§ 95.24.6 - Legge 9 febbraio 1952, n. 49.
Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.24 tasse automobilistiche
Data:09/02/1952
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Le tariffe A, AA, B, BB , C e E allegate alla legge 17 gennaio 1949, n. 6, e la tariffa D allegata al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, relative alle tasse di [...]
Art. 2.      L'art. 5 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, è soppresso e sostituito come segue
Art. 3.      L'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 7 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Le aziende agricole ed industriali possono essere autorizzate al trasporto di persone o di cose, purché non contemporaneo, a mezzo di autocarri di loro proprietà, quando [...]
Art. 6.      L'autorizzazione di cui all'art. 5 è concessa dal prefetto. A tale fine le aziende interessate debbono rivolgere al prefetto istanza corredata
Art. 7.      Il prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, concede la richiesta autorizzazione con le indicazioni seguenti
Art. 8.      Per i trasporti di cui all'art. 5 della presente legge deve esser corrisposta presso gli uffici esattoriali dell'Automobile Club d'Italia la tassa di circolazione nella [...]
Art. 9.      Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, effettua trasporto di persone su autocarri è punito con l'ammenda stabilita nell'art. 114 del regio decreto 8 dicembre [...]
Art. 10.      Il 1° comma dell'art. 29 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, è sostituito dal seguente
Art. 11.      La tassa di circolazione per i motocicli, le motocarrozzette, i motocicli leggeri, motocarrozzette leggere e i motofurgoncini leggeri deve essere corrisposta in unica [...]
Art. 12.      I mutilati e gli invalidi per qualsiasi causa sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione per i propri velocipedi a motore, motocicli leggeri e [...]
Art. 13.      Tutti gli autobus in dotazione delle ditte esercenti autoservizi di linea postali e non postali possono circolare promiscuamente sulle linee stesse, mediante il [...]
Art. 14.      La circolazione di rimorchi alternativamente accodati alla stessa motrice è soggetta alla tassa di circolazione dovuta soltanto per il rimorchio di maggiore portata
Art. 15.      L'art. 9 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 16.      Gli autobus adibiti al trasporto di persone e gli autocarri adibiti al trasporto di merci, nonché i relativi rimorchi, importati temporaneamente dall'estero ed [...]
Art. 17.      Il Ministro per le finanze ha facoltà di affidare all'Automobile Club d'Italia la riscossione di tutte le tasse di circolazione e dei tributi annessi, per il tempo ed [...]
Art. 18.      Il Governo è delegato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla raccolta di un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia [...]
Art. 19.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio [...]


§ 95.24.6 - Legge 9 febbraio 1952, n. 49. [1]

Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche

(G.U. 12 febbraio 1952, n. 36)

 

 

     Art. 1.

     Le tariffe A, AA, B, BB , C e E allegate alla legge 17 gennaio 1949, n. 6, e la tariffa D allegata al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, relative alle tasse di circolazione degli autoveicoli, sono sostituite dalle tariffe A, AA, B, BB , C e E allegate alla presente legge.

 

          Art. 2.

     L'art. 5 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, è soppresso e sostituito come segue:

     "Con effetto dal 1° gennaio 1952 il provento delle tasse di circolazione è versato ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate.

     "In relazione a tale versamento, con decreto del Ministro per il tesoro sarà quadrimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari a un terzo dell'importo dei versamenti stessi.

     "Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sarà ripartito a favore delle province, per metà in proporzione della superficie e per l'altra metà in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna provincia".

 

          Art. 3.

     L'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, è sostituito dal seguente:

     "Sono soggetti alla tassa di circolazione, in ragione di lire 500 per ogni cavallo di potenza del motore, i seguenti autoveicoli adibiti ad uso speciale e non atti comunque al trasporto di cose:

     1) trattrici stradali;

     2) avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;

     3) autospazzatrici;

     4) autospazzaneve;

     5) autopompe;

     6) autoinnaffiatrici;

     7) autocarri attrezzi;

     8) autocarri scala e autocarri per riparazioni linee elettriche;

     9) autocarri gru, per soccorsi e recuperi automobilistici;

     10) autosgranatrici;

     11) autotrebbiatrici;

     12) autofunebri;

     13) autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;

     14) autoveicoli per disinfezioni;

     15) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, semprechè provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

     16) autoveicoli per radio-cinema sonoro;

     17) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti.

     Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma, semprechè non siano atti comunque al trasporto di cose, per i rimorchi carrozzati ad uso speciale conformemente all'autoveicolo cui sono accodati, per i rimorchi ad uso di abitazione, per quelli di campeggio e simili per i carrelli adibiti al trasporto di veicoli ferroviari su strada, la tassa di circolazione è stabilita nella misura fissa di lire 3000.

     L'elenco di cui al primo comma può essere aggiornato con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per i trasporti.

     Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose la tassa di circolazione è dovuta in ragione di lire 150 per ogni cavallo di potenza del motore.

     Per le autoambulanze la tassa di circolazione è dovuta in ragione di lire 120 per ogni cavallo di potenza del motore, in quanto siano provviste di licenza di circolazione ad uso speciale e non siano comunque atte al trasporto di cose".

 

          Art. 4.

     L'art. 7 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "La tassa fissa per la circolazione di prova stabilita dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168, e successive modificazioni, è elevata a lire 40.000 per le autovetture, gli autocarri e rimorchi; a lire 6000 per i motocicli, le motocarrozzette, i motocarri, i motocicli leggeri, le motocarrozzette leggere ed i motofurgoncini leggeri; a lire 3000 per gli autoscafi.

     Per i velocipedi provvisti di motore ausiliario, avente cilindrata fino a centimetri cubi 50, la predetta tassa è stabilita nella misura di lire 3000, non suscettibile dell'abbuono del 60 per cento, previsto dall'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive modificazioni".

 

          Art. 5.

     Le aziende agricole ed industriali possono essere autorizzate al trasporto di persone o di cose, purché non contemporaneo, a mezzo di autocarri di loro proprietà, quando si tratti di provvedere al trasferimento del personale da esse dipendente dalla residenza o da un centro di raccolta al posto di lavoro e viceversa.

 

          Art. 6.

     L'autorizzazione di cui all'art. 5 è concessa dal prefetto. A tale fine le aziende interessate debbono rivolgere al prefetto istanza corredata:

     a) di un certificato della Camera di agricoltura, industria e commercio dal quale risulti la necessità per l'azienda di usufruire dell'autorizzazione;

     b) della certificazione rilasciata dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione relativa all'idoneità dell'autocarro all'uso particolare cui s'intende destinarlo, con indicazione del numero massimo delle persone che possono essere trasportate.

 

          Art. 7.

     Il prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, concede la richiesta autorizzazione con le indicazioni seguenti:

     1) il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto;

     2) l'itinerario che l'autocarro è autorizzato a percorrere quando viene adibito allo speciale uso;

     3) le ore e i giorni nei quali il trasporto stesso può essere effettuato.

     Il prefetto può, per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in ogni tempo sospendere o revocare la autorizzazione.

     Nelle province nelle quali le prefetture hanno cessato di funzionare, la competenza è devoluta al commissario del Governo, e dove questo manchi, al questore.

 

          Art. 8.

     Per i trasporti di cui all'art. 5 della presente legge deve esser corrisposta presso gli uffici esattoriali dell'Automobile Club d'Italia la tassa di circolazione nella misura fissa di lire 1000 annue per ciascuna delle persone trasportabili indipendentemente dall'effettivo uso della speciale autorizzazione.

     Nei riguardi degli autocarri da adibire ai trasporti di cui trattasi, dovranno risultare osservate le disposizioni della legge 20 giugno 1935, n. 1949, e dovrà essere corrisposta la tassa di circolazione per il trasporto di cose, giusta la tabella D allegata alla presente legge.

 

          Art. 9.

     Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, effettua trasporto di persone su autocarri è punito con l'ammenda stabilita nell'art. 114 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni, oltre le sanzioni fiscali previste dall'art. 9 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 88.

     La suddetta infrazione importa il ritiro della licenza di circolazione dell'autocarro e della patente di guida del conducente ai sensi degli articoli 81 e94 del citato regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chi, sebbene munito dell'autorizzazione, non osservi le prescrizioni di cui al precedente art. 7o trasporti personale non dipendente dall'azienda proprietaria dell'autocarro.

