§ 95.24 1 - D.Lgs.Lgt. 1 marzo 1945, n. 88.
Modificazione alle leggi sulle tasse automobilistiche


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.24 tasse automobilistiche
Data:01/03/1945
Numero:88


Sommario
Art. 1.      La circolazione dei motocicli, delle motocarrozzette, delle automobili, degli autoscafi, per trasporto di persone ad uso privato, per servizio pubblico di piazza o da [...]
Art. 2.      La tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri motofurgoncini e rimorchi, di cui al regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, è applicata secondo la tariffa [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      Gli autoveicoli adibiti al trasporto e distribuzione del latte, delle carni macellate fresche, delle immondizie e spazzature, dei generi di monopolio, nonché i [...]
Art. 5.  [3]
Art. 6.  [4]
Art. 7.  [5]
Art. 8.  [6]
Art. 9.      Il contravventore alle disposizioni sulla circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e degli autoveicoli industriali, dei rimorchi e degli autoscafi [...]
Art. 10.      Chi sull'autoveicolo adibito al servizio pubblico da piazza, o su linea regolarmente concessa o autorizzata, non appone la speciale targa con la dicitura "servizio [...]
Art. 11.      Chi, avendo ottenuto l'abbuono del trenta per cento della tassa unica, prevista dall'art. 5, circola senza portare insieme alla licenza di circolazione il decreto [...]
Art. 12.      Chi circoli con autoveicolo o navighi con autoscafo usando la targa di prova, per fini diversi dalla prova, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari alla tassa [...]
Art. 13.      Per ogni altra violazione delle disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive norme integrative e modificative, s'incorre nella pena pecuniaria [...]
Art. 14.      Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di tasse automobilistiche stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e da successive norme integrative e [...]
Art. 15.      La riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi, destinati al trasporto di persone è affidata al Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.) in [...]
Art. 16.      Le tasse nella misura stabilita nel presente decreto si applicano con decorrenza dal 1° marzo 1945
Art. 17.      Il Ministro per le finanze è autorizzato ai fini della riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e natanti destinati al trasporto di persone, di cui [...]


§ 95.24 1 - D.Lgs.Lgt. 1 marzo 1945, n. 88. [1]

Modificazione alle leggi sulle tasse automobilistiche

(G.U. 31 marzo 1945, n. 39)

 

 

     Art. 1.

     La circolazione dei motocicli, delle motocarrozzette, delle automobili, degli autoscafi, per trasporto di persone ad uso privato, per servizio pubblico di piazza o da noleggio di rimessa, per servizio pubblico sulle linee regolarmente concesse o autorizzate, per servizio di alberghi ed istituti e la circolazione degli autocarri attrezzati e collaudati per trasporto di persone, anche se nuovi di fabbrica, è soggetta alla tassa stabilita nelle tariffe A, B e C allegate al presente decreto, con le norme previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, e successive disposizioni, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

     Il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1937, è abrogato.

 

          Art. 2.

     La tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri motofurgoncini e rimorchi, di cui al regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, è applicata secondo la tariffa allegato D al presente decreto e vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 3. [2]

     Sono soggetti alla tassa di circolazione, in ragione di L. 120 per ogni cavallo di potenza del motore, i seguenti autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale, non atti comunque al trasporto di cose:

     1) trattrici stradali;

     2) avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;

     3) autospazzatrici;

     4) autospazzaneve;

     5) autopompe;

     6) autoinnaffiatrici;

     7) autocarri attrezzi;

     8) autocarri scala e autotorri per riparazioni linee elettriche;

     9) autocarri gru per soccorsi e recuperi automobilistici;

     10) autosgranatrici;

     11) autotrebbiatrici;

     12) autoambulanze;

     13) autofunebri;

     14) autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;

     15) autoveicoli per disinfezioni;

     16) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, semprechè provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

     17) autoveicoli per radio-cinema sonoro.

     Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma, semprechè non siano atti comunque al trasporto di cose, come pure per i rimorchi ad uso di abitazione, per quelli da campeggio e simili, la tassa di circolazione è stabilita nella misura fissa di L. 1500.

     Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose, la tassa di circolazione è dovuta in ragione di L. 100 per ogni cavallo di potenza del motore.

 

          Art. 4.

     Gli autoveicoli adibiti al trasporto e distribuzione del latte, delle carni macellate fresche, delle immondizie e spazzature, dei generi di monopolio, nonché i carribotte per la vuotatura dei pozzi neri, sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata utile ridotta del 50 per cento.

 

          Art. 5. [3]

 

          Art. 6. [4]

 

          Art. 7. [5]

     La misura della tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone e la tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, rimorchi ed autoscafi destinati al trasporto di cose è stabilita in ragione di anno solare.

     Dette tasse debbono essere corrisposte esclusivamente in una delle seguenti forme:

     a) per l'intero anno solare, nel qual caso è concessa la riduzione di un ventesimo sull'ammontare della tassa annua;

     b) per periodi quadrimestrali non frazionabili decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre;

     c) per periodi bimestrali non frazionabili decorrenti dal 15 gennaio, 1° marzo, 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre e 1° novembre;

     d) per il rimanente periodo dell'anno nel caso in cui s'intenda corrispondere la tassa fino al 31 dicembre; in tal caso sano dovuti tanti sesti della tassa annua per quanti sono i periodi bimestrali di cui alla precedente lettera c) che rimangono da decorrere fino alla fine dell'anno.

