§ 95.15.22 - D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24.
Disposizioni integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche in attuazione delle delega prevista [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:29/01/1979
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti integrazioni [...]
Art. 2.      Alle tabelle A e B, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.15.22 - D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24.

Disposizioni integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche in attuazione delle delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria

(G.U. 31 gennaio 1979, n. 30)

 

 

     Art. 1.

     Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

     Art. 1 (Operazioni imponibili) - E' sostituito dal seguente:

     "L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate"

     Art. 2 (Cessioni di beni) - E' sostituito dal seguente:

     "Costituiscono cessioni di beni agli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di beni: 1) le vendite con riserva di proprietà; 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti; 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione; 4) le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa; 5) la destinazione di beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione degli immobili e degli altri beni iscritti ai pubblici registri, acquistati anteriormente al 1° gennaio 1973; 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonchè le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica. Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; b) le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi ai singoli rami dell'impresa; c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10; d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati; e) i conferimenti in società e altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni; f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti; g) le assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a norma del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, recante il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, e successive modificazioni; h) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto del secondo comma dell'articolo 19"

     Art. 3 (Prestazioni di servizi) - E' sostituito dal seguente:

     "Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne; 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente; 4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. Non sono considerate prestazioni di servizi: a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale; b) i prestiti obbligazionari; c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2; d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2; e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi; f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari; g) le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative a proprietà indivisa a norma del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni; h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo".

     Art. 4 (Esercizio di imprese) - E' sostituito dal seguente:

     "Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto; 2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorchè esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti; le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio del lotto e delle lotterie nazionali nonchè dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 764; la gestione, da parte delle amministrazioni militari e dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati esclusivamente al personale dipendente; la prestazione alle imprese consorziate da parte dei relativi consorzi, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenii il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali".

     Art. 5 (Esercizio di arti e professioni) - E' sostituito dal seguente:

     "Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo".

     Art. 6 (Effettuazione delle operazioni) - E' sostituito dal seguente:

     "Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità, per quelle fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli ospedalieri, di assistenza e di beneficenza, per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione e per le cessioni dei prodotti indicati nel n. 78) della seconda parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, all'atto del pagamento del corrispettivo; b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario; c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni; d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Tuttavia si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo le cessioni dei prodotti farmaceutici di cui alla lettera a) del secondo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 4, nonchè quelle fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari, agli enti ospedalieri di assistenza e beneficenza e agli enti pubblici di previdenza".

     Art. 7 (Territorialità dell'imposta) - E' sostituito dal seguente:

     "Si considera territorio dello Stato quello soggetto alla sua sovranità, fatta eccezione dei comuni di Livigno, Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano delimitate dall'art. 2, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, nazionalizzati o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che vi hanno l'oggetto principale della propria attività, o, in mancanza, la residenza, a meno che siano rese tramite proprie stabili organizzazioni all'estero, nonchè quando sono rese da altri soggetti tramite stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Si considerano effettuate nel territorio dello Stato ancorchè rese da soggetti che non vi hanno l'oggetto principale dell'attività, la residenza o una stabile organizzazione: a) le prestazioni di servizi relative ad immobili esistenti nel territorio dello Stato, ivi comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari; b) le prestazioni di servizi relative a beni mobili materiali, comprese le perizie e le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, didattici, ricreativi e simili, eseguite nel territorio dello Stato; c) le prestazioni di trasporto in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; d) le prestazioni dei servizi indicati al n. 5) del successivo art. 9 eseguite nel territorio dello Stato; e) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, utilizzati nel territorio dello Stato; f) le prestazioni di servizi indicate al n. 2) dell'art. 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza tecnica o legale di elaborazione e fornitura di dati e simili e le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e a prestiti di personale, nonchè le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, rese a contribuenti che hanno nel territorio dello Stato l'oggetto principale dell'attività o una stabile organizzazione destinataria della prestazione o, in mancanza, la residenza. Le prestazioni di cui alla lettera f), se rese dai soggetti indicati nel terzo comma, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti residenti fuori della Comunità economica europea, a meno che siano utilizzate nel territorio dello Stato nè quando sono rese a soggetti tenuti alla relativa imposta in altri Stati membri della Comunità. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e 9".

     Art. 8 (Cessioni all'esportazione) - E' sostituito dal seguente:

     "Costituiscono cessioni all'esportazione: a) le cessioni eseguite, anche tramite commissionari, mediante trasporto o spedizione dei beni all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome del cedente ovvero di suoi commissionari, anche se prima dell'esportazione i beni siano sottoposti per conto del cessionario non residente, ad opera cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale o, nel caso in cui avvenga tramite servizio postale, nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; b) le cessioni con trasporto o spedizione all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato; c) le cessioni di beni fatte, anche tramite commissionari, ad un soggetto che intenda esportarli, anche tramite commissionari, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, nonchè le prestazioni di servizi inerenti alla trasformazione, lavorazione e simili rese da terzi al soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto qualsiasi forma destinata a tali processi. Le operazioni indicate alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta, su dichiarazione scritta del cessionario o committente e sotto la sua responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni da lui fatte, anche tramite commissionari, nel corso dell'anno solare precedente. I soggetti che nell'anno solare precedente non hanno effettuato esportazioni possono acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei precedenti mesi dell'anno in corso, che in tal caso non concorrono a formare l'ammontare di riferimento per l'anno successivo; l'ammontare dei corrispettivi stessi e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta devono essere annotati nel registro di cui all'art. 23 entro il termine stabilito dall'art. 27 per le liquidazioni periodiche mensili. I soggetti che si avvalgono o intendono avvalersi della facoltà di acquistare i beni e i servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione".

