§ 10.8.23 - D.M. 14 settembre 2010, n. 177.
Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.8 onlus
Data:14/09/2010
Numero:177


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Soggetti beneficiari
Art. 3.  Acquisti ammissibili al contributo
Art. 4.  Suddivisione delle risorse disponibili
Art. 5.  Presentazione delle domande
Art. 6.  Termini di presentazione delle domande
Art. 7.  Comunicazione dell'esito dell'esame delle domande ammesse a contributo
Art. 8.  Erogazione del contributo
Art. 9.  Revoca del contributo
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 10.8.23 - D.M. 14 settembre 2010, n. 177. [1]

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

(G.U. 30 ottobre 2010, n. 255)

 

     IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

     Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge quadro sul volontariato»;

     Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;

     Visto l'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, così come integrato, al comma 1, dall'articolo 20 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

     Visti, in particolare, gli ultimi due periodi del comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevedono che «Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal rivenditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

     Considerato che gli oneri relativi al contributo conseguito dalle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui agli ultimi due periodi del comma 1 dell'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituiscono oggetto di disciplina da parte del presente regolamento, in quanto oneri non a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali;

     Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2001, n. 388, recante «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;

     Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni contenute nel predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 388 del 2001, attraverso l'adozione di un nuovo regolamento avente le medesime finalità;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2010;

     Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della predetta legge n. 400 del 1988, con la nota prot. n. 04/UL/0004285/L in data 3 agosto 2010;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 96, comma 1, primo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 e successive modificazioni ed integrazioni, in favore di organizzazioni di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

     2. Il contributo di cui al comma 1 può costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili.

     3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri contributi, concernenti il medesimo bene, erogati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nè con le agevolazioni previste in alternativa dall'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

     4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000, la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano, viene attribuita direttamente alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari

     1. Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti:

     a) le organizzazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della medesima legge;

     b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 3. Acquisti ammissibili al contributo

     1. Il contributo è concesso ai soggetti di cui all'articolo 2, per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, da parte dei medesimi di:

     a) autoambulanze;

     b) beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;

     c) beni acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche.

     2. Sono esclusi dal contributo l'acquisto di beni immobili e di altri beni strumentali utilizzati esclusivamente per l'organizzazione ed il funzionamento dei soggetti di cui all'articolo 2.

     3. Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo non può essere venduto o ceduto a terzi e deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non può essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attività diverse da quelle indicate all'articolo 1.

     4. La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing possono essere effettuate, prima dei cinque anni dalla data di acquisto, eccezionalmente e solo in favore di organizzazioni di volontariato, purchè iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ovvero in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Detta vendita o cessione deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

     5. Nel caso previsto dal comma 4, il corrispettivo della vendita o della cessione non deve essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto ed il contributo ricevuto per l'acquisto dello stesso e l'organizzazione acquirente o cessionaria non può chiedere contributi ad alcuna amministrazione pubblica. L'organizzazione di volontariato o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) cessionaria del contratto di leasing può continuare a fare richiesta del contributo ai sensi del presente regolamento per i canoni rimanenti fino al riscatto del bene a conclusione del contratto di leasing medesimo.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano ai beni di cui alla lettera c) del comma 1.

 

     Art. 4. Suddivisione delle risorse disponibili

     1. Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, annualmente destinate all'attività istituzionale delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 2 del presente regolamento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono così suddivise:

     a) nella misura del 60 per cento per l'acquisto di autoambulanze;

     b) nella misura del 35 per cento per l'acquisto di beni strumentali;

     c) nella misura del 5 per cento per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

     2. I contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

 

     Art. 5. Presentazione delle domande

     1. La domanda di concessione del contributo va trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali - via Fornovo n. 8 - 00192 Roma, tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale.

     2. Alla domanda vanno allegati i seguenti atti:

     a) documentazione recante i dati identificativi dell'ente richiedente, completa della copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge dell'iscrizione presso il registro del volontariato competente per territorio oppure copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge della comunicazione all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

     b) copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge dell'atto di acquisto e della fattura di vendita, con la relativa quietanza, dell'autoambulanza o del bene strumentale per il quale si chiede la concessione del contributo;

     c) copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge dell'atto di acquisto e della fattura di vendita, con la relativa quietanza nonchè copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge dell'atto di donazione del bene, irrevocabile e privo di condizioni o oneri in favore della struttura sanitaria pubblica; in alternativa potrà essere prodotta copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge, del provvedimento o della delibera con cui la struttura sanitaria pubblica ha preso in carico il bene oggetto della donazione;

     d) copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge del contratto di leasing, della fattura generale di vendita con i pagamenti dei canoni effettuati nell'anno di riferimento, nonchè delle relative quietanze;

     e) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per ogni bene acquistato o acquisito mediante contratto di leasing, nella quale si attesti che per lo stesso bene non sono stati concessi contributi da amministrazioni pubbliche e che sono state rispettate le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del presente regolamento, ovvero che non si è usufruito delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3 del presente regolamento;

     f) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le attività di utilità sociale e il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del presente regolamento. Tale dichiarazione non è richiesta nei casi di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

 

     Art. 6. Termini di presentazione delle domande

     1. Le domande di cui all'articolo 5 devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati gli acquisti o le acquisizioni tramite contratto di leasing.

 

     Art. 7. Comunicazione dell'esito dell'esame delle domande ammesse a contributo

     1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 6, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali - comunica, con Decreto del Direttore Generale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diffuso sul sito istituzionale del Ministero medesimo, l'elenco delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ammesse, con l'indicazione del contributo concesso.

 

     Art. 8. Erogazione del contributo

     1. Il contributo viene erogato tramite accredito bancario o postale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Direttore Generale di cui all'articolo 7.

 

     Art. 9. Revoca del contributo

     1. Il contributo è revocato qualora l'organizzazione cui è stato assegnato non rispetti le prescrizioni del presente regolamento, ovvero risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate non rispondano al vero o che non sussistano le condizioni stabilite dal presente regolamento ai fini della concessione del contributo.

     2. Le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che hanno presentato richiesta di contributo nei termini previsti dall'articolo 6, possono rinunciare al contributo mediante apposita domanda da presentarsi all'indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 5 entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2010  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 17, foglio n. 24


[1] Abrogato dall'art. 102 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.