 

          Art. 10.

     Il 1° comma dell'art. 29 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, è sostituito dal seguente:

     "Le domande per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi in via definitiva o autorizzati in via provvisoria, con o senza l'onere del servizio postale vanno inoltrate all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente nella circoscrizione".

 

          Art. 11.

     La tassa di circolazione per i motocicli, le motocarrozzette, i motocicli leggeri, motocarrozzette leggere e i motofurgoncini leggeri deve essere corrisposta in unica soluzione, con detrazione all'atto del pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri già decorsi dall'inizio dell'anno solare.

     A chi esegue il pagamento per l'intero anno solare è concessa la riduzione di un ventesimo sull'ammontare della tassa dovuta, prevista alla lettera a) dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058.

 

          Art. 12.

     I mutilati e gli invalidi per qualsiasi causa sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione per i propri velocipedi a motore, motocicli leggeri e motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare le loro possibilità di deambulazione.

     Il diritto al predetto beneficio è riconosciuto annualmente dall'Intendenza di finanza competente per territorio su documentata domanda degli interessati cui verrà rilasciato il disco-contrassegno "servizio esente" (S.E.).

 

          Art. 13.

     Tutti gli autobus in dotazione delle ditte esercenti autoservizi di linea postali e non postali possono circolare promiscuamente sulle linee stesse, mediante il pagamento della tassa di circolazione in misura proporzionale tra la percorrenza annuale complessiva di detti autoveicoli sulle linee postali e quella sulle linee non postali.

 

          Art. 14.

     La circolazione di rimorchi alternativamente accodati alla stessa motrice è soggetta alla tassa di circolazione dovuta soltanto per il rimorchio di maggiore portata.

     Tale agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

     1) accertamento tecnico da parte del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

     2) l'autocarro e i rimorchi ad esso accodabili debbono appartenere allo stesso proprietario;

     3) sulla licenza di circolazione dell'autocarro debbono essere trascritti a cura del predetto Ispettorato gli estremi delle targhe di riconoscimento dei rimorchi di cui è consentito l'accodamento alternativo ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 15.

     L'art. 9 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Il trasporto di autovetture, motocicli, motocarrozzette, motocicli leggeri e motocarrozzette leggere nuovi di fabbrica e di parti di ricambio su autocarri e motocarri, pure, nuovi di fabbrica, muniti di regolare foglio di via rilasciato dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è soggetto ad una tassa fissa di lire 2000 da corrispondersi presso il competente ufficio esattore dell'Automobile Club d'Italia, per ogni singolo trasporto, dietro esibizione del relativo foglio di via, sul quale debbono essere sommariamente elencate le parti di ricambio trasportate".

 

          Art. 16.

     Gli autobus adibiti al trasporto di persone e gli autocarri adibiti al trasporto di merci, nonché i relativi rimorchi, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, possono circolare in Italia contro pagamento di un trentaseiesimo della tassa annuale per ogni dieci giorni di soggiorno o frazione di essi.

     Il trattamento tributario stabilito dal presente articolo è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato.

 

          Art. 17.

     Il Ministro per le finanze ha facoltà di affidare all'Automobile Club d'Italia la riscossione di tutte le tasse di circolazione e dei tributi annessi, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto.

 

          Art. 18.

     Il Governo è delegato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla raccolta di un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse automobilistiche e ad apportarvi le modifiche aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una più precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati.

 

          Art. 19.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1952.

 

     Tariffa

     Tariffa A

 

 

Potenza in cavalli vapore

Fino a 3

Da oltre 3 fino a 6

Oltre 6

 

Potenza in cavalli vapore

Fino a 3

Da oltre 3 fino a 6

Oltre 6

 

 

     N.B. - Per le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza la tassa è ridotta ad un quarto (1/4).

