Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.10 rifugiati e profughi |
Data: | 24/06/1964 |
Numero: | 538 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del [...] |
Art. 2. Sono convalidate le assunzioni degli appartenenti a tutte le categorie di profughi e rimpatriati eventualmente effettuate ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio [...] |
§ 10.10.18 - Legge 24 giugno 1964, n. 538.
Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi.
(G.U. 17 luglio 1964, n. 174)
Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi previste dalla
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì ai rimpatriati contemplati dalla
Sono convalidate le assunzioni degli appartenenti a tutte le categorie di profughi e rimpatriati eventualmente effettuate ai sensi dell'art. 1 della
I profughi ed i rimpatriati, comunque assunti da privati datori di lavoro nel predetto periodo di tempo, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda.