Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/05/1988 |
Numero: | 190 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359 è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. Il primo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, è sostituito dal seguente |
Art. 3. 1. All'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, dopo il primo comma è inserito il seguente |
§ 98.1.31058 - D.P.R. 23 maggio 1988, n. 190.
Modificazioni ed integrazioni al regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359.
(G.U. 9 giugno 1988, n. 134)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti l'art. 8 del
Visto il
Considerata l'opportunità di apportare al suddetto regolamento talune modifiche ed integrazioni in relazione alla esigenza di rispondere alle complesse e peculiari attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana
il seguente decreto:
1. Il primo comma dell'art. 6 del regolamento approvato con
"I preventivi di cui all'art. 5 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1 devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi 10.000.000 di lire al netto dell'IVA".
1. Il primo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con
"Per i lavori previsti dall'art. 1, punti 1) e 2), la redazione delle perizie, dei progetti di massima e di quelli esecutivi, nonchè l'apposizione del visto per la congruità dei prezzi sui preventivi e sulle fatture possono essere effettuate a cura di funzionari tecnici in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri".
1. All'art. 9 del regolamento approvato con
"Ai collaudi dei lavori previsti dall'art. 1, punti 1) e 2), si applica il primo comma dell'art. 19 del