§ 10.6.8 - D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 72.
Fondo di solidarietà nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:08/03/1945
Numero:72


Sommario
Art. 1.      E' istituito il "Fondo di solidarietà nazionale" per provvedere a attenuare l'attuale disagio, con speciale riguardo all'assistenza della popolazione sinistrata, alla prima ricostruzione delle [...]
Art. 2. 
Art. 3.      I mezzi del "Fondo" sono costituiti da contributi volontari e da contributi obbligatori denominati "Contributi di solidarietà nazionale" secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 4.      Ogni cittadino italiano di età superiore ai 18 anni, che non riscuota sussidi o altri analoghi aiuti a carico di Enti pubblici, deve, una volta tanto, ove non creda di versare un somma maggiore, [...]
Art. 5.      Chi è iscritto nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1945 è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale ragguagliato al complesso dei valori [...]
Art. 6.      Le ditte iscritte alla Camera di commercio, il cui esercizio commerciale non è accertato ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, sono tenute a versare, una volta tanto, un contributo di [...]
Art. 7.      Chi esercita attività commerciale senza regolare licenza, è tenuto, salvo l'applicazione delle altre misure previste dalla legge, a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà [...]
Art. 8.      I cittadini appartenenti alle classi di leva o richiamati alle armi, che siano riformati o esentati dal prestare servizio militare, sono tenuti a versare una volta tanto un contributo di [...]
Art. 9.      Chi ha domestici fissi è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire cento, per il primo domestico o domestica, e di lire cinquecento, per ogni [...]
Art. 10.      Chi possiede cani è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire duecento, per ogni cane, esclusi i cani da guardia appartenenti a razze delle [...]
Art. 11.      I possessori di autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone o di autoveicoli e rimorchi ed autoscafi destinati a trasporto di cose, autorizzati a circolare durante l'anno solare [...]
Art. 12.      I circoli di ritrovo di lusso sono tenuti a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di L. 10.000, per i comuni con popolazione oltre i 500.000 abitanti; di L. [...]
Art. 13.      I proprietari di fabbricati esenti dall'imposta sui fabbricati sono tenuti a versare una volta tanto, oltre il contributo previsto dall'art. 5 per il loro patrimonio complessivo, un contributo [...]
Art. 14.      Oltre il contributo previsto dall'art. 5 per il patrimonio complessivo, è dovuto una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di L. 50 per ogni ettaro di terreno a carico [...]
Art. 15.      Non sono soggetti ai contributi previsti dal presente titolo:
Art. 16.      I contributi previsti dal presente titolo debbono essere pagati entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 17.      Per ogni mese di ritardo o frazione di mesi, oltre il termine stabilito dall'articolo precedente, il contributo dovuto è aumentato di un decimo fino al doppio del debito originario.
Art. 18.      Il controllo della regolarità dei versamenti e l'accertamento delle evasioni, totali o parziali, è affidato al Ministro per le finanze, che vi provvede a mezzo degli uffici dello Stato e degli [...]
Art. 19. 
Art. 20.      Sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti indicati nella tabella A allegata al presente decreto è dovuto un contributo di solidarietà nella misura di L. 3 per ogni 25 lire o frazione di [...]
Art. 21.      Per le somministrazioni effettuate nei caffè, bar, bottiglierie e simili, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale nella misura di lire 3 per ogni 25 lire o frazione di lire 25 del costo [...]
Art. 22.      Per ogni pasto somministrato nei ristoranti ed alberghi, escluse le mense di categoria, le cucine popolari, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale di L. 9 negli esercizi di quarta e [...]
Art. 23.      I contributi per i pubblici spettacoli stabiliti nell'art. 19 sono riscossi dall'esercente e da questi versati all'Ente Italiano per i diritti d'autore nei modi e termini stabiliti per i diritti [...]
Art. 24.      I contributi per le vendite al pubblico dei prodotti indicati nella tabella allegato A e per le prestazioni indicate negli articoli 21 e 22 si corrispondono mediante rilascio all'acquirente o [...]
Art. 25.      Nei locali nei quali si danno pubblici spettacoli o si effettuano vendite o prestazioni soggette a contributo, deve essere esposto al pubblico, in modo visibile, un cartello con la dicitura [...]
Art. 26.      Al pagamento dei contributi previsti nel presente titolo sono solidalmente obbligati l'esercente e l'acquirente o consumatore.
Art. 27.      Gli esercenti che omettono di staccare e consegnare i contrassegni bollati, oppure li rilasciano per importi inferiori a quello dovuto, sono passibili della pena pecuniaria da L. 100 a L. 5000.
Art. 28.      Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie e le prescrizioni, per l'accertamento e la riscossione dei crediti del Fondo di solidarietà [...]
Art. 29.      Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno validità fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.
Art. 30.      E' autorizzata una lotteria nazionale a favore del Fondo di solidarietà nazionale. Le norme per la effettuazione, le modalità, la emissione, il prezzo dei biglietti e quant'altro occorra, [...]
Art. 31.      Il Ministro per le finanze può autorizzare i Comitati di liberazione a cooperare per l'osservanza degli obblighi imposti dal presente decreto agli esercizi pubblici.
Art. 32.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


