Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/01/1987 |
Numero: | 98 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche |
§ 98.1.31008 - D.P.R. 29 gennaio 1987, n. 98. [1]
Modificazioni ed integrazioni agli articoli 6, 9, 10, 12 e 14 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica.
(G.U. 21 marzo 1987, n. 67)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il
Vista la
Visto l'art. 8 primo comma, della citata legge n. 353/ 1985;,
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione in data 12 dicembre 1986;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Emana
il seguente decreto:
1. Al
all'art. 6, primo comma, punto 3, sono aggiunte le seguenti parole: "o di idrovolante o di navigatore militare d'aeroplano";
all'art. 9, primo comma, le parole "per il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano" sono sostituite dalle seguenti: "per il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante o del brevetto di navigatore militare d'aeroplano";
all'art. 9, terzo comma, le parole "il brevetto di pilota militare" sono sostituite dalle seguenti: "il brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante od il brevetto di navigatore militare d'aeroplano";
all'art. 10, quarto comma, le parole "il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano" sono sostituite dalle seguenti: "il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante o del brevetto di navigatore militare d'aeroplano";
all'art. 12, sesto comma, le parole "(ed il brevetto di pilota militare d'aeroplano)" sono sostituite dalle seguenti: "(ed il brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante o il brevetto di navigatore militare d'aeroplano)";
all'art. 14, primo comma, dopo le parole "del brevetto di pilota militare" sono aggiunte le seguenti parole: "o del brevetto di navigatore militare";
all'art. 14, secondo comma, le parole "sono esonerati dal pilotaggio" sono sostituite dalle seguenti: " sono esonerati dall'attività di pilota o di navigatore".
[1] Abrogato dall'art. 2269 del