     Art. 8 bis (Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) - E' sostituito dal seguente:

     "Sono assimilate alle cessioni all'esportazione: a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorchè dotati di personalità giuridica; c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali; d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e ricambi, di beni destinati a dotazione di bordo e le forniture destinate al rifornimento e al vettovagliamento delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento; e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), nonchè degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo. Per gli acquisti e le importazioni di beni e le prestazioni di servizi inerenti all'attività propria dei soggetti che effettuano le operazioni di cui al precedente comma si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 8".

     Art. 9 (Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) - E' sostituito dal seguente:

     "Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali: 1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; 2) i trasporti relativi a beni in esportazione o in transito nonchè quelli relativi a beni in importazione temporanea o dichiarati in dogana franco destino; 3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui ai numeri precedenti; 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui ai numeri precedenti e i servizi relativi alle operazioni doganali; 5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni di cui al n. 2); 6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonchè quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari; 7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); 8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'articolo 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonchè su beni nazionali o nazionalizzati destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato; 10) i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato; 11) il transito nei trafori internazionali; 12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunità economica europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte ai soggetti che esercitano i servizi indicati nel comma precedente si applicano, quando ne ricorrano le condizioni, le disposizioni del primo comma lettera c) e del secondo comma dell'art. 8".

     Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta) - E' sostituito dal seguente:

     "Sono esenti dall'imposta: 1) le operazioni di credito e di finanziamento, compresi lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari, le fideiussioni o altre malleverie, le dilazioni di pagamento nonchè la gestione di fondi comuni di investimento e le gestioni similari; il servizio di banco-posta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; 3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione; 4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; 5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito; 6) le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici diversi da quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 4 e quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco e all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, nonchè le prestazioni relative alle operazioni di sorte locali autorizzate; 7) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri precedenti; 8) le locazioni e gli affitti di beni immobili, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio e arredamento degli immobili locati o affittati. L'esenzione non si applica agli affitti di aziende commerciali e alle locazioni finanziarie; 9) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari; 10) le cessioni di giornali quotidiani e le operazioni indicate nell'art. 3, secondo comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per la editoria; 11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli; 12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica; 13) le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; 14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti fra loro oltre cinquanta chilometri. Si considerano pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza e i trasporti di cui al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8; 15) le prestazioni di trasporto con autoambulanze effettuate da imprese autorizzate; 16) le prestazioni relative ai servizi postali e al servizio telegrafico nazionale; 17) le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 18) le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonchè da società di mutuo soccorso con personalità giuridica, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonchè le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione e riqualificazione professionale rese da istituti o scuole riconosciute, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorchè forniti da collegi o pensioni annessi o dipendenti, nonchè le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; 22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; 23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente; 24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno; 25) le cessioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche), di carrozzelle per mutilati e invalidi, di oggetti e apparecchi di protesi di ogni genere, di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, di oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecchi e simili) e di stimolatori cardiaci; 26) le prestazioni di servizi di vigilanza effettuati direttamente da istituti autorizzati ad esercitare esclusivamente tale attività; 27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri".

     Art. 13 (Base imponibile) - E' sostituito dal seguente:

     "La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i rispettivi dovuti da altri soggetti [1] . Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti: a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato; b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al n. 3) dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizio rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma dell'art. 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione; c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'art. 2, per le assegnazioni di cui al terzo comma dell'art. 3 e per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse; e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, di corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione. Per le cessioni dei beni indicati alla lettera c) del secondo comma dell'art. 19 la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione dell'imposta relativa al loro acquisto da parte del cedente sia stata operata con la riduzione prevista nella disposizione stessa".

     Art. 15 (Esclusioni dal computo della base imponibile) - E' sostituito dal seguente:

     "Non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; 2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata; 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purchè regolarmente documentate; 4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa; 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto. Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto".

     Art. 16 (Aliquote dell'imposta) - E' sostituito dal seguente:

     "L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del quattordici per cento della base imponibile dell'operazione. L'aliquota è ridotta al sei per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nella allegata tabella A, salvo il disposto dell'art. 34 ed è elevata al trentacinque per cento per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti o dati in locazione finanziaria".

     Art. 17 (Soggetti passivi) - E' sostituito dal seguente:

     "L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Gli obblighi ed i diritti derivanti dalla applicazione del presente decreto relativamente a operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al secondo comma dell'articolo 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, nonchè gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero".

