§ 29.4.C - Legge 21 aprile 1969, n. 168.
Collaborazione di enti ospedalieri con i Paesi in via di sviluppo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.4 cooperazione scientifica e tecnologica
Data:21/04/1969
Numero:168


Sommario
Art. 1.      Gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono autorizzare personale medico e tecnico di ruolo a prestare attività in Paesi [...]
Art. 2.      Il personale di cui all'art. 1 è posto in aspettativa per un periodo comunque non superiore ai tre anni.


§ 29.4.C - Legge 21 aprile 1969, n. 168. [1]

Collaborazione di enti ospedalieri con i Paesi in via di sviluppo.

(G.U. 6 maggio 1969, n. 115)

 

     Art. 1.

     Gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono autorizzare personale medico e tecnico di ruolo a prestare attività in Paesi in via di sviluppo, al fine di contribuire al loro progresso nel campo sanitario.

 

          Art. 2.

     Il personale di cui all'art. 1 è posto in aspettativa per un periodo comunque non superiore ai tre anni.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 40 della L. 15 dicembre 1971, n. 1222.