Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.26 tributi diversi |
Data: | 21/12/1966 |
Numero: | 1090 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. [3] |
Art. 3. [4] |
Art. 4. [5] |
Art. 5. [6] |
Art. 5 bis. [7] |
Art. 5 ter. [8] |
Art. 6. [9] |
Art. 7. [10] |
Art. 8. [11] |
§ 95.26.66 - D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090. [1]
Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
(G.U. 22 dicembre 1966, n. 321)
I diritti di cui al precedente articolo 2 unitamente alle imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti, sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. I diritti medesimi affluiscono alle entrate dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalità stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto col Ministro per il tesoro. Le imposte di bollo suddette sono mensilmente accreditate al conto corrente postale dell'ufficio bollo straordinario di Roma.
Parimenti, mediante versamento in conto corrente postale, per affluire alle entrate dello Stato o per essere accreditati all'ufficio del bollo come specificato nel precedente comma, sono pagati all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le operazioni relative ai recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti di sua competenza a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1930, i diritti, nella misura dovuta in applicazione del regio
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzato a stipulare con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni apposita convenzione per l'istituzione ed il funzionamento, nell'ambito delle principali sedi periferiche dell'Ispettorato, di uffici postali presso i quali possono essere effettuati i versamenti previsti dal presente articolo.
In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente art. 3, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, sono disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti - rubrica "Motorizzazione civile e trasporti in concessione" - distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:
a) fino al 10 per cento - spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore dello stesso personale, nonché per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali;
b) fino al 5 per cento - per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonché per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo art. 5-bis; è, invece, escluso ogni compenso al personale;
c) fino al 10 per cento - per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile, nonché alla gestione e manutenzione dei relativi impianti ed alla manutenzione degli annessi uffici operativi.
I ruoli organici del personale di concetto e del personale salariato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previsti dalla tabelle II e V annesse alla
Sono abrogati l'art. 108 del
E' istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di detto Ispettorato. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sarà approvato lo statuto della Cassa e potrà essere autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi per le spese di cui alla lettera a) del precedente art. 5.
La Cassa di previdenza è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai termini della
Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'articolo 4, le disponibilità esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente dal 1 maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato. Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del secondo comma; le rimanenti somme disponibili sono devolute al personale secondo le norme già in vigore presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma.
La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilità indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, con le disponibilità afferenti al periodo 1 maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto, potrà sopperire, fino a quando non verrà determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati nel precedente articolo 5, alle spese previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione.
Tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione [1] [12]
Tipo di operazione |
Tariffa |
|
|
1) Esami per conducenti di veicoli a motore |
Euro 16,20 |
2) Duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai veicoli o ai conducenti |
Euro 10,20 |
3) Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas |
12.000 |
4) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della motorizzazione civile |
50.000 |
5) Omologazioni di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato |
200.000 |
6) Omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti |
80.000 |
7) Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzati della navigazione interna; esami per le patenti nautiche. Esami di revisione |
20.000 |
8) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione |
20.000 |
9) Omologazione e approvazione di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazioni di motori marini |
200.000 |
10) Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati |
50.000 |
11) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore |
20.000 |
12) Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni |
50.000 |
13) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi eccetera, relativi alla navigazione. |
20.000 |
14) Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole |
10.000 |
15) Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di «permanenti» |
10.000 |
16) Rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi per ciascun veicolo |
10.000 |
17) Rilascio o rinnovo licenze per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo |
20.000 |
[1] Le tariffe indicate nella presente tabella sono comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati; non sono però comprensive dell'eventuale imposta di bollo sulle domande e sui documenti.
Tabella VII — Indice
(Omissis).
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della
[2] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[3] Articolo sostituito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 231 del
[4] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[5] Articolo sostituito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 39 della
[6] Articolo sostituito dalla legge di conversione, modificato dall'art. 8 della
[7] Articolo aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 4 della
[8] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[9] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[10] Articolo abrogato dall'art. 231 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 231 del
[12] Tabella già modificata dall'art. 17-ter del