     Art. 19 (Detrazione) - E' sostituito dal seguente:

     "Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17, o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, è ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. In deroga alle disposizioni del comma precedente: a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati ai numeri 14, 15), 22), 23), 24), 25) e 26) dell'allegata tabella B e degli autoveicoli di cui al n. 16), lettera b), della tabella medesima quale ne sia la cilindrata, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, e ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati a essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione; b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti o professioni; c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture o autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, è ammessa in detrazione per la metà del suo ammontare. Tale limitazione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio; d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi o imbarcazioni è ammessa in detrazione se e nella misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione dei detti veicoli e natanti; e) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno, tranne quelle indicate ai numeri 9) 10) e 11) dell'art. 10, e il volume di affari dell'anno stesso, arrotondato alla unità inferiore. La riduzione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la riduzione in base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. Per il calcolo della percentuale di riduzione non si tiene conto nemmeno nel volume d'affari, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 8) dell'art. 10".

     Dopo l'art. 19 è aggiunto il seguente:

     "Art. 19 bis - Rettifica della detrazione. - La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati all'art. 2425, n. 3), del codice civile, operata ai sensi dell'art. 19, è soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. In caso di cessione del bene durante il quadriennio, la rettifica è operata in unica soluzione, in base alla variazione intervenuta nella percentuale di detrazione, tenendo conto anche dei residui anni del quadriennio. Agli effetti del presente articolo non sono considerati ammortizzabili i beni per i quali il coefficiente d'ammortamento stabilito ai sensi del decreto di Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, non è inferiore al venticinque per cento".

     Dopo l'art. 19-bis è aggiunto il seguente:

     "Art. 19 ter - Detrazione per gli enti non commerciali. - Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 è ammessa in detrazione a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole. La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e conforme alle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola. La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, nè quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. Per gli enti pubblici territoriali la regolare tenuta della contabilità stessa è attestata dagli organi di controllo".

     Art. 20 (Volume d'affari) - E' sostituito dal seguente:

     "Per volume di affari del contribuente si intente l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume di affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'art. 2425, n. 3), del codice civile, nè le cessioni di cui al n. 9) dell'art. 10. L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorchè non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'art. 27".

     Art. 21 (Fatturazione delle operazioni) - E' sostituito dal seguente:

     "Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni: 1) ditta, denominazione o ragione sociale e residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione nonchè ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome; 2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto della operazione; 3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2); 4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; 5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti. Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonchè per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 e per quelle esenti di cui all'art. 10. In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo".

     Art. 22 (Commercio al minuto e attività assimilate) - E' sostituito dal seguente:

     "L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; 2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; 3) per le prestazioni di trasporto di persone nonchè di veicoli e bagagli al seguito; 4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; 5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie; 6) per le cessioni di giornali quotidiani e per le altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 8), 16) e 22) dell'art. 10, rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano. La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla".

     Art. 23 (Registrazione delle fatture) - E' sostituito dal seguente:

     "Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il mese di emissione. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore. Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma. Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila può essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata".

     Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi) - E' sostituito dal seguente:

     "I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonchè l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dil'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze".

     Art. 25 (Registrazione degli acquisti) - E' sostituito dal seguente:

     "Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17, e deve annotarle in apposito registro entro il mese successivo a quello in cui ne è venuto in possesso. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonchè l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma. Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila, che non siano relative a beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o dell'arte o professione, può essere annotato, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota. La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo".

     Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta) - E' sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quella della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e al secondo comma dell'art. 33 può essere fatta, entro sessanta giorni dalla data in cui sono stati rilevati e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25 [2] . Nello stesso termine e con le stesse modalità possono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25".

     Art. 27 (Liquidazioni e versamenti mensili) - E' sostituito dal seguente:

     "Entro il giorno 5 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il secondo mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26. Entro lo stesso termine il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 12,25% per le operazioni soggette all'aliquota ordinaria e al 5,65 o al 25,90% rispettivamente per quelle soggette all'aliquota del 6 o del 35% [3] . Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale".

     Art. 28 (Dichiarazione annuale) - E' sostituito dal seguente:

     "Entro il giorno 5 del mese di marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Dalla dichiarazione devono risultare: 1) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate nell'anno precedente, distinto secondo l'aliquota applicabile, e l'ammontare delle relative imposte. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 devono indicare come ammontare imponibile quello dei corrispettivi registrati nell'anno precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti a norma del quarto comma dell'art. 27; 2) l'ammontare delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate, registrate ai sensi degli articoli 23 e 24 nell'anno precedente; 3) l'ammontare degli acquisti e delle importazioni per i quali è ammessa la detrazione prevista nell'art. 19, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nell'anno precedente a norma dell'art. 25 distinto secondo l'aliquota applicabile, nonchè l'ammontare delle relative imposte e quello delle rettifiche di cui all'art. 19-bis; 4) la differenza fra l'ammontare complessivo delle imposte di cui al n. 1) e quello delle imposte detraibili di cui al n. 3), tenendo conto anche delle variazioni registrate a norma dell'art. 26; 5) l'ammontare delle somme versate ai sensi dell'art. 27 e gli estremi delle relative attestazioni. Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al primo comma può includere nel modello la richiesta di dati e notizie per i quali la legge autorizza l'invio di questionari. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza nè in sede di dichiarazione annuale. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili".

     Art. 29 (Allegati alla dichiarazione annuale) - E' sostituito dal seguente:

     "Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei clienti, dal quale devono risultare la ditta, denominazione o ragione sociale e la residenza, nonchè l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, delle imprese nei cui confronti sono state emesse fatture registrate nel corso dell'anno precedente, comprese le società e gli enti indicati nel secondo comma dell'art. 4. Deve inoltre essere indicato, per ciascun cliente, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni imponibili e l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21. Ai fini della compilazione dell'elenco i soggetti che acquistano beni o servizi nell'esercizio di imprese devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura. Ai fini del precedente comma si tiene conto anche delle fatture emesse per le operazioni di cui all'art. 22 e registrate ai sensi dell'art. 24, tranne quelle indicate ai numeri 2 e 5 dell'art 22 [4] . Non si tiene invece conto: 1) delle fatture relative alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 e di quelle relative ai servizi di cui all'art. 9 prestati a non residenti; 2) delle fatture annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 23; 3) delle fatture emesse dalle agenzie di viaggi e turismo. Alla dichiarazione annuale deve essere inoltre allegato l'elenco dei fornitori, nel quale devono essere indicati, in base alle risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la denominazione o ragione sociale e la residenza, nonchè l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, delle imprese che hanno ceduto beni o prestato servizi, comprese le società e gli enti indicati nel secondo comma dell'art. 4. Per ciascuno di essi devono essere specificati: il numero complessivo delle fattute ricevute registrate nell'anno precedente, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 25; l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare complessivo delle imposte addebitate; l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta ai sensi del secondo comma dell'art. 8. L'elenco deve inoltre recare l'indicazione del numero comlessivo delle bollette doganali registrate nell'anno precedente, del valore complessivo imponibile dei beni importati e della relativa imposta. Le imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22, che emettano le fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con decreto del Ministro delle finanze, dalla presentazione dell'elenco dei clienti".

     Art. 30 (Versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza) - E' sostituito dal seguente:

     "La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto a sua scelta di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, annotandolo nel registro indicato dall'art. 25, ovvero di chiederne in tutto o in parte il rimborso all'atto della presentazione della dichiarazione stessa. I contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili possono chiedere il rimborso, in deroga al comma precedente, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili. La limitazione non si applica ai contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9 rientranti nell'attività propria dell'impresa esercitata, operazioni esenti di cui ai numeri 10) e 11) dell'art. 10, ovvero operazioni di cui alla lettera g) dell'art. 2 e alla lettera g) dell'art. 3".

     Art. 31 (Applicazione dell'imposta per determinate categorie di contribuenti) - E' sostituito dal seguente:

     "Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, per le imprese autorizzate all'esercizio delle attività di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, per gli esercenti la pesca marittima, nonchè per gli esercenti arti e professioni, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a sei milioni di lire, la detrazione di cui all'art. 19, semprechè tale limite non sia superato è forfetizzata in misura pari alle seguenti percentuali dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile:

     a) imprese artigiane in genere; esercenti trasporti e attività connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali; esercenti la pesca marittima 50%.

     b) commercianti al minuto, compresi gli ambulanti 70%.

     c) intermediari e rappresentanti di commercio 25%.

     d) esercenti arti e professioni 20%.

     Per i contribuenti indicati nel comma precedente, che in un anno solare hanno realizzato in volume d' affari non superiore a sei milioni di lire, le modalità di applicazione dell'imposta per l'anno solare successivo sono semplificate come segue, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto: 1) le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi devono esere registrate a norma dell'art. 24, ma non è consentita l'emissione della fattura; 2) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è determinato in hase ai corrispettivi diminuiti dell'imposta in essi incorporata, da determinarsi con l'applicazione dei coefficienti indicati nel quarto comma dell'art. 27; 3) non è obbligatoria la tenuta del registro di cui all'art. 25; 4) le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni devono essere numerate in ordine progressivo e conservate a norma dell'art. 39; 5) l'imposta da versare periodicamente ai sensi dell'art. 33 è provvisoriamente determinata a norma del primo comma, salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale. Se nel corso dell'anno il limite di sei milioni è superato, i corrispettivi delle operazioni imponibili sono registrati senza distinzione per aliquote e il loro ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote è ripartito in proporzione degli acquisti, fermo restando per quant'altro il terzo comma del presente articolo. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse. Tuttavia tali imprese possono effettuare il versamento dell'imposta mediante applicazione di un'aliquota media, ma debbono a tal fine tenere il registro di cui all'art. 25 ed annotarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni di beni destinati alla rivendita. La registrazione può essere fatta con la sola indicazione del numero progressivo attribuito alle fatture e bollette nonchè dell'ammontare dell'imponibile e della relativa imposta; la registrazione di fatture e bollette doganali relative ad acquisti o importazioni di beni diversi da quelli anzidetti è facoltativa e deve essere fatta separatamente. L'aliquota media di cui al comma precedente è pari al rapporto tra l'ammontare complessivo dell'imposta assolta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa e l'ammontare complessivo imponibile degli acquisti e delle importazioni di beni destinati alla rivendita; l'ammontare imponibile è determinato in base ai corrispettivi diminuiti di una percentuale pari all'aliquota media. Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve comunicarlo per iscritto all'ufficio nella dichiarazione annuale; la comunicazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso".

     Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli) - E' sostituito dal seguente:

     "Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate da produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfetizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse. Si considerano produttori agricoli i soggetti che esercitano le attività indicate nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi e crostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli anche le cessioni di prodotti effettuate per conto dei produttori soci o associati, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, da cooperative e loro consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, nonchè quelle effettuate da enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente ad essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. L'imposta dovuta per tali operazioni è determinata detraendo la parte dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare imponibile di esse e l'ammontare imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate. I produttori agricoli se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a dieci milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il 5 marzo non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento dell'imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti di cui al primo comma, e registrarla a norma dell'art. 25; copia della fattura deve essere consegnata al produttore agricolo, che deve numerarla e conservarla a norma dell'art 39. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di dieci milioni. I soggetti di cui ai precedenti commi, all'atto della dichiarazione annuale, hanno facoltà di optare per la detrazione nel modo normale. I passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli anche previa manipolazione o trasformazione, non sono considerati cessioni di beni. Le cooperative e gli altri organismi associativi possono optare preventivamente, entro il 31 gennaio, per l'apparcazione dell'imposta a norma del secondo comma, n. 3) dell'art. 2. Il produttore agricolo socio o associato che effettua anche cessioni di prodotti di cui al primo comma o altre operazioni non può esercitare l'opzione prevista nel quarto comma se per i passaggi non soggetti ad imposta di cui al comma precedente non sia stata emessa fattura con le modalità e nei termini di cui all'art. 21. In caso di opzione l'imposta dovuta per le operazioni effettuate è determinata detraendo la parte dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare imponibile delle operazioni stesse e l'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. Le disposizioni del quinto comma si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici di cui al primo comma dagli esercenti la pesca marittima alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di prodotti di cui al primo comma effettuate da organismi agricoli di intervento, o per loro conto, in applicazione di regolamenti della Comunità economica europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi".

     Art. 35 (Inizio, variazione e cessazione di attività) - E' sostituito dal seguente:

     "I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio, nonchè nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento. Dalla dichiarazione di inizio dell'attività devono risultare: 1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta; 2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli elementi di cui al n. 1) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; 3) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione; 4) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 5) ogni altro elemento richiesto dal modello. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione. In caso di cessazione dell'attività il contribuente deve presentare entro novanta giorni, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, la dichiarazione finale, redatta a norma dell'art. 28 e con gli allegati di cui all'art. 29, tenendo anche conto dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2 da determinare computando anche le operazioni indicate nella seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato. I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione dell'art. 31, degli articoli 32 e 33 o del terzo comma dell'art. 34, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita.".

     Dopo l'art. 35 è aggiunto il seguente:

     "Art. 35 bis - Eredi del contribuente. - Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorchè i relativi termini siano scaduti non oltre sei mesi prima della data della morte del contribuente, entro i tre mesi da tale data. Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore".

     Art. 36 (Esercizio di più attività) - E' sostituito dal seguente:

     "Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi. Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l'imposta si applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari. I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. In tal caso la detrazione di cui all'art. 19 spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell'ultimo comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le attività di cui agli articoli 22, 34 e 74, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dell'art. 34. In tutti i casi nei quali l'imposta è applicata separatamente per una determinata attività la detrazione di cui all'art. 19 è ammessa, per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività stessa. I passaggi interni dei beni destinati a tale attività devono essere sottoposti alle formalità di fatturazione e registrazione, con riferimento al valore normale, ma sono soggetti all'imposta soltanto se destinati ad una delle attività di cui agli articoli 34 e 74. La dichiarazione annuale deve essere presentata congiuntamente con quella relativa alle altre attività e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto, al netto delle eccedenze detraibili".

     Dopo l'art. 36 è aggiunto il seguente:

     "Art. 36 bis - Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti. - Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti dell'imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 8), 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, insieme con l'elenco dei fornitori, ancorchè non abbia effettuato operazioni imponibili. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso".

     Art. 37 (Presentazione delle dichiarazioni) - E' sostituito dal seguente:

     "Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte dal contribuente o da un solo rappresentante legale o negoziale. Le dichiarazioni sono presentate all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione. La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta non può essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata. Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell'art. 43 e nel primo comma dell'art. 48. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulta dovuta".

     Art. 38 (Esecuzione dei versamenti) - E' sostituito dal seguente:

     "I versamenti previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio de creto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, numero 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento all'ufficio per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega è irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonchè le modalità per l'esecuzione dei versamenti agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere eseguiti direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso o mediante altri titoli di credito bancario o postali a copertura garantita. Il versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o postali può essere eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata la causa di versamento. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827".

