§ 11.1.19 - Legge 19 novembre 1987, n. 476.
Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:19/11/1987
Numero:476


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Requisiti dei beneficiari.
Art. 3.  Presentazione delle domande e relativa documentazione.
Art. 4.  Fondo globale.
Art. 5.  Rendiconti.
Art. 6.  Assegnazione dei contributi.
Art. 7.  Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14.
Art. 8.  Contributi.
Art. 9.  Copertura finanziaria.


§ 11.1.19 - Legge 19 novembre 1987, n. 476.

Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.

(G.U. 24 novembre 1987, n. 275).

 

Titolo I

ENTI E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

 

     Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:

     a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;

     b) [agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2] [1].

     2. [I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale] [2].

     3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.

 

          Art. 2. Requisiti dei beneficiari. [3]

     [1. Per avere titolo alla concessione del contributo gli enti e le associazioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 devono avere le seguenti caratteristiche:

     a) svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni;

     b) operare con la più ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze.

     2. Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attività da essi svolta sia riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di evidente funzione sociale [4].]

 

          Art. 3. Presentazione delle domande e relativa documentazione. [5]

     [1. Per l'anno 1986, le domande di contributo da parte degli enti e delle associazioni di cui al precedente articolo 2 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'anno successivo, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo, unitamente ad un programma che specifichi le attivita' di cui all'articolo 1, da attuarsi a livello nazionale, e i relativi impegni finanziari.

     2. Entro i medesimi termini devono inoltre essere presentate:

     a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;

     b) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari;

     c) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi;

     d) attestazione circa la disponibilità o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale;

     e) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

     f) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;

     g) per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, una relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo.]

 

          Art. 4. Fondo globale. [6]

     1. E' istituito il "Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale", iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. Per gli anni 1986 e 1987, l'ammontare del fondo è fissato in lire 5.000 milioni [7].

     3. [8].

 

          Art. 5. Rendiconti. [9]

 

          Art. 6. Assegnazione dei contributi. [10]

     1. Esperita l'istruttoria e verificata la regolarità delle domande, il Presidente del Consiglio dei Ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell'art. 2, da comunicarsi all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo.

     2. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanità, con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione.

     3. [11].

 

          Art. 7. Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14.

     1. All'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14, la previsione tra i soggetti beneficiari dell'associazione denominata "Associazione italiana società e salute" va autenticamente interpretata come effettivamente riferita alla "Associazione centro culturale società e salute".

 

Titolo II

ENTI ED ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE DI PROMOZIONE SOCIALE

 

          Art. 8. Contributi.

     1. In considerazione delle loro finalità istituzionali e per il sostegno delle attività di promozione sociale nel campo associativo combattentistico, sono concessi, per ciascuno degli anni 1986 e 1987, in favore delle sottoelencate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

 

Lire

Associazione italiana ciechi di guerra

30.000.000

Associazione italiana combattenti interalleati

30.000.000

Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate

30.000.000

Associazione nazionale combattenti e reduci

390.000.000

Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna

30.000.000

Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti

40.000.000

Associazione nazionale ex internati

170.000.000

Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra

890.000.000

Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria

130.000.000

Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra

1.430.000.000

Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI)

540.000.000

Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)

55.000.000

Associazione nazionale reduci garibaldini

15.000.000

Associazione nazionale reduci della prigionia

45.000.000

Associazione nazionale vittime civili di guerra

620.000.000

Federazione italiana delle associazioni partigiane

100.000.000

Federazione italiana volontari della libertà

350.000.000

Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare

30.000.000

Istituto del nastro azzurro

74.000.000

 

          Art. 9. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ognuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del capitolo di spesa 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla voce "Contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Lettera abrogata dall'art. 102 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[2] Comma abrogato dall'art. 102 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[3] Articolo abrogato dall'art. 102 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 15 dicembre 1998, n. 438. L'art. 2, L. 438/1998, è stato abrogato dall'art. 102 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[5] Articolo abrogato dall'art. 102 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[6] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 15 dicembre 1998, n. 438. L'art. 5, L. 438/1998, è stato abrogato dall'art. 102 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 15 dicembre 1998, n. 438. L'art. 2, L. 438/1998, è stato abrogato dall'art. 102 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[8] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 15 dicembre 1998, n. 438. L'art. 2, L. 438/1998, è stato abrogato dall'art. 102 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[9] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 15 dicembre 1998, n. 438. L'art. 5, L. 438/1998, è stato abrogato dall'art. 102 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[10] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 15 dicembre 1998, n. 438. L'art. 5, L. 438/1998, è stato abrogato dall'art. 102 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

[11] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 15 dicembre 1998, n. 438. L'art. 2, L. 438/1998, è stato abrogato dall'art. 102 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.