§ 10.6.8 - D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 72. [1]

Fondo di solidarietà nazionale.

(G.U. 24 marzo 1945, n. 36).

 

Titolo I

ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

 

Art. 1.

     E' istituito il "Fondo di solidarietà nazionale" per provvedere a attenuare l'attuale disagio, con speciale riguardo all'assistenza della popolazione sinistrata, alla prima ricostruzione delle zone via liberate, alla prima sistemazione dei reduci di guerra, militari, civili e partigiani.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     I mezzi del "Fondo" sono costituiti da contributi volontari e da contributi obbligatori denominati "Contributi di solidarietà nazionale" secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

     I contributi volontari consistono in versamenti spontanei, donazioni o lasciti fatti da nazionali, residenti in Italia o all'estero, o da stranieri amici dell'Italia.

     I cittadini sono chiamati a dare prova dei loro sentimenti di solidarietà nazionale col versamento della maggior misura possibile dei contributi indicati. Gli importi indicati negli articoli seguenti rappresentano un minimo obbligatorio. Le cifre versate a qualsiasi titolo non potranno essere usate come base per gli accertamenti tributari.

 

Titolo II

CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

DA CORRISPONDERSI UNA VOLTA TANTO

 

     Art. 4.

     Ogni cittadino italiano di età superiore ai 18 anni, che non riscuota sussidi o altri analoghi aiuti a carico di Enti pubblici, deve, una volta tanto, ove non creda di versare un somma maggiore, un contributo di solidarietà nazionale non inferiore a lire trenta.

     I possessori di redditi complessivi superiori a lire cinquemila mensili debbono il contributo, indipendentemente dall'età, in misura non minore di:

     L. 130 per i redditi daL. 5000 a L. 10.000;

     L. 230 per i redditi da L 10.001 a L. 15.000;

     L. 530 per i redditi superiori.

     Il reddito complessivo è costituito dalla somma di tutti i redditi posseduti, mobiliari ed immobiliari, anche se non accertati o se esenti da imposte.

 

     Art. 5.

     Chi è iscritto nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1945 è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale ragguagliato al complesso dei valori iscritti a ruolo a suo carico, in misura non minore di:

     L. 50 per i patrimoni da L. 10.000 a L. 20.000;

     L. 100 per i patrimoni da oltre L. 20.000 a L 30.000;

     L. 150 per i patrimoni da oltre L. 30.000 a L. 50.000;

     L. 200 per i patrimoni da oltre L. 50.000 a L. 100.000;

     L. 300 per i patrimoni da oltre L. 100.000 a L. 150.000;

     L. 400 per i patrimoni da oltre L. 150.000 a L. 200.000;

     L. 600 per i patrimoni da oltre L. 200.000 a L. 300.000;

     L. 900 per i patrimoni da oltre L. 300.000 a L. 400.000

     L. 1200 per i patrimoni da oltre L. 400.000 a L. 500.000;

     L. 1600 per i patrimoni da oltre L. 500.000 a L. 600.000;

     L. 2000 per i patrimoni da oltre L. 600.000 a L. 700.000;

     L. 4000 per i patrimoni da oltre L. 700.000 a L. 800.000;

     L. 6000 per i patrimoni da oltre L. 800.000 a L. 900.000;

     L. 8000 per i patrimoni da oltre L. 900.000 a L. 1.000.000.

     Per i patrimoni del valore accertato di oltre un milione, il contributo non deve essere minore dell'1% (uno per cento) del valore stesso.

