Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/05/2002 |
Numero: | 129 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 |
§ 98.1.31329 - D.P.R. 7 maggio 2002, n. 129.
Regolamento recante ulteriore modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori
(G.U. 4 luglio 2002, n. 155)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Vista la
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 2 del
Visto il
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Considerato che gli impianti da collaudare risultano essere ancora diverse migliaia e che, pertanto, è necessario prevedere una ulteriore proroga del suddetto termine per poter completare le prescritte operazioni di collaudo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2001;
Ritenuto opportuno accogliere l'invito di cui al citato parere del Consiglio di Stato in merito all'opportunità di prevedere un termine più congruo entro cui comunicare l'esito positivo del collaudo degli ascensori;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 febbraio e del 3 maggio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
1. Il comma 3 dell'articolo 19 del
"3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della
a) dagli organismi competenti ai sensi della
b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.".