§ 10.2.19 - D.M. 9 giugno 1997, n. 248.
Regolamento recante norme sulle modalità di gestione del fondo istituito presso le prefetture per l'erogazione dei contributi destinati al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.2 disciplina generale
Data:09/06/1997
Numero:248


Sommario
Art. 1.      1. Le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 57, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, al [...]
Art. 2.      1. Acquisita notizia del primo versamento, il prefetto, ai fini della gestione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1, richiede al Ministero del tesoro l'autorizzazione alla istituzione, [...]
Art. 3.      1. Entro trenta giorni dal primo versamento di cui al comma 3 dell'art. 2, e successivamente con cadenza semestrale, la prefettura rende noto l'ammontare delle disponibilità acquisite sul fondo, [...]
Art. 4.      1. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze i progetti sono sottoposti per il prescritto parere del comitato tecnico-finanziario previsto dal comma 3 dell'articolo 2-duodecies della [...]
Art. 5.      1. Il comitato tecnico-finanziario di cui all'articolo 4 è costituito con provvedimento del prefetto, ed è composto da un funzionario della carriera di ragioneria in servizio presso la [...]
Art. 6.      1. Completata l'istruttoria, il prefetto accoglie le istanze per le quali non sono emersi elementi ostativi, indicando per ciascuna di esse la misura della contribuzione sulle somme del fondo [...]
Art. 7.      1. L'ente beneficiario del contributo è tenuto a presentare alla prefettura, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine della prevista esecuzione del progetto, una apposita relazione [...]
Art. 8.      1. I prefetti presentano annualmente al Ministero dell'interno, entro il 30 aprile, il rendiconto della gestione del fondo, mettendo in evidenza eventuali avanzi di gestione. Detto rendiconto [...]


§ 10.2.19 - D.M. 9 giugno 1997, n. 248. [1]

Regolamento recante norme sulle modalità di gestione del fondo istituito presso le prefetture per l'erogazione dei contributi destinati al finanziamento di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi alle attività di risanamento di quartieri urbani degradati, di prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, di intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità e di promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.

(G.U. 30 luglio 1997, n. 176).

 

Art. 1.

     1. Le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 57, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, al netto della quota del 10 per cento di cui al comma 6-bis dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 5, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 108, affluiscono ai fondi istituiti presso le prefetture ai sensi dell'articolo 2-duodecies della stessa legge 31 maggio 1965, n. 57, secondo le seguenti modalità.

     2. Le somme di danaro, le somme ricavate dalla vendita di beni mobili non costituiti in azienda e dei titoli, le somme derivanti dal recupero dei crediti personali, sono versate all'ufficio del registro del luogo ove ha sede il tribunale che ha proceduto alla nomina dell'amministratore di cui all'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 57.

     3. Le somme derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali sono versate all'ufficio del registro del luogo dove ha sede l'azienda.

     4. L'amministrazione di cui all'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 57, o il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, all'atto del versamento delle somme all'ufficio del registro, ne dà comunicazione alla prefettura nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente ai sensi dei commi 2 e 3.

 

     Art. 2.

     1. Acquisita notizia del primo versamento, il prefetto, ai fini della gestione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1, richiede al Ministero del tesoro l'autorizzazione alla istituzione, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, di una apposita contabilità speciale intestata al prefetto, informandone il Ministero dell'interno.

     2. Il Ministero del tesoro entro dieci giorni dalla richiesta autorizza la istituzione della contabilità speciale di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo 585, terzo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 82, informandone il Ministro dell'interno e dandone comunicazione alla prefettura interessata.

     3. Dell'avvenuta istituzione del fondo la prefettura dà notizia all'ufficio del registro, che provvede a versarvi la quota parte delle somme già introitate di cui al comma 1 dell'articolo 1. Per gli ulteriori versamenti l'ufficio del registro provvede nei quindici giorni successivi all'acquisita disponibilità delle somme.

 

     Art. 3.

     1. Entro trenta giorni dal primo versamento di cui al comma 3 dell'art. 2, e successivamente con cadenza semestrale, la prefettura rende noto l'ammontare delle disponibilità acquisite sul fondo, stabilendo il termine entro il quale i soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 2- duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 57, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, possono presentare le richieste di contributo per il finanziamento dei progetti specificati nel comma 1 dello stesso articolo.

