Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 27/06/1946 |
Numero: | 107 |
Sommario |
Art. 1. La tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, per la parte concernente i segretari-economi e i vice-segretari degli istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica, è sostituita [...] |
Art. 2. Le promozioni al grado 9° (segretario-economo di 1 classe) previsto dalla tabella annessa al presente decreto si conferiscono, mediante esame di merito distinto o esame di idoneità, ai [...] |
Art. 3. L'esame di merito distinto previsto dall'art. 2 del presente decreto è indetto ogni due anni, nel mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. |
Art. 4. Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno fissate le norme che disciplineranno gli esami di [...] |
Art. 5. Le norme contenute nel regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i concorsi ai posti di segretario-economo previsti dalla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, si applicano per [...] |
Art. 6. [2] |
Art. 7. [3] |
Art. 8. Sono parimenti inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella annessa al presente decreto i segretari-economi in servizio, alla data del 16 ottobre 1945, presso gli istituti e le scuole [...] |
Art. 9. Al personale collocato nel nuovo ruolo a norma dei precedenti articoli è dovuto, a decorrere dalla data del 16 ottobre 1945, il trattamento economico stabilito per i gradi del gruppo B che, per [...] |
Art. 10. Ferme restando le disposizioni dell'art. 42 della legge 15 giugno 1931, n. 889, con successivi provvedimenti da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto su [...] |
Art. 11. Nelle provincie non ancora restituite alla Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui venga reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato. |
§ 57.7.49 - D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 107. [1]
Revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari-economi e dei vice-segretari degli istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica.
(G.U. 24 settembre 1946, n. 216)
La tabella D annessa alla
Le promozioni al grado 9° (segretario-economo di 1 classe) previsto dalla tabella annessa al presente decreto si conferiscono, mediante esame di merito distinto o esame di idoneità, ai segretari-economi i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto, rispettivamente, 10 e 12 anni di effettivo servizio complessivo, nei gradi 12°, 11° e 10° dei ruoli di gruppo B nella stessa Amministrazione, tenuto conto, altresì, del periodo di prova.
I periodi di servizio richiesti dal presente articolo sono ridotti di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea.
L'esame di merito distinto previsto dall'art. 2 del presente decreto è indetto ogni due anni, nel mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
L'esame di idoneità previsto dallo stesso articolo è indetto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, entro il mese di maggio di ogni anno, se il numero di coloro i quali posseggono i requisiti richiesti per parteciparvi non sia inferiore a cinque. In ogni caso, l'esame non potrà essere sospeso per più di due anni, qualunque sia il numero di coloro i quali posseggano i requisiti per parteciparvi.
Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno fissate le norme che disciplineranno gli esami di merito distinto e di idoneità previsti dagli articoli precedenti.
Le norme contenute nel
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I segretari economici in servizio alla data del 16 ottobre 1945, assunti ai posti previsti dalla tabella D annessa alla
L'inquadramento nel nuovo ruolo sarà disposto a seguito dell'esito favorevole di una apposita ispezione che sarà ordinata dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le promozioni al grado 9° dei segretari economici di cui al presente articolo, per le quali è richiesta l'anzianità di anni nove, fin quando continueranno ad essere sospesi i prescritti esami di merito distinto e di idoneità ai sensi dell'art. 8 del
Ai fini del computo dell'anzianità prescritta dal precedente comma si applica altresì, per i segretari economi provvisti di laurea, il disposto del secondo comma del precedente art. 2 anche in sede di promozione col solo requisito dell'anzianità.
I segretari economi che non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nel grado corrispondente alla loro anzianità sono assegnati al grado 11° del nuovo ruolo e restano esclusi dall'avanzamento ai gradi successivi.
I vice segretari in servizio alla data del 16 ottobre 1945, assunti ai posti previsti dalla tabella D annessa alla
L'inquadramento nel nuovo ruolo sarà disposto a seguito dell'esito favorevole di una apposita ispezione che sarà ordinata dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.
Le promozioni al grado 9° dei vice segretari di cui al presente articolo, per le quali è richiesta l'anzianità di anni dodici, fin quando continueranno ad essere sospesi i prescritti esami di merito distinto e di idoneità ai sensi dell'art. 8 del
Ai fini del computo dell'anzianità prescritta dal presente articolo si applica altresì, per i vice segretari provvisti di laurea, il disposto del secondo comma del precedente art. 2 anche in sede di promozione col solo requisito dell'anzianità.
I vice segretari che non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nel grado corrispondente alla loro anzianità, sono assegnati al grado 12° del nuovo ruolo e restano esclusi dall'avanzamento ai gradi successivi.
Sono parimenti inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella annessa al presente decreto i segretari-economi in servizio, alla data del 16 ottobre 1945, presso gli istituti e le scuole d'istruzione tecnica agraria, i quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel
Il collocamento nel nuovo ruolo sarà disposto a seguito dell'esito favorevole di un'apposita ispezione che sarà ordinata dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Coloro i quali non siano in possesso del prescritto titolo di studio o che, pur possedendo tale titolo, non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nel nuovo ruolo, sono mantenuti in servizio nella condizione stabilita dall'art. 3 del
Al personale collocato nel nuovo ruolo a norma dei precedenti articoli è dovuto, a decorrere dalla data del 16 ottobre 1945, il trattamento economico stabilito per i gradi del gruppo B che, per effetto dell'inquadramento, sono ad esso attribuiti, tenuto conto altresì dell'anzianità da conferire in tali gradi in base agli anni di effettivo servizio prestato nel ruolo di provenienza.
I riconoscimenti dei servizi civili e militari che, ai sensi delle norme vigenti, saranno disposti in favore del personale di cui ai precedenti articoli 6 e 7 avranno effetto dalla data di decorrenza dei provvedimenti di inquadramento nel nuovo ruolo [4] .
DISPOSIZIONI FINALI
Ferme restando le disposizioni dell'art. 42 della
Nelle provincie non ancora restituite alla Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui venga reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Tabella
Trattamento del personale amministrativo degli istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica
Segretari
(Gruppo B)
Di prima nomina, vice-segretario in prova, grado 12° ;
Dopo 3 anni di servizio, segretario-economo, grado 11° ;
Dopo 5 anni di servizio, segretario-economo di seconda classe, grado 10° ;
Dopo 10 anni di servizio, a seguito di esame di merito distinto o dopo 12 anni di servizio, a seguito di esame di idoneità, segretario-economo di prima classe, grado 9° .
[1] Ratificato dalla
[2] Articolo così modificato dall'art. 1 del
[3] Articolo così modificato dall'art. 2 del
[4] Comma aggiunto dall'art. 3 del