     Dopo l'art. 38 è aggiunto il seguente:

     "Art. 38 bis - Esecuzione dei rimborsi. - I rimborsi previsti nell'art. 30, qualora nel termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale non sia stato notificato avviso di rettifica o accertamento ai sensi dell'art. 54 e del secondo comma dell'art. 55, devono essere eseguiti entro tre mesi dalla scadenza del detto termine. Se è stato notificato avviso di rettifica o accertamento il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi dalla notificazione per la parte riconosciuta dall'ufficio ed entro tre mesi dalla definizione dell'accertamento per la parte residua. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 12% annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il contribuente può in ogni caso ottenere il rimborso, entro tre mesi dalla richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da una azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente: 1) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; 2) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni non imponibili di cui alle lettere a) e b) dell'art 8, al primo comma dell'art. 8-bis o al primo comma dell'art. 9, ovvero di operazioni esenti di cui al n. 10) dell'art. 10; 3) quando ha effettuato operazioni non imponibili di cui alla lettera c) dell'art. 8, al secondo comma dell'art. 8-bis o al secondo comma dell'art. 9 per un ammontare superiore al 60% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. Ai rimborsi previsti nei commi secondo e terzo il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto [5] . Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonchè le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12% annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo".

     Art. 40 Ufficio competente - E' sostituito dal seguente:

     "Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione nè un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17, è competente l'ufficio provinciale di Roma. Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente".

     Art. 41 Violazioni dell'obbligo di fatturazione - E' sostituito dal seguente:

     "Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Alla stessa sanzione è soggetto chi emette la fattura senza l'indicazione dell'imposta o indicando un'imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena pecuniaria è commisurata all'imposta indicata in meno. Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi inferiori a quelli reali, è punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire. Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall'art. 21, n. 1), o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire, salvo che le irregolarità siano imputabili esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio. Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi da un soggetto obbligato ad emettere la fattura è punito con la stessa pena pecuniaria prevista nei commi precedenti qualora: a) non avendo ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, non abbia, entro il trentesimo giorno successivo, presentato all'ufficio competente nei suoi confronti un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'art. 21 e non abbia contemporaneamente versato la relativa imposta; b) avendo ricevuto una fattura irregolare ai sensi dei precedenti commi, non abbia, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui l'ha registrata, presentato all'ufficio competente nei suoi confronti un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 21 e non abbia contemporaneamente versato la maggiore imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o dell'intervenuta regolarizzazione, è restituito dall'ufficio all'interessato, che deve annotarlo a norma dell'art. 25. La pena pecuniaria non si applica qualora risulti che la fattura è stata emessa o regolarizzata. Le presunzioni di cui all'art. 53 valgono anche agli effetti del presente articolo".

     Art. 43 Violazioni dell'obbligo di dichiarazione - E' sostituito dal seguente:

     "Chi non presenta la dichiarazione annuale, o la dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 35, è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il più breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza. L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti commi, con la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire. Per la mancata presentazione di ciascuno degli elenchi di cui all'art. 29 si applica la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a cinque milioni. La presentazione degli elenchi si considera omessa se i dati in essi contenuti sono inesatti o incompleti; tuttavia la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quinto dei minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applica se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di presentazione dell'elenco. Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo comma dell'art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'identificazione del contribuente è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a un milione. La stessa pena si applica a chi presenta la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4) dello stesso articolo o con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del luogo o dei luoghi in cui è esercitata l'attività o in cui sono tenuti e conservati i libri, registri, scritture e documenti. Chi non esegue con le modalità e nei termini prescritti la liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 è punito con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a cinquecentomila. Per l'omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni e negli altri documenti di cui all'art. 35 si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a un milione".

     Art. 44 Violazione dell'obbligo di versamento - E' sostituito dal seguente:

     "Chi non versa in tutto o in parte l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale presentata è soggetto a una soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui agli articoli 27 e 33 è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata o versata in meno".

     Art. 45 (Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità) - E' sostituito dal seguente:

     "Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta l'esistenza. Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto è punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire duecentomila a cinque milioni; la pena non può essere inferiore ad un milione per il registro di cui al quarto comma dell'art. 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformità alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarità dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza".

     Art. 46 Violazioni relative alle esportazioni - E' sostituito dal seguente:

     "Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta, di cui alla lettera b) dell'art. 8, il cedente è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa alla cessione qualora l'esportazione non avvenga entro novanta giorni. Con la stessa pena, nell'ipotesi di cui alla lettera c) dello stesso articolo, è punito il cessionario che non esporti entro otto mesi dalla consegna i beni destinati ad essere esportati nello stato originario. L'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura. La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro il termine ivi stabilito, previa regolarizzazione della fattura, venga eseguito il versamento dell'imposta con la maggiorazione del 10% a titolo di soprattassa. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza pagamento dell'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8, il cessionario o committente che attesti falsamente all'altra parte di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto, o ne benefici oltre i limiti consentiti, è punito con la pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta relativa alle operazioni effettuate. Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'eventuale eccedenza dell'imposta che sarebbe dovuta, secondo le disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all'art. 14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al 5%".

