§ 11.1.24 - Legge 10 febbraio 1992, n. 67.
Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:10/02/1992
Numero:67


Sommario
Art. 1.      1. Le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, godono di un contributo per le attività di promozione sociale svolte in ottemperanza [...]
Art. 2.      1. Per l'anno 1992 le domande per usufruire del contributo di cui all'art. 1 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in [...]
Art. 3.      1. Nelle relazioni di cui all'art. 2, le associazioni interessate devono dimostrare il concreto perseguimento delle loro finalità istituzionali. A tale scopo alle relazioni sono allegati i [...]
Art. 4.      1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 11.1.24 - Legge 10 febbraio 1992, n. 67.

Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale.

(G.U. 11 febbraio 1992, n. 34).

 

     Art. 1.

     1. Le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, godono di un contributo per le attività di promozione sociale svolte in ottemperanza agli articoli 3 e 38 della Costituzione [1].

 

          Art. 2.

     1. Per l'anno 1992 le domande per usufruire del contributo di cui all'art. 1 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da una relazione che è trasmessa alle Camere.

     2. Per gli anni 1993 e 1994 le domande, corredate dalla relazione, sono presentate entro il 31 marzo di ciascun anno.

 

          Art. 3.

     1. Nelle relazioni di cui all'art. 2, le associazioni interessate devono dimostrare il concreto perseguimento delle loro finalità istituzionali. A tale scopo alle relazioni sono allegati i preventivi e i consuntivi dell'attività svolta, nonchè le relazioni sull'attività svolta nell'esercizio precedente.

 

          Art. 4.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale (Associazioni di promozione sociale)" [2].

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 9.

[2] Per una modifica al presente comma vedi l' art. 6 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 9.