     Ai fini della determinazione del patrimonio delle persone giuridiche indicate nell'art. 21 del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939, numero 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, è ammessa la detrazione del valore dei beni distrutti o resi inservibili per fatto di guerra o asportati dal nemico senza indennizzo dopo la chiusura dell'esercizio 1943. Il valore da detrarre è quello risultante dal bilancio di detto esercizio.

     Le società commerciali e gli enti di qualsiasi specie, che abbiano emesso obbligazioni, sono tenuti a versare il contributo nella misura del 0,50% sul valore delle obbligazioni assoggettato all'imposta ordinaria sul patrimonio, trattenendone l'importo sulla prima rata di interessi.

 

     Art. 6.

     Le ditte iscritte alla Camera di commercio, il cui esercizio commerciale non è accertato ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, sono tenute a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire cento.

 

     Art. 7.

     Chi esercita attività commerciale senza regolare licenza, è tenuto, salvo l'applicazione delle altre misure previste dalla legge, a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire trecento.

     Gli agenti di finanza e di polizia sono autorizzati ad esigere "brevi manu" il contributo in questione rilasciandone ricevuta staccata da apposito blocchetto da fornirsi dal "Fondo di solidarietà nazionale". Le somme riscosse devono essere versate il giorno successivo al conto corrente postale intestato al Fondo di solidarietà nazionale mediante apposito bollettino. La ricevuta del versamento è allegata alla matrice dell'ultima ricevuta rilasciata all'obbligato.

 

     Art. 8.

     I cittadini appartenenti alle classi di leva o richiamati alle armi, che siano riformati o esentati dal prestare servizio militare, sono tenuti a versare una volta tanto un contributo di solidarietà nazionale non inferiore a lire cento.

     Dal contributo sono esclusi i mutilati ed invalidi di guerra e gli incapaci a proficuo lavoro.

 

     Art. 9.

     Chi ha domestici fissi è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire cento, per il primo domestico o domestica, e di lire cinquecento, per ogni domestico o domestica in più.

 

     Art. 10.

     Chi possiede cani è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire duecento, per ogni cane, esclusi i cani da guardia appartenenti a razze delle quali è specifica ed effettiva siffatta destinazione e i cani adibiti alla guida dei ciechi e al trasporto dei mutilati poveri.

 

     Art. 11.

     I possessori di autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone o di autoveicoli e rimorchi ed autoscafi destinati a trasporto di cose, autorizzati a circolare durante l'anno solare 1945, sono soggetti ad un contributo, una volta tanto, nella misura non inferiore alla seguente:

     a)  per i motocicli e le motocarrozzette:

     L. 100 per potenza di motore fino a C. V. 10;

     L. 150 per potenza di motore superiore.

     Per le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza, il contributo è ridotto a metà;

     b)  per le autovetture destinate al trasporto di persone ad uso privato:

     L. 200 per potenza di motore fino a C. V. 8;

     L. 300 per potenza di motore da cavalli 9 a C. V. 13;

     L. 500 per potenza di motore da C. V. 14 a C. V. 18;

     L. 800 per potenza di motore superiore a C. V. 18.

     Il contributo è dovuto nella stessa misura per le autovetture da noleggio di rimessa ed è ridotto a "metà" per quelle destinate al servizio pubblico da piazza e ad un "terzo" per quelle destinate a servizio pubblico su linee regolari;

     c)  per gli autoscafi destinati al trasporto di persone ad uso privato:

     L. 100 per potenza di motore fino a C. V. 15;

     L. 200 per potenza di motore da C. V. 16 a C. V. 30;

     L. 300 per potenza di motore superiore a C. V. 30.

     Per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato, il contributo è ridotto a metà;

     d)  per gli autoveicoli industriali e rimorchi destinati a trasporto di cose, il contributo è dovuto in ragione della portata.

     L. 300 per portata fino a q.li 7;

     L. 1000 per portata da q.li 8 a q.li 15;

     L. 2000 per portata da q.li 16 a q.li 25;

     L. 3000 per portata da q.li 26 a q.li 35;

     L. 4000 per portata da q.li 36 a q.li 50;

     L. 5000 per portata superiore a q.li 50;

     e)  per gli autoscafi destinati a trasporto di cose:

     L. 150 per potenza di motore fino a C. V. 15;

     L. 250 per potenza di motore da C. V. 16 a C. V. 30;

     L. 350 per potenza di motore oltre C. V. 30.

     Il contributo è riscosso dal Reale Automobile Circolo d'Italia (R.A.C.I.), il quale versa le somme riscosse al netto dell'aggio di 0,25 per cento.

