§ 98.1.31703 - D.P.C.M. 17 maggio 1989, n. 197.
Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, recante norme regolamentari sulla disciplina del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/05/1989
Numero:197


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di prima applicazione la domanda di [...]
Art. 2.      1. L'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, è modificato nei termini seguenti: "In sede di prima applicazione, la domanda di trasformazione [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.31703 - D.P.C.M. 17 maggio 1989, n. 197.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, recante norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

(G.U. 29 maggio 1989, n. 123)

 

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     di concerto con

     IL MINISTRO DEL TESORO

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, recante norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale e in particolare quanto previsto in prima applicazione dall'art. 8, comma 6, per il personale della scuola statale di ogni ordine e grado ai fini della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, da presentare - a pena di decadenza - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto predetto;

     Ritenuto che tale termine, per sopravvenute difficoltà operative rappresentate dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 26133 del 15 aprile 1989, si è rilevato incongruo e che pertanto occorre modificarlo;

     Ritenuto, altresì, che analoghe difficoltà operative si sono riscontrate anche presso le altre pubbliche amministrazioni per cui si rende necessario prevedere, in sede di prima applicazione, un congruo termine per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da parte del personale dipendente di tali amministrazioni;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega di funzioni dell'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica;

     Sentite le competenti commissioni parlamentari;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     1. All'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di prima applicazione la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 10 giugno 1989".

     2. Sono valide le domande presentate sino alla data di pubblicazione del presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. L'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, è modificato nei termini seguenti: "In sede di prima applicazione, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 10 giugno 1989".

     2. Sono valide le domande presentate sino alla data di pubblicazione del presente decreto.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.