Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.5 interventi specifici |
Data: | 21/02/1977 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili con le seguenti [...] |
§ 10.5.4F - Legge 21 febbraio 1977, n. 29.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili.
(G.U. 22 febbraio 1977, n. 49)
E' convertito in legge il
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1° gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli articoli 6, 8 e 10 del
L'articolo 2 è soppresso.
L'articolo 3 è soppresso.
Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 3 bis.
Con decorrenza dalla data indicata nell'articolo 1, il limite di reddito di cui al secondo comma dell'articolo 8 del
La condizione del possesso del reddito non superiore al limite indicato nel precedente comma deve intendersi riferita, nel caso che i rappresentanti legali siano i genitori, a quello di essi che risulta possessore del reddito più elevato.
Se il nucleo familiare annovera figli minori degli anni 18 i limiti di reddito di cui al primo comma del presente articolo si intendono aumentati di L. 500.000 per ogni figlio a carico.
I limiti si intendono raddoppiati qualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un minore invalido non deambulante.
Il quarto comma dell'articolo 1 della
"Art. 3 ter.
Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.
Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto".
All'articolo 4, primo comma, le parole: "10.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 milioni".