 

     Art. 12.

     I circoli di ritrovo di lusso sono tenuti a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di L. 10.000, per i comuni con popolazione oltre i 500.000 abitanti; di L. 5000 per i comuni con popolazione oltre i 100.000 abitanti, e di L. 2000 per gli altri comuni.

 

     Art. 13.

     I proprietari di fabbricati esenti dall'imposta sui fabbricati sono tenuti a versare una volta tanto, oltre il contributo previsto dall'art. 5 per il loro patrimonio complessivo, un contributo di solidarietà nazionale in misura non inferiore a:

     L. 10 per ogni vano delle costruzioni di tipo popolare ed economico;

     L. 20 per ogni vano delle costruzioni di tipo medio;

     L. 50 per ogni vano delle costruzioni di lusso.

     Per la determinazione del tipo di costruzione si fa riferimento all'art. 36 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

 

     Art. 14.

     Oltre il contributo previsto dall'art. 5 per il patrimonio complessivo, è dovuto una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di L. 50 per ogni ettaro di terreno a carico del proprietario coltivatore diretto.

     Se il terreno è dato in fitto dietro corresponsione di un canone annuo in denaro, il contributo di cui al comma precedente è a carico del proprietario per la misura di un quinto e di quattro quinti a carico dell'affittuario.

     Qualora il canone convenuto tra il proprietario e affittuario sia stabilito in natura, la misura del contributo da corrispondersi da parte del proprietario è di tre quinti e di due quinti quello dell'affittuario.

     Nel caso di mezzadria o colonia parziaria, il contributo è dovuto per metà dal proprietario e per metà dal colono.

     La responsabilità del pagamento è a carico del proprietario, il quale può rivalersi sull'affittuario, sul mezzadro, sul colono.

     Il proprietario di oltre 100 ettari di terreno deve un contributo supplementare in misura non minore di L. 20 per ogni ettaro.

     Lo stesso contributo supplementare è dovuto da chi ha in fitto più di cento ettari di terreno, escluse le università agrarie e le cooperative di contadini.

     I contributi stabiliti nel presente articolo sono ridotti alla metà per i terreni in località ad oltre ottocento metri dal livello del mare.

     I contributi stessi non sono dovuti per i terreni nudi ed improduttivi e sono proporzionalmente ridotti nei casi in cui è stata disposta a moderazione dell'imposta fondiaria ai sensi degli articoli 26 e 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 244.

 

     Art. 15.

     Non sono soggetti ai contributi previsti dal presente titolo:

     1)  lo Stato, le province e i comuni;

     2)  gli istituti ed enti di beneficenza od aventi fini soltanto assistenziali, legalmente costituiti e riconosciuti;

     3)  gli istituti pubblici di istruzione; i corpi scientifici; le accademie e le società storiche, letterarie e scientifiche, aventi scopi esclusivamente scientifici; la Società Dante Alighieri, la Croce Rossa Italiana, la Lega Navale Italiana;

     4)  gli enti ecclesiastici aventi scopi soltanto di culto e di beneficenza;

     5)  gli enti e gli istituti autonomi per le case popolari; per le case degli impiegati dello Stato, delle province e dei comuni;

     6)  gli autoveicoli e gli autoscafi che, ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1923, n. 3283, sono esenti dalla tassa di circolazione.

 

     Art. 16.

     I contributi previsti dal presente titolo debbono essere pagati entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

     Qualora, posteriormente a tale data, si verifichino nuove iscrizioni a ruolo ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1945, il termine per il pagamento del contributo o del maggior contributo dovuto in dipendenza della nuova iscrizione, ai sensi dell'art. 5, decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo.

     Il pagamento, salvo quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 11, è effettuato mediante versamento nel conto corrente postale intestato al Fondo di solidarietà nazionale, le cui disponibilità affluiranno ad un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro.

     I versamenti sono fatti con apposito modulo, predisposto dalla Amministrazione del fondo, nel quale sono indicati distintamente i singoli contributi. Il modulo è compilato e sottoscritto dall'obbligato, che deve specificare le causali del versamento.