     Art. 48 Circostanze attenuanti ed esiment) - E' sostituito dal seguente:

     "Le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nell'inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia già stata constatata nelle forme indicate nell'art. 52. Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse più violazioni punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per la più grave di esse, aumentata da un terzo alla metà. Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al volume di affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti, a meno che il volume di affari non risulti superiore di oltre il 50% al limite stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse. Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro i termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel primo comma dell'art. 40. La sanzione stabilita nel terzo comma dell'art. 46 non si applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista nel secondo comma dell'art. 8 e quelli accertati non sia superiore al 10% [6] . Nei casi in cui l'imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale le sanzioni previste non si applicano qulalora il valore accertato non supera di oltre il 10% quello indicato dal contribuente. Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obbiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce".

     Art. 51 Attribuzioni e poteri degli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto - E' sostituito dal seguente:

     "Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono: 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dil'articolo 52; 2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri, rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52. Nei confronti degli esercenti arti o professioni può essere richiesta l'esibizione anche di libri e registri; 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori; 4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse; 5) richiedere la comunicazione di dati e notizie alla guardia di finanza, agli uffici doganali e ad ogni altra pubblica amministrazione o ente pubblico, fatta eccezione per gli istituti e le aziende di credito per quanto attiene ai loro rapporti con i clienti, per l'amministrazione postale per quanto attiene i dati relativi ai depositi, conti correnti e buoni postali, per l'Istituto centrale di statistica e per gli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge; 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni".

     Art. 53 Presunzioni di cessione e di acquisto - é sostituito dal seguente:

     "Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, nè presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi: a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà. Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dall'iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all'art. 39 del presente decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo. I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività si presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo comma".

     Art. 54 - Rettifica delle dichiarazioni. - E' sostituito dal seguente:

     "L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti nell'art. 51. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti. L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti, o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti nonché da altri atti a documenti in suo possesso. Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può provvedere, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli articoli 27 e 33".

     Art. 55 - Accertamento induttivo. - E' sostituito dal seguente:

     "Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio della imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento della imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata è priva di sottoscrizione o reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, semprechè le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi: 1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture; 2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse; 3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente. Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare già decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33".

     Art. 58 - Irrogazione delle sanzioni. - E' sostituito dal seguente:

     "In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel titolo terzo. Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta l'ufficio può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi da notificare a norma del primo comma dell'art. 56, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. La pena pecuniaria non può essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena. Nelle ipotesi previste nell'art. 50 l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta è divenuto definitivo e la prescrizione del reato è sospesa fino alla stessa data".

     Art. 60 - Pagamento delle imposte accertate. - E' sostituito dal seguente:

     "L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica. Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito: 1) per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, nel termine stabilito nel primo comma; 2) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione, a norma del primo comma dell'art. 56, della liquidazione fatta dall'ufficio; 3) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio; 4) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della commissione centrale o alla sentenza della corte d'appello, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio. Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno solare cui si riferisce l'accertamento o la rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti. Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 2), 3) o 4) del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente. I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38. Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi".

     Art. 61 - Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse. - E' sostituito dal seguente:

     "Le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate o del separato avviso di cui al terzo comma dell'art. 58. Se è proposto ricorso contro la rettifica o l'accertamento o contro il separato provvedimento di irrogazione, il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata. In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso o della sentenza o decisione definitiva".

     Art. 62 - Riscossione coattiva e privilegi. - E' sostituito dal seguente:

     "Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata a norma del primo comma dell'art. 56. Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli. Per le imposte e le pene pecunarie dovute dal cessionario o dal committente ai sensi dell'art. 41 lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato con il grado rispettivamente indicato al n. 5) dell'art. 2778 e al n. 4) dell'art 2780 del codice civile".

     Art. 67 - Importazioni. - E' sostituito dal seguente:

     "Costituiscono importazioni, da chiunque siano effettuate le operazioni considerate importazioni definitive ai sensi delle norme doganali, le operazioni di temporanea importazione effettuate a norma del secondo comma dell'art. 187 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le operazioni di reimportazione a scarico di temporanea esportazione e quelle di reintroduzione in franchigia doganale di beni precedentemente esportati".

     Art. 68 - Importazioni non soggette all'imposta. - é sostituito dal seguente:

     "Non sono soggette all'imposta: a) l'importazione dei beni indicati nel primo comma, lettera c), dell'art. 8 e nell'art. 8-bis, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli; b) le importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli; c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'art. 72; d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale; e) la reintroduzione e la reimportazione, da parte dell'esportatore o di un terzo per suo conto, di beni che abbiano formato oggetto in un altro Stato membro della Comunità europea di lavorazioni assoggettate all'imposta senza diritto a detrazione o a rimborso; f) l'importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonchè quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996".