     2. Il pubblico avviso con il quale la prefettura provvede agli adempimenti di cui al comma 1 indica la documentazione da presentare a corredo della istanza e può stabilire l'ammontare massimo dei contributi erogabili per categorie di progetti. In ogni caso l'istanza deve essere corredata dal piano di finanziamento del progetto. L'avviso è affisso all'albo della prefettura ed è trasmesso ai comuni della provincia per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori e la diffusione presso gli enti e i sodalizi ammessi a presentare i progetti.

     3. Il luogo della prevista esecuzione dei progetti deve rientrate, a pena della esclusione della richiesta, nell'ambito della provincia per la quale è stato emanato il pubblico avviso di cui al comma 2.

 

     Art. 4.

     1. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze i progetti sono sottoposti per il prescritto parere del comitato tecnico-finanziario previsto dal comma 3 dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 57, il quale nel termine di trenta giorni si pronuncia sulla loro idoneità a conseguire gli obiettivi prefissati, sulla congruità della spesa preventivata complessivamente e sulla sussistenza di una adeguata copertura finanziaria. Il comitato può chiedere una sola volta all'ente la integrazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o chiarimenti sui suoi contenuti, assegnando un termine per la loro presentazione.

     2. Una volta acquisito il parere del comitato tecnico-finanziario di cui al comma 1, sui progetti è sentito il sindaco del luogo della prevista esecuzione e l'assessore regionale preposto al settore cui sono riconducibili le finalità perseguite. Il sindaco e l'assessore regionale si esprimono nel termine di quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine il procedimento viene definito ai sensi dell'articolo 6.

 

     Art. 5.

     1. Il comitato tecnico-finanziario di cui all'articolo 4 è costituito con provvedimento del prefetto, ed è composto da un funzionario della carriera di ragioneria in servizio presso la prefettura, da un esperto in problematiche sociali designato dalla provincia e da un rappresentante dell'ufficio tecnico erariale o, ove istituito, dell'ufficio del territorio. Con lo stesso provvedimento è nominato un supplente per ciascun membro, che interviene alle sedute del collegio in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

     2. Il comitato tecnico-finanziario è collegio perfetto. In relazione alla natura dei progetti presentati può essere integrato da uno o più componenti designati dal provveditorato agli studi, dalla camera di commercio, dalla unità sanitaria locale, o dal provveditorato alle opere pubbliche, che partecipano alle deliberazioni con voto consultivo.

 

     Art. 6.

     1. Completata l'istruttoria, il prefetto accoglie le istanze per le quali non sono emersi elementi ostativi, indicando per ciascuna di esse la misura della contribuzione sulle somme del fondo disponibili alla quale viene ammessa; può subordinare l'erogazione del contributo alla condizione che l'ente richiedente indichi fonti integrative di finanziamento della spesa a totale copertura della stessa. Respinge le istanze relative a progetti presentati da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 57, o da soggetti che non danno affidamento per la loro esecuzione, ovvero relative a progetti non idonei al conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 dello stesso articolo o non corredati da una adeguata copertura della spesa eccedente la parte finanziabile, nel caso di contribuzione parziale [2].

     2. Il prefetto adotta i provvedimenti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze.

 

     Art. 7.

     1. L'ente beneficiario del contributo è tenuto a presentare alla prefettura, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine della prevista esecuzione del progetto, una apposita relazione sulle modalità di impiego del finanziamento. In caso di inosservanza l'ente è escluso da ogni ulteriore contribuzione. Nella ipotesi di gravi inadempienze nella esecuzione del progetto, il prefetto richiede la restituzione del contributo.

     2. La gestione del fondo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

     3. L'eventuale avanzo di gestione è riportato all'esercizio successivo.

 

     Art. 8.

     1. I prefetti presentano annualmente al Ministero dell'interno, entro il 30 aprile, il rendiconto della gestione del fondo, mettendo in evidenza eventuali avanzi di gestione. Detto rendiconto deve essere successivamente trasmesso, munito del visto di riscontro amministrativo, alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno e quindi, alla Corte dei conti [2].

 

 


[1] Emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze.

[2] Comma così corretto con avviso pubblicato nella G.U. 12 agosto 1997, n. 187.

[2] Comma così corretto con avviso pubblicato nella G.U. 12 agosto 1997, n. 187.