Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.6 istituzioni |
Data: | 31/01/1955 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è sostituito dal seguente |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 10.6.2a - Legge 31 gennaio 1955, n. 17.
Modifica dell'art. 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, relativa al Fondo nazionale di soccorso invernale.
(G.U. 4 febbraio 1955, n. 28).
L'art. 3 della
"A favore del Fondo nazionale di soccorso invernale è istituito un diritto di prelievo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri, nella misura del due per cento dell'importo delle scommesse stesse, al lordo del diritto erariale".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.