§ 95.26.66 - D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090.
Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:21/12/1966
Numero:1090


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 5.  [6]
Art. 5 bis.  [7]
Art. 5 ter.  [8]
Art. 6.  [9]
Art. 7.  [10]
Art. 8.  [11]


§ 95.26.66 - D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090. [1]

Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

(G.U. 22 dicembre 1966, n. 321)

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

     I diritti di cui al precedente articolo 2 unitamente alle imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti, sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. I diritti medesimi affluiscono alle entrate dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalità stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto col Ministro per il tesoro. Le imposte di bollo suddette sono mensilmente accreditate al conto corrente postale dell'ufficio bollo straordinario di Roma.

     Parimenti, mediante versamento in conto corrente postale, per affluire alle entrate dello Stato o per essere accreditati all'ufficio del bollo come specificato nel precedente comma, sono pagati all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le operazioni relative ai recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti di sua competenza a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1930, i diritti, nella misura dovuta in applicazione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 e del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e sono versate le imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti. Sul detto conto corrente postale, inoltre, va versato il deposito delle somme occorrenti per la liquidazione del trattamento di missione e del rimborso spese per le operazioni di cui al presente comma, quando sono da effettuare fuori sede.

     Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzato a stipulare con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni apposita convenzione per l'istituzione ed il funzionamento, nell'ambito delle principali sedi periferiche dell'Ispettorato, di uffici postali presso i quali possono essere effettuati i versamenti previsti dal presente articolo.

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5. [6]

     In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente art. 3, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, sono disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti - rubrica "Motorizzazione civile e trasporti in concessione" - distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:

     a) fino al 10 per cento - spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore dello stesso personale, nonché per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali;

     b) fino al 5 per cento - per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonché per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo art. 5-bis; è, invece, escluso ogni compenso al personale;

     c) fino al 10 per cento - per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile, nonché alla gestione e manutenzione dei relativi impianti ed alla manutenzione degli annessi uffici operativi.

 

          Art. 5 bis. [7]

 

          Art. 5 ter. [8]

     I ruoli organici del personale di concetto e del personale salariato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previsti dalla tabelle II e V annesse alla legge 1 febbraio 1960, n. 26, sono rispettivamente aumentati di 2 unità nella qualifica di ispettore aggiunto capo, di 8 unità nella qualifica di ispettore aggiunto superiore, di 16 unità nella qualifica di ispettore aggiunto e di 74 unità nelle qualifiche di sotto ispettore di prima classe, di sotto ispettore di seconda classe e di aiuto ispettore, nonché di 50 unità nella qualifica di operai di prima categoria (specializzati).

 

          Art. 6. [9]

     Sono abrogati l'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e l'art. 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813; sono altresì abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il decreto ministeriale 28 maggio 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato, nonché le disposizioni comunque incompatibili con il presente decreto.

     E' istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di detto Ispettorato. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sarà approvato lo statuto della Cassa e potrà essere autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi per le spese di cui alla lettera a) del precedente art. 5.

     La Cassa di previdenza è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai termini della legge 21 marzo 1958, n. 259.

     Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'articolo 4, le disponibilità esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente dal 1 maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato. Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del secondo comma; le rimanenti somme disponibili sono devolute al personale secondo le norme già in vigore presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma.

     La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilità indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, con le disponibilità afferenti al periodo 1 maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto, potrà sopperire, fino a quando non verrà determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati nel precedente articolo 5, alle spese previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione.

 

          Art. 7. [10]

 

          Art. 8. [11]

 

 

Tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione [1] [12]

 

Tipo di operazione

Tariffa

 

 

1) Esami per conducenti di veicoli a motore

Euro 16,20

2) Duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai veicoli o ai conducenti

Euro 10,20

3) Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas

12.000

4) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della motorizzazione civile

50.000

5) Omologazioni di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato

200.000

6) Omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti

80.000

7) Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzati della navigazione interna; esami per le patenti nautiche. Esami di revisione

20.000

8) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione

20.000

9) Omologazione e approvazione di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazioni di motori marini

200.000

10) Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati

50.000

11) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore

20.000

12) Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni

50.000

13) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi eccetera, relativi alla navigazione.

20.000

14) Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole

10.000

15) Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di «permanenti»

10.000

16) Rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi per ciascun veicolo

10.000

17) Rilascio o rinnovo licenze per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo

20.000

 

[1] Le tariffe indicate nella presente tabella sono comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati; non sono però comprensive dell'eventuale imposta di bollo sulle domande e sui documenti.

 

 

     Tabella VII — Indice

     (Omissis).


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 16 febbraio 1967, n. 14 e abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. L'art. 4 del D.L. 1° luglio 1994, n. 428, ha stabilito che l'abrogazione deve intendersi riferita agli articoli 2, 7 e 8.

[2]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[3]  Articolo sostituito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[4]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Articolo sostituito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[6]  Articolo sostituito dalla legge di conversione, modificato dall'art. 8 della L. 18 ottobre 1978, n. 625 e così sostituito dall'art. 16 della L. 1° dicembre 1986, n. 870.

[7]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 4 della L. 18 ottobre 1978, n. 625.

[8]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[12] Tabella già modificata dall'art. 17-ter del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, dall'art. unico del D.M. 5 settembre 2005 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del D.M. 5 ottobre 2015.