Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/04/1998 |
Numero: | 217 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Ambito di applicazione |
Art. 3. Comunicazione volontaria delle intese |
Art. 4. Richiesta di autorizzazione di intese in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge |
Art. 5. Comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione |
Art. 6. Avvio dell'istruttoria |
Art. 7. Partecipazione all'istruttoria |
Art. 8. Poteri istruttori |
Art. 9. Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti |
Art. 10. Ispezioni |
Art. 11. Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti |
Art. 12. Segreto di ufficio |
Art. 13. Accesso ai documenti e riservatezza delle informazioni raccolte |
Art. 14. Comunicazione delle risultanze istruttorie e audizione finale delle imprese interessate |
Art. 15. Revoca delle autorizzazioni |
Art. 16. Istruttoria per le operazioni di concentrazione |
Art. 17. Indagini conoscitive di natura generale |
Art. 18. Verbalizzazioni |
Art. 19. Comunicazioni |
Art. 20. Disposizioni finali |
§ 98.1.31206 - D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217.
Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
(G.U. 9 luglio 1998, n. 158)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per legge, la
b) per Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge;
c) per collegio, il presidente e i quattro componenti dell'Autorità;
d) per uffici, le unità organizzative istituite ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge;
e) per bollettino, quello di cui all'articolo 26 della legge.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in materia di intese, abusi di posizione dominante e concentrazioni, nonché alle indagini conoscitive di cui alla
Art. 3. Comunicazione volontaria delle intese
1. Le comunicazioni volontarie di intese, ai sensi dell'articolo 13 della legge, sono presentate da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese, o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate e devono contenere le informazioni e recare gli allegati che consentano di valutare il contenuto dell'intesa.
2. Le comunicazioni sono presentate per mezzo di un apposito formulario, predisposto dall'Autorità, e pubblicato nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione dell'intesa.
3. L'Autorità informa le imprese nel caso che la comunicazione sia incompleta o irregolare. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13 della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.
4. Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella comunicazione deve essere comunicata all'Autorità, non appena conosciuta, dalle parti o da talune di esse. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 13 della legge, la comunicazione di modificazione equivale alla comunicazione di una nuova intesa.
5. Le comunicazioni sono sottoscritte dai legali rappresentanti delle imprese o da persone munite di procura speciale; esse sono presentate, unitamente all'eventuale procura speciale, all'Autorità a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano contro ricevuta.
Art. 4. Richiesta di autorizzazione di intese in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge
1. Le richieste di autorizzazione di intese di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, in deroga al divieto dell'articolo 2 della legge stessa, sono presentate da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate e devono contenere le informazioni e recare gli allegati che consentano di valutare il contenuto della richiesta.
2. Le richieste sono presentate per mezzo di un apposito formulario predisposto dall'Autorità, da pubblicarsi nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione delle richieste.
3. L'Autorità può richiedere alle imprese notizie ed elementi integrativi necessari per la valutazione della richiesta. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge decorre dal ricevimento di quanto richiesto.
4. Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella richiesta, che è nota alle parti o a taluna di esse, deve essere immediatamente comunicata dalle parti, o da taluna di esse, che ne siano al corrente all'Autorità. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, la comunicazione della modificazione equivale alla presentazione di una nuova richiesta.
5. Ai fini della sottoscrizione e presentazione delle richieste, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 5.
6. Della richiesta di autorizzazione è data notizia mediante pubblicazione nel bollettino di un breve avviso concernente l'intesa oggetto della richiesta di autorizzazione, invitando i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
7. L'autorizzazione, di cui all'articolo 4 della legge non produce effetti anteriori alla data della richiesta.
Art. 5. Comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione
1. Le comunicazioni preventive delle operazioni di concentrazione, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge, devono contenere tutte le informazioni ed essere corredate degli allegati ed elementi essenziali ad una completa valutazione dell'operazione di concentrazione.
2. Le comunicazioni sono presentate secondo il formulario predisposto dall'Autorità e pubblicato nel bollettino, nel quale sono richieste le informazioni, gli allegati e gli elementi di cui al comma 1.
3. L'Autorità informa le imprese nel caso di comunicazione gravemente inesatta, incompleta o non veritiera. In tal caso, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.
4. Ai fini della sottoscrizione e della presentazione della comunicazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 5.
Art. 6. Avvio dell'istruttoria
1. Il collegio, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2, comma 2, 3 e 6, comma 1, della legge, valutate le proposte degli uffici, delibera sull'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della legge.
2. Nel caso di presentazione di richieste di autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge, l'istruttoria ha inizio dal momento della presentazione della richiesta di autorizzazione completa delle informazioni e degli allegati essenziali. Qualora le richieste di autorizzazione in deroga siano presentate nel corso di un'istruttoria avviata ai sensi dell'articolo 14 della legge, l'Autorità può procedere alla loro valutazione nell'ambito dell'istruttoria stessa, ove necessario prorogando il termine fissato per la sua conclusione.
3. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria deve indicare gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento, l'ufficio dove si può prendere visione degli atti del procedimento, nonché il termine entro il quale le imprese e gli enti interessati possono esercitare il diritto di essere sentiti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge.
4. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria è notificato alle imprese e agli enti interessati, nonché ai soggetti che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria. Qualora l'istruttoria riguardi imprese che operano nel settore assicurativo, ne è data immediata comunicazione all'ISVAP.
5. La notificazione può essere effettuata da un funzionario o da altro dipendente appositamente incaricato dell'Autorità mediante consegna nelle mani proprie del destinatario ovvero a mezzo del servizio postale secondo le modalità di cui all'articolo 149 del codice di procedura civile.
6. Nel caso che per il rilevante numero dei destinatari la notificazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la notificazione è effettuata tramite pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale o mediante altre idonee forme di pubblicità.
7. Dell'avvio dell'istruttoria è data notizia mediante pubblicazione del relativo provvedimento nel bollettino.
Art. 7. Partecipazione all'istruttoria
1. Possono partecipare all'istruttoria:
a) i soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché le associazioni rappresentative dei consumatori, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa e che facciano motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione nel bollettino del provvedimento di avvio dell'istruttoria.
2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:
a) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri;
b) accedere ai documenti, ai sensi dell'articolo 13.
3. I soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, hanno diritto di essere sentiti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge.
4. Nel corso delle audizioni i soggeti interessati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono altresì farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'audizione.
Art. 8. Poteri istruttori
1. I poteri istruttori di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, sono esercitati a decorrere dalla notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati, anche contestualmente alla notifica stessa. Nel caso che l'apertura dell'istruttoria sia stata notificata ad una pluralità di soggetti, i relativi poteri possono essere esercitati nei confronti di ciascuno di essi dal ricevimento della notifica loro indirizzata.
2. Gli uffici possono sentire, al fine di integrare l'istruttoria, ogni altra persona, impresa o ente, verbalizzando le informazioni raccolte.
3. Degli accertamenti svolti nel corso delle procedure istruttorie è in ogni caso informato il collegio.
4. Ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della
Art. 9. Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti
1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti devono essere formulate per iscritto e comunicate secondo le modalità di cui all'articolo 19.
2. Esse devono sinteticamente indicare:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
b) lo scopo;
c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, il quale deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste, tenuto conto del tempo necessario per predisporle;
d) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;
e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.
3. I documenti di cui è richiesta l'esibizione dovranno essere forniti in originale o copia dichiarata conforme all'originale con attestazione dei titolari o rappresentanti legali delle imprese.
4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documenti, è consentito integrare nel termine stabilito gli elementi forniti.
5. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto processo verbale, secondo le modalità di cui all'articolo 18.
6. L'obbligo di fornire le informazioni e di esibire i documenti richiesti ad imprese o ad enti grava sui titolari delle imprese o loro rappresentanti e, se si tratta di enti con o senza personalità giuridica, su coloro che per legge o in base allo statuto ne hanno la rappresentanza legale.
Art. 10. Ispezioni
1. Il collegio autorizza le ispezioni proposte dagli uffici presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.
2. I funzionari dell'Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.
3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, della legge, l'opposizione:
a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;
c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.
4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.
5. [I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine;
b) controllare i documenti di cui al comma 4;
c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
d) richiedere informazioni e spiegazioni orali] [1].
6. Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.
7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale secondo le modalità di cui all'articolo 18.
8. [Nello svolgimento dell'attività ispettiva l'Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della
Art. 11. Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti
1. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria, il collegio autorizza le perizie e analisi statistiche ed economiche, nonché la consultazione di esperti, proposte dagli uffici.
2. Il provvedimento con il quale sono disposte le perizie e le analisi, nonché i risultati definitivi delle stesse, sono comunicati ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 7, comma 2, ai soggetti cui il procedimento si riferisce, nonché a coloro che, avendo un interesse diretto, immediato e attuale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, hanno presentato esposti, denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria o, comunque, sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).
Art. 12. Segreto di ufficio
1. Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste e, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale e quelli di collaborazione con le istituzioni delle Comunità europee di cui agli articoli 1, comma 2, e 10, comma 4, della
Art. 13. Accesso ai documenti e riservatezza delle informazioni raccolte
1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti concernenti intese, abusi di posizione dominante ed operazioni di concentrazione è riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti direttamente interessati di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese coinvolte nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio.
3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un'impresa, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi.
4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati.
5. Sono sottratti all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.
6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del collegio, nonché i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici una apposita richiesta, che deve contenere l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi.
8. L'ufficio, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne dà comunicazione agli interessati con provvedimento motivato.
9. Nel caso di comunicazioni, informazioni, dichiarazioni o richieste presentate in forma singola o congiunta da una o più imprese, possono essere presentate separatamente in allegato le informazioni coperte da segreto aziendale o industriale. Analoghe cautele possono essere richieste dalle imprese con riferimento alle eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni.
