Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.4 cooperazione scientifica e tecnologica |
Data: | 21/04/1969 |
Numero: | 168 |
Sommario |
Art. 1. Gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono autorizzare personale medico e tecnico di ruolo a prestare attività in Paesi [...] |
Art. 2. Il personale di cui all'art. 1 è posto in aspettativa per un periodo comunque non superiore ai tre anni. |
§ 29.4.C - Legge 21 aprile 1969, n. 168. [1]
Collaborazione di enti ospedalieri con i Paesi in via di sviluppo.
(G.U. 6 maggio 1969, n. 115)
Gli enti ospedalieri di cui alla
Il personale di cui all'art. 1 è posto in aspettativa per un periodo comunque non superiore ai tre anni.
[1] Legge abrogata dall'art. 40 della