§ 10.8.24 - D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51.
Modifiche al regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.8 onlus
Data:26/01/2011
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Denominazione dell'Agenzia
Art. 2.  Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329
Art. 3.  Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329
Art. 4.  Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329
Art. 5.  Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329
Art. 6.  Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329
Art. 7.  Disposizioni transitorie


§ 10.8.24 - D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51.

Modifiche al regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329.

(G.U. 26 aprile 2011, n. 95)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l'istituzione di un organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 con il quale è stato istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della predetta legge n. 662 del 1996, l'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

     Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 192-bis della citata legge n. 662 del 1996, aggiunto dall'articolo 14, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento del predetto organismo di controllo;

     Visto l'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, concernente il «Regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;

     Vista la delibera del Consiglio dell'Agenzia del 24 settembre 2007, concernente la proposta di modifica della denominazione da «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale» in «Agenzia per il terzo settore», al fine di rendere la denominazione più adeguata alle competenze attribuite che includono tutti i soggetti portatori di interessi del terzo settore;

     Vista la relazione annuale dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'anno 2009, redatta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, laddove si evidenziano alcune criticità relativamente all'attuale assetto organizzativo e ai poteri dell'agenzia medesima;

     Ritenuto che, al fine di garantire il funzionamento ed il conseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Agenzia previsti dalla legge n. 662 del 1996, è necessario provvedere alla modifica del citato decreto n. 329 del 2001, con particolare riguardo ai poteri e alla composizione dell'Agenzia medesima, nonchè alla modifica della denominazione prevista dal citato decreto del 26 settembre 2000;

     Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta dell'8 luglio 2010;

     Udito il parere n. 3661/2010 del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2010;

     Ritenuto di accogliere l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato nel predetto parere n. 3661/2010, relativamente alla proporzione fra il numero dei componenti dell'organo e quello minimo necessario per chiedere la convocazione del collegio e per la validità delle deliberazioni, prevedendo dunque che risulti sufficiente, ai predetti fini, la presenza di due componenti;

     Ritenuto di non poter accogliere le ulteriori osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3661/2010 per le seguenti considerazioni:

     quanto alla modifica della denominazione da «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale» ad «Agenzia per il terzo settore» appare preferibile adottare la nuova denominazione che, pur non essendo pienamente esaustiva dei soggetti sui quali l'agenzia esercita il controllo, è comunque più appropriata con riferimento a tutti i soggetti portatori di interessi del terzo settore, inteso come l'ambito in cui agiscono soggetti giuridici collettivi privati che, senza scopo di lucro, svolgono attività di utilità sociale;

     quanto al riferimento della prima applicazione del regolamento per la individuazione del personale utilizzabile presente nell'articolo 9 del decreto n. 329 del 2001 appare preferibile mantenere l'attuale formulazione, atteso che, fintanto che non venga determinata la dotazione organica dell'agenzia con l'adeguato strumento normativo di rango superiore al presente decreto, la sua eliminazione comporterebbe incertezza applicativa sulla possibilità di utilizzazione di personale di altre amministrazioni;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Denominazione dell'Agenzia

     1. L'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, assume la denominazione di «Agenzia per il terzo settore».

     2. La denominazione «Agenzia per il terzo settore» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329

     1. La lettera f) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituita dalla seguente:

     «f) cura la raccolta, l'aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia mediante raccordi operativi con il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate, il DigitPA, l'Istat e le istituzioni titolari della gestione dei registri afferenti organizzazioni, terzo settore ed enti;».

     2. La lettera i) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituita dalla seguente:

     «i) vigila sull'attività di sostegno a distanza, di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento;».

     3. La lettera k) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituita dalla seguente:

     «k) nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 148, comma 8, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 4, settimo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatte salve le normative relative a specifiche organizzazioni ed enti. Detto parere deve essere comunicato, contestualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;».

     4. La lettera l) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituita dalla seguente:

     «l) collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, ai fini dell'uniforme applicazione delle norme tributarie, inviando agli stessi e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore e enti;».

     5. Dopo la lettera m) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329 sono aggiunte le seguenti:

     «m-bis) nei casi di cessazione dell'impresa sociale, si esprime, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e dal decreto attuativo del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008;»;

     «m-ter) coadiuva e supporta, mediante protocolli d'intesa o accordi di programma, i soggetti istituzionali competenti, quali regioni, enti locali, Camere di commercio, uffici territoriali e altre amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare i criteri di formazione e le modalità di gestione dei registri di settore;».

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329

     1. La lettera a) dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituita dalla seguente:

     «a) corrisponde con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico, instaurando con essi forme di collaborazione utili ai fini dell'indirizzo, della promozione, della conoscenza e mappatura territoriale nonchè del controllo delle organizzazioni, del terzo settore e degli altri enti in Italia;».

     2. La lettera c) dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituita dalla seguente:

     «c) consulta, in via periodica, le associazioni che si occupano degli interessi di settore delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti riconosciute come parti sociali del Governo».

     3. La lettera f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituita dalla seguente:

     «f) comunica agli organi competenti, per l'adozione di provvedimenti consequenziali, le violazioni e anomalie riscontrate in occasione dello svolgimento della propria attività di controllo; trasmette all'ufficio delle entrate competente, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri il processo verbale delle violazioni constatate, anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329

     1. L'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituito dal seguente:

     «Art. 6 (Composizione dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia è un organo collegiale costituito dal presidente e da quattro componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno nominato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno nominato su proposta della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

     2. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo. I quattro componenti sono scelti tra persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline giuridiche ed economico-sociali o nel settore di attività degli enti ed organizzazioni controllati. A pena di decadenza essi non possono avere interessi diretti o stabilmente collegati negli enti e organizzazioni soggetti al controllo dell'Agenzia.

     3. Tutti i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.».

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, sono sostituiti dai seguenti:

     «1. L'Agenzia è convocata dal presidente, quando lo ritiene opportuno ovvero su richiesta di almeno due componenti. Il presidente ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori. Ogni componente può richiedere al presidente la convocazione dell'Agenzia indicandone le ragioni. Almeno due componenti possono chiedere l'inserimento di punti specifici all'ordine del giorno. Il presidente, previa verifica di conformità, li inserisce nella prima seduta utile.

     2. Per la validità delle deliberazioni dell'Agenzia è necessaria la presenza del presidente e di un numero di componenti non inferiore a due. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti: in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.».

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329

     1. Il comma 1, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è sostituito dal seguente:

     «1. L'Agenzia, in sede di prima applicazione, si avvale di un numero non superiore a quindici unità di personale messe a disposizione dal Comune di Milano, nonchè di un contingente non superiore a venti unità di personale provenienti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, collocate in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente secondo i rispettivi ordinamenti, nelle forme previste dalla normativa vigente.».

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie

     1. In sede di prima applicazione, i componenti dell'organo collegiale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica fino al 14 gennaio 2012.

     2. L'articolo 5 del presente decreto entra in vigore dalla data di insediamento dell'organo collegiale costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto.

 

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2011  Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 187