     Nel caso di mancata specificazione, il versamento si considera valido ai fini dell'art. 4.

     I versamenti sono esenti dalla tassa di bollo e il servizio del conto corrente postale è gratuito.

     L'unica prova dell'eseguito pagamento è la ricevuta, che deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo.

 

     Art. 17.

     Per ogni mese di ritardo o frazione di mesi, oltre il termine stabilito dall'articolo precedente, il contributo dovuto è aumentato di un decimo fino al doppio del debito originario.

 

     Art. 18.

     Il controllo della regolarità dei versamenti e l'accertamento delle evasioni, totali o parziali, è affidato al Ministro per le finanze, che vi provvede a mezzo degli uffici dello Stato e degli enti locali.

     Per la riscossione dei contributi non pagati nel termine stabilito si formano ruoli riscuotibili in unica soluzione, resi esecutivi dall'Intendente di finanza.

     L'esattore procede con le norme e i privilegi contenuti nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette e versa il carico dei ruoli, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, sul conto corrente postale intestato al Fondo di solidarietà nazionale, nei termini stabiliti per il versamento delle imposte dirette. In caso di ritardo dei versamenti si applica a carico dell'esattore un'indennità di mora del 6 per cento a favore del Fondo stesso.

     L'iscrizione è fatta, in ogni caso, per l'ammontare di debito originario non soddisfatto aumentato ai sensi dell'articolo precedente e l'aggio all'esattore è quello stabilito per la riscossione delle imposte dirette.

     Per la risoluzione delle controversie relative ai contributi previsti nel presente articolo si applicano le norme delle imposte dirette.

     Il credito del Fondo di solidarietà nazionale per i contributi medesimi si prescrive in cinque anni.

 

Titolo III

CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

SUI PUBBLICI SPETTACOLI E SU ALCUNI ACQUISTI E CONSUMI

 

     Art. 19. [3]

 

     Art. 20.

     Sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti indicati nella tabella A allegata al presente decreto è dovuto un contributo di solidarietà nella misura di L. 3 per ogni 25 lire o frazione di lire 25.

 

     Art. 21.

     Per le somministrazioni effettuate nei caffè, bar, bottiglierie e simili, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale nella misura di lire 3 per ogni 25 lire o frazione di lire 25 del costo di ogni consumazione. Il contributo non è dovuto per le consumazioni di importo fino a lire 4.

     Per le prestazioni fatte da parrucchiere per signora, manicure, pedicure ed istituti di bellezza, il contributo è dovuto nella misura di lire 6 per ogni 50 lire o frazione di lire 50 del corrispettivo della prestazione.

 

     Art. 22.

     Per ogni pasto somministrato nei ristoranti ed alberghi, escluse le mense di categoria, le cucine popolari, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale di L. 9 negli esercizi di quarta e terza categoria, esclusi i pasti di prezzo fino a L. 50; L. 15 negli esercizi di seconda categoria; L. 30 negli esercizi di prima categoria.

     Per ogni giornata di permanenza negli alberghi di seconda o prima categoria e di lusso il contributo è dovuto nella misura rispettivamente, di L. 15, 30 e 48.

     Tale contributo è ridotto alla metà qualora il cliente dell'albergo usufruisca anche del servizio di ristorante nell'albergo stesso.

     Sono esenti dal contributo di cui ai commi precedenti, gli sfollati, i sinistrati, e i funzionari in missione.

 

     Art. 23.

     I contributi per i pubblici spettacoli stabiliti nell'art. 19 sono riscossi dall'esercente e da questi versati all'Ente Italiano per i diritti d'autore nei modi e termini stabiliti per i diritti erariali.

     L'E.I.D.A. verserà al fondo di solidarietà nazionale, entro il mese successivo a quello dell'avvenuto incasso il contributo riscosso, al netto dell'aggio di 0,50 per cento.

 

     Art. 24.

     I contributi per le vendite al pubblico dei prodotti indicati nella tabella allegato A e per le prestazioni indicate negli articoli 21 e 22 si corrispondono mediante rilascio all'acquirente o consumatore di appositi contrassegni bollati da L. 3, L. 6, L. 15 ciascuno staccati da blocchetti a madre e figlia, messi in vendita dal Fondo" a mezzo dei distributori primari e secondari di valori bollati della Amministrazione finanziaria.

