Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.3 emigrazione e immigrazione |
Data: | 17/01/1990 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. 1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana è rinviata di 7 mesi rispetto alla scadenza triennale indicata nell'art. [...] |
Art. 2. 1. I componenti dei comitati dell'emigrazione italiana restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi comitati |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 10.3.46 - Legge 17 gennaio 1990, n. 5.
Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana.
(G.U. 22 gennaio 1990, n. 17)
1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana è rinviata di 7 mesi rispetto alla scadenza triennale indicata nell'art. 8, primo comma, della
2. Qualora alla data delle elezioni di cui al comma 1 non sia entrata in vigore la nuova normativa elettorale, si applicherà la disciplina prevista dalla
1. I componenti dei comitati dell'emigrazione italiana restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi comitati.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.