Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.3 cooperazione militare |
Data: | 19/07/2001 |
Numero: | 294 |
Sommario |
Art. 1. Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace. |
Art. 2. Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania. |
Art. 2 bis. Disposizioni di convalida. |
Art. 3. Contributo alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea. |
Art. 3 bis. Modifica all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27. |
Art. 4. Copertura finanziaria. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 29.3.42 – D.L. 19 luglio 2001, n. 294. [1]
Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.
(G.U. 19 luglio 2001, n. 166).
Art. 1. Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace.
1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del
2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 è corrisposta l'indennità di missione prevista dal
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 1, comma 3, del
b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del
c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del
d) gli articoli 2 e 3 del
e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del
4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 5.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di apparati di comunicazione per le attività aeree del settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.
Art. 2. Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.
1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del
2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della
Art. 2 bis. Disposizioni di convalida. [6]
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1 e 2.
Art. 3. Contributo alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea.
1. Nel quadro della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000 è autorizzata la cessione a titolo gratuito di cinquanta autocarri AC 75, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte del Ministero della difesa, per le esigenze della missione ONU in Etiopia ed Eritrea.
Art. 3 bis. Modifica all'articolo 4-ter del
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4-ter del
(Omissis).
Art. 4. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 554.307 milioni, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti e con procedure d'urgenza, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Per la proroga del termine del 31 dicembre 2001 di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del
[3] Comma così modificato dalla
[4] Comma così modificato dalla
[5] Comma così modificato dall'art. 2 del
[6] Articolo inserito dalla
[7] Articolo inserito dalla