.
(G.U. 28 luglio 1947, n. 170).
La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella B, allegata al
Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 del
Gli assegni familiari dovuti ai lavoratori dell'agricoltura per i quali si applicano le norme sui contributi unificati di cui al regio
a) per i salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili, in quattro rate trimestrali uguali;
b) per gli avventizi e giornalieri di campagna nei primi tre trimestri in ragione di un quarto delle giornate attribuite nell'anno precedente a ciascuna delle sottocategorie dei permanenti, degli abituali, degli occasionali o degli eccezionali e nell'ultimo trimestre nell'ammontare corrispondente alla differenza tra gli assegni familiari liquidati a titolo di acconto nei precedenti trimestri e quelli spettanti in base al numero di giornate attribuite a ciascuna delle sottocategorie predette a norma della tabella B allegata al presente decreto.
La quota di contributo di L. 27,50 per ogni giornata di lavoro risultante per il 1947 nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, è la differenza fra la misura del contributo previsto dalla tabella B allegata al presente decreto e quella stabilita dal
Il versamento della quota di contributo di cui all'articolo precedente è effettuato in due soluzioni: la prima entro il 31 luglio e la seconda entro il 30 novembre 1947.
Nei confronti dei datori di lavoro che risultino inadempienti all'obbligo del versamento della prima rata entro il termine predetto, la riscossione è effettuata per l'intera somma dovuta con le modalità previste dall'art. 16 del
Nei confronti dei datori di lavoro che pur avendo regolarmente versato la prima rata si rendano inadempienti al versamento della seconda entro il termine previsto, la riscossione con le modalità di cui al comma precedente è effettuata limitatamente all'importo della seconda rata.
Le somme riscosse a titolo di contributo o di multa di mora sono attribuite, con le modalità previste dal
In luogo dell'unico rappresentante dell'ex Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro nella Commissione proposta al Servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi unificati di cui all'art. 1 del
E' abrogato l'art. 2 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella B
Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'agricoltura
A) Assegni giornalieri
Aventi diritto |
Per ciascun figlio |
Per la moglie ed il marito invalido |
Per ciascun genitore |
|||
|
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
ordinari |
di carovita |
Avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali o collettivi, salariati fissi obbligati e categorie assimilabili |
1 - |
12 - |
1,45 |
12,55 |
0,80 |
8,20 |
Impiegati |
9 - |
36 - |
7 - |
29 - |
4 - |
24 - |
(Da corrispondersi: 1) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; 2) per i salariati fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore a un anno, ed assimilati, in ragione del numero delle giornate che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; 3) per gli obbligati o braccianti fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione del numero annuo delle giornate di lavoro loro contrattualmente assegnate; 4) per gli avventizi o giornalieri di campagna addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione del numero complessivo delle giornate di presunta occupazione accertate o accertabili annualmente in ciascuna provincia nei loro riguardi a norma degli articoli 4 e 5 del
B) Contributi - (A carico del datore di lavoro)
Categorie |
Misure |
Avventizi o giornalieri di campagna compartecipanti individuali o collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti o non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili |
L. 29 per giornata di lavoro |
Impiegati |
27% sulla retribuzione lorda |
[1] Ratificato dall'art. unico della