Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/05/1989 |
Numero: | 197 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di prima applicazione la domanda di [...] |
Art. 2. 1. L'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, è modificato nei termini seguenti: "In sede di prima applicazione, la domanda di trasformazione [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.31703 - D.P.C.M. 17 maggio 1989, n. 197.
Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, recante norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
(G.U. 29 maggio 1989, n. 123)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il
Ritenuto che tale termine, per sopravvenute difficoltà operative rappresentate dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 26133 del 15 aprile 1989, si è rilevato incongruo e che pertanto occorre modificarlo;
Ritenuto, altresì, che analoghe difficoltà operative si sono riscontrate anche presso le altre pubbliche amministrazioni per cui si rende necessario prevedere, in sede di prima applicazione, un congruo termine per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da parte del personale dipendente di tali amministrazioni;
Vista la
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega di funzioni dell'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Decreta:
1. All'art. 7, comma 2, del
2. Sono valide le domande presentate sino alla data di pubblicazione del presente decreto.
1. L'art. 8, comma 6, del
2. Sono valide le domande presentate sino alla data di pubblicazione del presente decreto.
1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.