     Art. 69 - Determinazione dell'imposta. - E' sostituito dal seguente:

     "L'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 16, al valore dei beni importati, determinato a norma del regolamento della Comunità economica europea 27 giugno 1968, n. 803, e successive modificazioni, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè dell'ammontare delle spese d'inoltro fino al luogo di introduzione nel territorio doganale e, per i beni spediti franco destino, anche di quello della spesa di inoltro fino al luogo di destinazione. Fatti salvi i casi di applicazione dell'art. 68, lettera c), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e l'esenzione prevista nell'art. 209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo".

     Art. 73 - Modalità e termini speciali. - E' sostituito dal seguente:

     "Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini: a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonchè per la registrazione dei relativi acquisti; b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione; c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto; d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono; e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive. Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo potrà essere disposta l'applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando agli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente".

     Art. 74 - Disposizioni relative a particolari settori. - E' sostituito dal seguente:

     "In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta: a) per il commercio dei generi dei quali la legge riserva l'importazione o la fabbricazione, nonchè la relativa distribuzione o vendita, esclusivamente alla Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525; c) per il commercio dei giornali periodici nonchè delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali e di prezzo non superiore a seimila lire, dagli editori, sulla base del prezzo di vendita al pubblico in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del 40% a titolo di forfetizzazione della resa; d) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attività di trasporto. Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anzichè mensilmente. Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 4 e al n. 6) dell'art 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione è vincolante per un triennio.".

     Art. 74-bis - Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa. - E' sostituito dal seguente:

     "Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, semprechè i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente comma. Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili".

     Dopo l'art. 74-bis è aggiunto il seguente:

     "Art. 74-ter - Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo. - Per le prestazioni delle agenzie di viaggio e turismo l'imposta è commisurata alla differenza tra il corrispettivo dovuto dal cliente e il costo sostenuto dall'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del cliente, al lordo della relativa imposta. Se la differenza, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore o inferiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia e il cliente non ha diritto a rimborso della minore imposta. L'imposta addebitata all'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui al primo comma non è ammessa in detrazione ai sensi dell'art. 19. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità economica europea la parte della prestazione dell'agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell'art. 9. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità per l'applicazione dei commi precedenti. Le disposizioni di quest'articolo non si applicano alle prestazioni rese dalle agenzie che agiscono in nome o per conto dei clienti". Art. 79. - E' soppresso.

 

          Art. 2.

     Alle tabelle A e B, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     tabella A - nella parte prima: al n. 4) è aggiunta, dopo la parola "fagiani", la parola "rane";

     nella parte seconda: il n. 77) è sostituito dal seguente:

     "77) fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e aggiunte, ceduti dalle imprese costruttrici; beni, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati stessi";

     il n. 86) è soppresso;

     nella parte terza sono aggiunti i seguenti numeri:

     "5) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate; 6) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali o mediante distributori automatici collocati in stabilimenti e uffici; 7) prestazioni di servizi effettuati in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al n. 77) della parte seconda";

     tabella B - il n. 6) è sostituito dal seguente:

     "6) quadri, pitture e disegni di autori non viventi eseguiti interamente a mano; incisioni, stampe e litografie originali, opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultorea di qualsiasi materia, di autori non viventi; collezioni di monete e monete per collezioni non aventi corso legale; collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico; oggetti di antichità aventi più di cento anni";

     il n. 16) è sostituito dal seguente:

     "16 a) autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 cc diversi da quelli indicati nella successiva lettera b); motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc; b) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 cc o con motore diesel superiore a 2500 cc".

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, salvo quanto stabilito nei successivi commi, hanno effetto dal 1° aprile 1979.

     La modificazione apportata all'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , concernente il registro di prima nota, si applica dal 1 luglio 1979; quella apportata all'art. 29 dello stesso decreto, concernente l'elenco dei fornitori, si applica a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 1980; quelle apportate agli artt. 5, 9, limitatamente alle attività turistiche internazionali, 34, per la parte concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, 36 e 74-ter dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980 [7] .

     Le integrazioni e correzioni apportate agli artt. 2, n. 5), 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè al n. 6) della parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si applicano dal 1° gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilità:

     1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974;

     2) delle cessioni e prestazioni fatte ai soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979;

     3) delle operazioni relative alle attività indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979.

     I mutui per l'acquisto di abitazioni concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendono compresi nell'esenzione già prevista per le prestazioni previdenziali e assistenziali dall'art. 10, n. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

     Restano salve le disposizioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che stabiliscono aliquote diverse da quelle indicate nell'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

     Con successivo decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate le occorrenti disposizioni transitorie e di attuazione, anche per quanto concerne la dichiarazione, relative alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel primo trimestre dell'anno 1979 e alle altre operazioni effettuate dai contribuenti nel trimestre stesso, nonchè il trattamento delle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 1979 in dipendenza di contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


[1]  Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 26 febbraio 1979, n. 56.

[2]  Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 26 febbraio 1979, n. 56.

[3]  Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 26 febbraio 1979, n. 56.

[4]  Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 26 febbraio 1979, n. 56.

[5]  Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 26 febbraio 1979, n. 56.

[6]  Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 26 febbraio 1979, n. 56.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94.