§ 98.1.31008 - D.P.R. 29 gennaio 1987, n. 98.
Modificazioni ed integrazioni agli articoli 6, 9, 10, 12 e 14 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/01/1987
Numero:98


Sommario
Art. 1.      1. Al regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche


§ 98.1.31008 - D.P.R. 29 gennaio 1987, n. 98. [1]

Modificazioni ed integrazioni agli articoli 6, 9, 10, 12 e 14 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica.

(G.U. 21 marzo 1987, n. 67)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

     Vista la legge 4 luglio 1985, n. 353, concernente l'introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica;

     Visto l'art. 8 primo comma, della citata legge n. 353/ 1985;,

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione in data 12 dicembre 1986;

     Sulla proposta del Ministro della difesa;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. Al regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     all'art. 6, primo comma, punto 3, sono aggiunte le seguenti parole: "o di idrovolante o di navigatore militare d'aeroplano";

     all'art. 9, primo comma, le parole "per il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano" sono sostituite dalle seguenti: "per il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante o del brevetto di navigatore militare d'aeroplano";

     all'art. 9, terzo comma, le parole "il brevetto di pilota militare" sono sostituite dalle seguenti: "il brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante od il brevetto di navigatore militare d'aeroplano";

     all'art. 10, quarto comma, le parole "il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano" sono sostituite dalle seguenti: "il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante o del brevetto di navigatore militare d'aeroplano";

     all'art. 12, sesto comma, le parole "(ed il brevetto di pilota militare d'aeroplano)" sono sostituite dalle seguenti: "(ed il brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante o il brevetto di navigatore militare d'aeroplano)";

     all'art. 14, primo comma, dopo le parole "del brevetto di pilota militare" sono aggiunte le seguenti parole: "o del brevetto di navigatore militare";

     all'art. 14, secondo comma, le parole "sono esonerati dal pilotaggio" sono sostituite dalle seguenti: " sono esonerati dall'attività di pilota o di navigatore".

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.