 

     Tariffa AA

 

Velocipedi con motore ausiliario

Cilindrata

Tassa fissa annua

Fino a 50 cm3

L. 1.200

Motocicli leggeri

Cilindrata

Tassa annua

Oltre 50 cm3 e fino a 125 cm3

L. 3.000

Motocarrozzette leggere

Cilindrata

Tassa annua

Oltre 50 cm3 e fino a 125 cm3

L. 3.500

 

     Tariffa B

     Autovetture adibite al trasporto di persone

 

Autovetture adibite al trasporto di persone

Potenza in cavalli vapore

Tassa annua

Fino a 10

L.

7.000

Fino a 11

L.

10.000

Fino a 12

L.

12.000

Fino a 13

L.

14.200

Fino a 14

L.

18.000

Fino a 15

L.

21.000

Fino a 16

L.

24.000

Fino a 17

L.

27.000

Fino a 18

L.

30.000

Fino a 19

L.

32.000

Fino a 20

L.

36.000

Fino a 21

L.

39.000

Fino a 22

L.

42.000

Fino a 23

L.

45.000

Fino a 24

L.

48.000

Fino a 25

L.

51.000

Fino a 26

L.

54.000

Fino a 27

L.

57.000

Fino a 28

L.

60.000

Fino a 29

L.

63.000

Fino a 30

L.

66.000

Fino a 31

L.

69.000

Fino a 32

L.

72.000

Fino a 33

L.

75.000

Fino a 34

L.

79.000

Fino a 35

L.

83.000

Fino a 36

L.

87.000

Fino a 37

L.

91.000

Fino a 38

L.

95.000

Fino a 39

L.

99.000

Fino a 40

L.

103.000

Fino a 41

L.

107.000

Fino a 42

L.

111.000

Fino a 43

L.

115.000

Fino a 44

L.

119.000

Fino a 45

L.

123.000

 

     N.B. - Per le autovetture di potenza superiore ai 45 cavalli vapore si applica la tassa corrispondente a cavalli vapore 45 aumentata di lire 5.000 (cinquemila) per ogni cavallo vapore in più dei 45.

     Alla tassa riportata nella presente tabella si applicano le seguenti riduzioni:

     1) per le autovetture da noleggio di rimessa: riduzione del 50 per cento; per le autovetture costruite o immatricolate prima del 1937 la riduzione è del 60 per cento;

     2) per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza: riduzione ad un quarto (1/4); per le autovetture costruite o immatricolate prima del 1937 la riduzione è ad un quinto (1/5);

     3) per le autovetture adibite a scuola guida: riduzione del 40 per cento (40%) a condizione che sulla licenza sia stata apposta dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile apposita annotazione attestante che l'autoveicolo è munito del doppio comando ed è adibito esclusivamente a scuola guida.

 

     Tariffa BB

 

Autobus adibiti al trasporto di persone

Potenza in cavalli vapore

Tassa annua

Fino a 10

L.

6.000

Fino a 11

L.

7.500

Fino a 12

L.

9.000

Fino a 13

L.

10.500

Fino a 14

L.

12.000

Fino a 15

L.

13.500

Fino a 16

L.

15.000

Fino a 17

L.

16.500

Fino a 18

L.

18.000

Fino a 19

L.

20.000

Fino a 20

L.

22.000

Fino a 21

L.

24.000

Fino a 22

L.

26.000

Fino a 23

L.

28.000

Fino a 24

L.

30.000

Fino a 25

L.

32.000

Fino a 26

L.

34.000

Fino a 27

L.

36.000

Fino a 28

L.

38.000

Fino a 29

L.

40.000

Fino a 30

L.

42.000

Fino a 31

L.

44.000

Fino a 32

L.

46.000

Fino a 33

L.

48.000

Fino a 34

L.

50.000

Fino a 35

L.

53.000

Fino a 36

L.

56.000

Fino a 37

L.

59.000

Fino a 38

L.

62.000

Fino a 39

L.

65.000

Fino a 40

L.

68.000

Fino a 41

L.

71.000

Fino a 42

L.

74.000

Fino a 43

L.

77.000

Fino a 44

L.

80.000

Fino a 45

L.

83.000

 

     N.B. - Per gli autobus di potenza superiore ai 45 cavalli vapore si applica la tassa corrispondente ai cavalli vapore 45, aumentata di lire 3.000 per ogni cavallo vapore in più dei 45.

