Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.3 contratti bancari |
Data: | 24/01/1983 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. La Banca d'Italia è autorizzata a concedere al Tesoro un'anticipazione straordinaria dell'importo di ottomila miliardi e della durata massima di dodici mesi. |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 28.3.4 - L. 24 gennaio 1983, n. 10.
Anticipazioni straordinarie al Tesoro da parte della Banca d'Italia.
(G.U. 24 gennaio 1983, n. 22).
La Banca d'Italia è autorizzata a concedere al Tesoro un'anticipazione straordinaria dell'importo di ottomila miliardi e della durata massima di dodici mesi.
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di attivazione, il tasso di interesse, nonchè ogni altra modalità di esecuzione dell'operazione.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.