§ 29.3.31 – D.L. 19 giugno 2000, n. 163.
Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.3 cooperazione militare
Data:19/06/2000
Numero:163


Sommario
Art. 1.  Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace.
Art. 2.  Forze di completamento.
Art. 3.  Accesso del personale alle utenze telefoniche di servizio.
Art. 4.  Copertura finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 29.3.31 – D.L. 19 giugno 2000, n. 163. [1]

Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace.

(G.U. 20 giugno 2000, n. 142).

 

     Art. 1. Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace.

     1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron e in Kosovo, è prorogato fino al 31 dicembre 2000 [2].

     2. Al personale di cui al comma 1 l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, è corrisposta nella misura del 90% per tutta la durata del periodo. Detta indennità è corrisposta dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° dicembre 1999-1° maggio 2000.

     3. Salvo quanto previsto dal comma 2, al personale di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

     a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;

     b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

     c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia.

     4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 40.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione alle esigenze di costruzione di opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attività aeree del settore di competenza italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali fissi e mobili, nonchè per gli interventi diretti all'elevazione della qualità della vita a favore dei contingenti italiani impiegati nell'area balcanica [3].

 

          Art. 2. Forze di completamento.

     1. Per le esigenze correlate con le missioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Amministrazione della difesa può richiamare, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonché il personale già appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

     2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati a tempo determinato in servizio, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve. I provvedimenti di richiamo di cui al presente articolo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, nei limiti dei contingenti annuali, e dei relativi stanziamenti, previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

     3. I predetti soggetti cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo, con le seguenti modalità:

     a) in accoglimento di motivata domanda;

     b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.

 

          Art. 3. Accesso del personale alle utenze telefoniche di servizio.

     1. Al personale militare e civile, impiegato in operazioni fuori area, qualora non risultino disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, è consentito l'utilizzo, a titolo gratuito, delle utenze telefoniche di servizio, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

 

          Art. 4. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati complessivamente in lire 555 miliardi, si provvede con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 10 agosto 2000, n. 228. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Il termine del 31 dicembre 2000 di cui al presente comma è stato prorogato da ultimo al 31 marzo 2002 dall'art. 1 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 10 agosto 2000, n. 228.