| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 58. Lavoro | 
| Capitolo: | 58.3 collocamento | 
| Data: | 11/04/1967 | 
| Numero: | 231 | 
| Sommario | 
| Art. unico. All'art. 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1965, n. 155, è aggiunto il periodo seguente | 
§ 58.3.3a - Legge 11 aprile 1967, n. 231.
Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi.
(G.U. 2 maggio 1967, n. 110).
     All'art. 1, secondo comma, della 
"In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualità di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di ruolo".