10. L'ufficio può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti richiesti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 14.
11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni, informandone il collegio.
12. Il collegio determina, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, le modalità di esercizio del diritto di accesso, nonché i costi di riproduzione.
Art. 14. Comunicazione delle risultanze istruttorie e audizione finale delle imprese interessate
1. Il collegio, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizza l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie alle imprese.
2. Gli uffici comunicano ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, il termine di chiusura dell'istruttoria, nonché le risultanze di quest'ultima, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine stesso.
3. La comunicazione delle risultanze istruttorie può essere effettuata mediante pubblicazione nel bollettino ovvero mediante altre forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta, nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa. In tal caso, nella pubblicazione si deve tenere conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti commerciali.
4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare memorie scritte e documenti sino a cinque giorni prima del termine di chiusura dell'istruttoria indicato nella suddetta comunicazione.
5. Le imprese e gli enti interessati hanno diritto di essere sentiti dinanzi al collegio. A tal fine, essi devono far pervenire apposita richiesta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie. A seguito di detta richiesta, il collegio fissa la data dell'audizione, che è comunicata alle imprese.
6. Il collegio può inoltre sentire gli altri soggetti che hanno preso parte al procedimento e ne facciano motivata richiesta.
7. Il collegio può sentire le imprese ed enti interessati separatamente o congiuntamente. In quest'ultimo caso si deve tenere conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti commerciali relativi alla propria attività.
8. Dell'audizione è redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalità di cui all'articolo 18.
9. Completata l'istruttoria, il collegio adotta il provvedimento finale.
Art. 15. Revoca delle autorizzazioni
1. Alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge si provvede con la medesima procedura del presente regolamento, previa diffida notificata agli interessati con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5. I poteri istruttori, nonché le facoltà e i diritti degli interessati, si esercitano a decorrere dal ricevimento di detta diffida, fatta salva la possibilità di ridurre di un terzo, in caso di particolare urgenza, i termini di cui all'articolo 14.
Art. 16. Istruttoria per le operazioni di concentrazione
1. Ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge, il termine di trenta giorni indicato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), è ridotto a dieci giorni.
2. Gli uffici, acquisiti gli elementi probatori, comunicano ai soggetti nei cui confronti è stata avviata l'istruttoria il termine di chiusura dell'istruttoria stessa, comunque non inferiore a sette giorni.
3. La proroga del termine di chiusura dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della legge, deve essere comunicata agli interessati con le medesime modalità con le quali è comunicata l'apertura dell'istruttoria stessa.
4. Il collegio, qualora non ritenga necessario, a seguito di un'operazione ritualmente comunicata, avviare l'istruttoria, dà comunicazione delle proprie conclusioni nel merito alle imprese ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 17. Indagini conoscitive di natura generale
1. L'avvio delle indagini conoscitive di natura generale di cui all'articolo 12, comma 2, della legge può essere pubblicato nel bollettino.
2. Nel corso delle indagini di cui al comma 1 gli uffici possono richiedere informazioni o l'esibizione di documenti, nonché disporre ispezioni, perizie, analisi statistiche ed economiche o la consultazione di esperti, secondo le modalità di cui agli articoli 10, 11 e 12.
3. Non si applicano le sanzioni richiamate agli articoli 9 e 10 e alle richieste di informazioni e documentazioni sono opponibili esigenze di segreto aziendale o industriale. Non si applicano, altresì, le disposizioni in materia di accesso.
4. Dell'esito delle attività svolte può essere data notizia mediante la pubblicazione dei risultati dell'indagine nel bollettino.
5. Qualora nel corso dell'indagine, di cui al presente articolo, emergano elementi di presunzione in merito alla violazione dei divieti di cui agli articoli 2 e 3 della legge, ovvero siano accertate le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa, il collegio delibera l'avvio delle istruttorie previste dall'articolo 6.
Art. 18. Verbalizzazioni
1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento, il verbale contenente le principali dichiarazioni delle imprese intervenute alle operazioni oggetto di verbalizzazione è sottoscritto, al termine dell'audizione, dal funzionario verbalizzante e dal titolare o dal legale rappresentante delle suddette imprese, ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita procura.
2. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere verbale, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.
3. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione che ne facciano richiesta.
4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione fonografica delle audizioni.
Art. 19. Comunicazioni
1. Le richieste, la trasmissione di documenti e convocazione ai destinatari devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:
a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
b) consegna a mano contro ricevuta;
c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento;
d) telex o telegramma.
2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorità. In caso di trasmissione per telex, telegramma o telefax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.
3. Quando le comunicazioni sono firmate dai rappresentanti dei soggetti o delle imprese ed enti, detti rappresentanti devono provare di disporre dei poteri di rappresentanza.
Art. 20. Disposizioni finali
1. E' abrogato il
[1] Comma abrogato dall'art. 2 del
[2] Comma abrogato dall'art. 2 del