     Per gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa e per gli autobus adibiti al servizio pubblico su linea regolare si applica la tassa riportata nella presente tabella ridotta di un terzo (1/3).

 

     Tariffa C

 

Autoscafi ad uso privato - Trasporto di persone

Potenza in cavalli vapore

Tassa annua

1

L.

940

2

L.

1.140

3

L.

1.345

4

L.

1.555

5

L.

1.770

6

L.

1.985

7

L.

2.310

8

L.

2.645

9

L.

2.980

10

L.

3.325

11

L.

3.685

12

L.

4.060

13

L.

4.550

14

L.

5.055

15

L.

5.555

16

L.

6.095

17

L.

6.635

18

L.

7.300

19

L.

7.980

20

L.

8.675

21

L.

9.535

22

L.

10.425

23

L.

11.500

24

L.

12.680

25

L.

13.895

26

L.

15.135

27

L.

16.635

28

L.

18.075

29

L.

19.850

30

L.

21.560

31

L.

23.425

32

L.

25.325

33

L.

27.275

34

L.

29.275

35

L.

31.325

36

L.

33.810

37

L.

36.310

38

L.

38.810

39

L.

41.310

40

L.

43.810

41

L.

46.310

42

L.

48.810

43

L.

51.310

44

L.

53.810

45

L.

56.310

 

     N.B. - Per gli autoscafi di potenza superiore ai 45 cavalli vapore si applica la tassa corrispondente ai cavalli vapore 45 aumentata di lire 2.500 per ogni cavallo vapore in più dei 45.

     Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose la tassa di circolazione è dovuta in ragione di lire 150 per ogni cavallo vapore di potenza del motore, giusta l'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1058.

     Per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato si applica la tassa riportata dalla presente tabella ridotta a un terzo (1/3).

 

     Tariffa D – Tariffa della tassa unica di circolazione autocarri, motocarri, motofurgoncini, rimorchi e motofurgoncini leggeri.

 

 

 

Tassa annua

Portata utile del veicolo

Autocarri, motocarri motofurgoncini

Rimorchi

Fino a 4 quintali

L.

5.000

L.

5.500

Da oltre

4 fino a

8 q.li

L.

7.000

L.

7.700

Da oltre

8 fino a

10 q.li

L.

9.000

L.

9.900

Da oltre

10 fino a

15 q.li

L.

12.000

L.

13.200

Da oltre

15 fino a

20 q.li

L.

17.000

L.

18.700

Da oltre

20 fino a

25 q.li

L.

22.000

L.

24.200

Da oltre

25 fino a

30 q.li

L.

27.000

L.

29.700

Da oltre

30 fino a

35 q.li

L.

32.000

L.

35.200

Da oltre

35 fino a

40 q.li

L.

37.000

L.

40.700

Da oltre

40 fino a

45 q.li

L.

42.000

L.

46.200

 

Tassa annua

Portata utile del veicolo

Autocarri, motocarri motofurgoncini

Rimorchi

Da oltre

45 fino a

50 q.li

L.

47.000

L.

51.700

Da oltre

50 fino a

60 q.li

L.

52.000

L.

57.200

Da oltre

60 fino a

70 q.li

L.

58.000

L.

63.800

Da oltre

70 fino a

80 q.li

L.

64.000

L.

70.400

Da oltre

80 fino a

90 q.li

L.

72.000

L.

79.200

Da oltre

90 fino a

100 q.li

L.

82.000

L.

90.200

Da oltre

100 fino a

110 q.li

L.

92.000

L.

101.200

Oltre 110 quintali

L.

105.000

L.

115.000

N.B. - Per i motofurgoncini leggeri la tassa annua è di lire 4.000

 

     N.B. - Per i motofurgoncini leggeri la tassa annua è di lire 4.000.

 

     Tariffa E - Rimorchi adibiti al trasporto persone.

 

Numero dei posti

Uso privato

Noleggio rimessa e servizio pubblico di linea

Fino a 15

L.

25.000

L.

16.665

Da 16 a 25

L.

37.500

L.

25.000

Da 26 a 40

L.

56.250

L.

37.500

Oltre i 40

L.

93.750

L.

62.500

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.