§ 98.1.31058 - D.P.R. 23 maggio 1988, n. 190.
Modificazioni ed integrazioni al regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/05/1988
Numero:190


Sommario
Art. 1.      1. Il primo comma dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359 è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Il primo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. All'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, dopo il primo comma è inserito il seguente


§ 98.1.31058 - D.P.R. 23 maggio 1988, n. 190.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359.

(G.U. 9 giugno 1988, n. 134)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, concernente approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Considerata l'opportunità di apportare al suddetto regolamento talune modifiche ed integrazioni in relazione alla esigenza di rispondere alle complesse e peculiari attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. Il primo comma dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359 è sostituito dal seguente:

     "I preventivi di cui all'art. 5 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1 devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi 10.000.000 di lire al netto dell'IVA".

 

          Art. 2.

     1. Il primo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, è sostituito dal seguente:

     "Per i lavori previsti dall'art. 1, punti 1) e 2), la redazione delle perizie, dei progetti di massima e di quelli esecutivi, nonchè l'apposizione del visto per la congruità dei prezzi sui preventivi e sulle fatture possono essere effettuate a cura di funzionari tecnici in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri".

 

          Art. 3.

     1. All'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, dopo il primo comma è inserito il seguente:

     "Ai collaudi dei lavori previsti dall'art. 1, punti 1) e 2), si applica il primo comma dell'art. 19 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 , e successive modificazioni".