§ 27.6.273 - D.M. 14 dicembre 1998, n. 457.
Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:14/12/1998
Numero:457


Sommario
Art. 1.      1. Per l'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del [...]
Art. 2.      1. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale delle imposte dovute sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare l'importo dell'imposta relativa ai premi ed accessori contro [...]
Art. 3.      1. Per effettuale i versamenti previsti dall'articolo 2 è istituito, con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate, apposito codice tributo
Art. 4.      1. Il competente concessionario della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, accredita, con le modalità previste dal capo III del decreto [...]
Art. 5.      1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1 gennaio 1999 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data, [...]


§ 27.6.273 - D.M. 14 dicembre 1998, n. 457.

Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(G.U. 30 dicembre 1998, n. 303).

 

 

     Art. 1.

     1. Per l'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le province nelle quali hanno sede i pubblici registri in cui sono iscritti i veicoli a motore o, per le macchine agricole, dove risiede l'intestatario della carta di circolazione, sono quelle risultanti nella polizza di assicurazione al momento del suo rilascio o rinnovo.

     2. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni relativa ai premi corrisposti per l'assicurazione di veicoli a motore non iscritti nei pubblici registri automobilistici ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 28 luglio 1927, n. 1814, è attribuito alle province nelle quali risiede l'intestatario della carta di circolazione.

 

     Art. 2.

     1. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale delle imposte dovute sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare l'importo dell'imposta relativa ai premi ed accessori contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e delle macchine agricole, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e ad effettuare, ai sensi dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, distinti versamenti a favore di ogni provincia nella quale hanno sede i pubblici registri in cui sono iscritti i veicoli a motore o di residenza dell'intestatario, utilizzando il modello di pagamento o il bollettino di conto corrente postale di cui, rispettivamente, agli allegati 1 e 5 del decreto dirigenziale 9 dicembre 1997.

 

     Art. 3.

     1. Per effettuale i versamenti previsti dall'articolo 2 è istituito, con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate, apposito codice tributo.

 

     Art. 4.

     1. Il competente concessionario della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, accredita, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, le somme riscosse direttamente ai tesorieri delle province destinatarie del gettito.

     2. Il concessionario della riscossione comunica all'anagrafe tributaria i dati dei versamenti eseguiti, distinti per codice tributo relativo a ciascuna provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del suddetto decreto legislativo n. 237 del 1997.

 

     Art. 5.

     1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1 gennaio 1999 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data, limitatamente alle province delle regioni a statuto ordinario.

     2. Restano ferme le vigenti disposizioni relative all'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni nelle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché nelle province autonome di Trento e Bolzano finché dette regioni e province non provvederanno all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.