     In ogni caso la tassa non potrà essere corrisposta in misura inferiore a quella stabilita per un bimestre.

     Le tasse stabilite dal presente decreto in misura fissa non sono frazionabili.

     Quando la tassa presenta una frazione di cinque lire, questa frazione, viene arrotondata in eccesso a lire cinque.

     Rimangono ferme le norme di cui al regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 44, relative alle modalità di pagamento della tassa di circolazione dovuta per gli autoveicoli temporaneamente importati dall'estero.

     Sono abrogate le precedenti disposizioni che regolino in modo diverso il pagamento delle tasse di circolazione, salvo quanto disposto al comma precedente per gli autoveicoli temporaneamente importati dall'estero.

 

          Art. 8. [6]

     La tassa fissa per la circolazione di prova, stabilita dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168, è elevata a L. 15.000 per le autovetture e per gli autocarri; a L. 1500 per i motocicli, motocarrozzette e motocarri ed a L. 600 per gli autoscafi.

 

          Art. 9.

     Il contravventore alle disposizioni sulla circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e degli autoveicoli industriali, dei rimorchi e degli autoscafi destinati al trasporto di cose incorre nelle seguenti pene pecuniarie oltre al pagamento della tassa dovuta:

     a) se non ha pagato la tassa:

     da un minimo pari alla tassa dovuta ad un massimo del doppio di essa;

     b) se dell'autoveicolo, del rimorchio o dell'autoscafo fa un uso per il quale è dovuta una tassa maggiore:

     da un minimo pari alla differenza fra la tassa pagata e quella maggiore dovuta ad un massimo del doppio della differenza stessa;

     c) se sul veicolo non ha apposto in modo visibile il contrassegno prescritto sebbene la tassa risulti pagata:

     da un minimo di L. 50 ad un massimo di L. 300;

     d) se durante la circolazione del veicolo non porta la prescritta licenza nonostante che la tassa risulti pagata:

     da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 300.

 

          Art. 10.

     Chi sull'autoveicolo adibito al servizio pubblico da piazza, o su linea regolarmente concessa o autorizzata, non appone la speciale targa con la dicitura "servizio pubblico" incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 1000.

     Chi sull'autoveicolo che gode dell'esenzione dalla tassa non applica in modo visibile il contrassegno nel modo e posto prescritto, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 50 ad un massimo di L. 300.

 

          Art. 11.

     Chi, avendo ottenuto l'abbuono del trenta per cento della tassa unica, prevista dall'art. 5, circola senza portare insieme alla licenza di circolazione il decreto Ministeriale di concessione, a meno che il consentito abbuono non risulti da annotazione, che gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile sono autorizzati ad apporre, a richiesta degli interessati, sulla licenza di circolazione, indicante gli estremi del decreto, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 1000.

     Chi è sorpreso a circolare con autoveicolo, rimorchio o natante con carico di cose superiore alla portata utile risultante dalla licenza di circolazione incorre nella pena pecuniaria da un minimo di lire 1000 ad un massimo di L. 10.000, oltre al pagamento della differenza di tassa dovuta in ragione del maggior carico trasportato.

 

          Art. 12.

     Chi circoli con autoveicolo o navighi con autoscafo usando la targa di prova, per fini diversi dalla prova, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari alla tassa dovuta per le caratteristiche dell'autoveicolo, ad un massimo del triplo, oltre il pagamento della tassa.

     Il concessionario che effettui circolazione di prova senza la speciale targa è punito con la pena pecuniaria da un minimo di L.1000 ad un massimo di L. 3000, oltre il pagamento della tassa.

     Il concessionario ha l'obbligo di restituire alla Prefettura la targa di prova entro dieci giorni dalla scadenza della concessione; nel caso di inadempienza o di abusivo uso della targa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 3000.

 

          Art. 13.

     Per ogni altra violazione delle disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive norme integrative e modificative, s'incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 500.

 

          Art. 14.

     Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di tasse automobilistiche stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e da successive norme integrative e modificate, in quanto non incompatibili col presente decreto.

 

          Art. 15.

     La riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi, destinati al trasporto di persone è affidata al Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.) in base a convenzione aggiuntiva stipulata tra il Ministro per le finanze ed il rappresentante dell'Ente, allegata al presente decreto, con la quale è stabilita la nuova percentuale sulla riscossione delle tasse di circolazione.

     Detta convenzione viene approvata col presente decreto.

 

          Art. 16.

     Le tasse nella misura stabilita nel presente decreto si applicano con decorrenza dal 1° marzo 1945.

 

          Art. 17.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato ai fini della riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e natanti destinati al trasporto di persone, di cui all'art. 1, ad istituire nuovi dischi contrassegni.

 

     Allegato A — Motocicli - Motocarrozzette - Uso privato

     (Omissis).

 

     Allegato B — Autovetture adibite al trasporto di persone - Uso privato

     (Omissis).

 

     Allegato C — Autoscafi ad uso privato - Trasporto persone

     (Omissis).

 

     Allegato D — Tariffa della tassa unica di circolazione autocarri, motocarri, motofurgoni e rimorchi

     (Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Articolo già sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 177 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1058.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1058.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1058.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1058.

[6]  Articolo già sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 177 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1058.