Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/03/1994 |
Numero: | 268 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presente regolamento recepisce la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, che modifica la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, recepita con [...] |
Art. 2. 1. Le disposizioni della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, si applicano agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleoelettrici, installati stabilmente, che [...] |
Art. 3. 1. Il testo del punto 1 dell'allegato 1 della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, come sostituito dall'art. 1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. [...] |
Art. 4. 1. Per gli ascensori in servizio privato idraulici ed oleoelettrici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento è consentita l'installazione secondo le normative ad esso [...] |
Art. 5. 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.31157 - D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268.
Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici
(G.U. 3 maggio 1994, n. 101)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3 e l'allegato C della
Visto l'art. 14 della
Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, adottato per l'attuazione delle direttive predette;
Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1, della
Visto l'art. 17 della
Sentito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la materia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Dato atto che non è stato accolto integralmente il parere del Consiglio di Stato, non apparendo appropriata alla forma regolamentare la riscrittura di norme comunitarie alle quali è stata attribuita forza di legge dall'art. 14 della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;
Emana
il seguente regolamento:
1. Il presente regolamento recepisce la
2. La
1. Le disposizioni della
2. All'art. 1, paragrafo 2, terzo trattino, della
1. Il testo del punto 1 dell'allegato 1 della
2. Nel punto 2 dell'allegato I della
1. Per gli ascensori in servizio privato idraulici ed oleoelettrici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento è consentita l'installazione secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio siano stati presentati all'amministrazione competente entro il termine di entrata in vigore del presente regolamento.
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.