     All'atto del distacco per la consegna, l'esercente è obbligato ad apporre la data ad inchiostro indelebile tanto sulla matrice quanto sui contrassegni.

     L'acquirente o consumatore debbono conservare i contrassegni fino all'uscita degli esercizi, per esibirli ad eventuali controlli.

     Le matrici debbono essere conservate almeno per un anno ed esibite ad ogni controllo degli agenti della finanza o degli altri incaricati.

     Ai distributori secondari dei blocchetti di contrassegni prescritti per il pagamento dei contributi ed ai distributori primari di tali blocchetti nelle province in cui la distribuzione primaria dei valori bollati è affidata ad enti ed uffici diversi da quelli finanziari, compete il medesimo aggio ad essi spettante per la distribuzione dei valori bollati dell'Amministrazione finanziaria.

     Lo stesso aggio spetta agli esercenti per gli acquisti di blocchetti di contrassegni d'importo di volta in volta non inferiore a L. 5000, effettuati presso gli Uffici del registro ed altri uffici ed enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria di valori bollati.

 

     Art. 25.

     Nei locali nei quali si danno pubblici spettacoli o si effettuano vendite o prestazioni soggette a contributo, deve essere esposto al pubblico, in modo visibile, un cartello con la dicitura "Contributo per il Fondo di solidarietà nazionale" con le misure del contributo.

 

     Art. 26.

     Al pagamento dei contributi previsti nel presente titolo sono solidalmente obbligati l'esercente e l'acquirente o consumatore.

 

     Art. 27.

     Gli esercenti che omettono di staccare e consegnare i contrassegni bollati, oppure li rilasciano per importi inferiori a quello dovuto, sono passibili della pena pecuniaria da L. 100 a L. 5000.

     Uguali sanzioni si applicano a coloro che non conservano per il tempo prescritto le matrici dei blocchetti o non le esibiscono per il controllo nonché all'acquirente o consumatore che sono trovati sprovvisti dei prescritti contrassegni.

     Per la omessa affissione del cartello di cui all'art. 25 l'esercente incorre nella pena pecuniaria da L. 50 a L. 500.

 

     Art. 28.

     Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie e le prescrizioni, per l'accertamento e la riscossione dei crediti del Fondo di solidarietà nazionale dipendenti dalle disposizioni del presente titolo, si osservano le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli, per i contributi stabiliti all'art. 19, e le norme relative all'imposta generale sull'entrata, per i contributi stabiliti dagli articoli 20, 21 e 22.

 

     Art. 29.

     Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno validità fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 30.

     E' autorizzata una lotteria nazionale a favore del Fondo di solidarietà nazionale. Le norme per la effettuazione, le modalità, la emissione, il prezzo dei biglietti e quant'altro occorra, saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella "Gazzetta Ufficiale".

 

     Art. 31.

     Il Ministro per le finanze può autorizzare i Comitati di liberazione a cooperare per l'osservanza degli obblighi imposti dal presente decreto agli esercizi pubblici.

 

     Art. 32.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 

 

Tabella A

 

 

Vini spumanti.

Liquori ed aperitivi a base di alcool.

Macchine fotografiche con o senza obbiettivo; obbiettivi per macchine fotografiche.

Pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia.

Essenze, estratti, acque, polveri, pomate, smalti ed ogni altro simile prodotto o sostanza applicati o usati per toletta; profumi e cosmetici di ogni genere; tinture, pomate, petroli, oli, ed acque per capelli; saponi profumati; ogni altra simile sostanza od articolo usati od applicati come profumo o come cosmetico, contenuti in bottiglia, vaso, fiala, scatola, pacco od altro recipiente od involucro qualsiasi.

Pelli da pellicceria in qualunque stato di lavorazione e confezione, confezioni in pellicceria.

Pietre preziose, perle e coralli, tanto allo stato greggio, che lavorato, lavori in oro ed in platino; articoli con parti e guarnizioni di oro o di platino; prodotti o lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

Carte da giuoco.

Apparecchi radio-riceventi.

Grammofoni, fonografi e dischi.

Sopramobili e altri oggetti di regalo e di uso non necessario e decorativo.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del R.D.Lgs. 27 maggio 1946, n. 619.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 del R.D.Lgs. 30 maggio 1946, n. 538.