Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/05/1972 |
Numero: | 553 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, è modificato come segue |
§ 98.1.30567 - D.P.R. 10 maggio 1972, n. 553. [1]
Varianti al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, recante norme di attuazione della legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze.
(G.U. 9 ottobre 1972, n. 264)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la
Visto il
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'art. 19 del
a) il primo comma è sostituito dai seguenti:
"Fino a quando l'Accademia non sarà in grado di assolvere i compiti che le sono stati affidati dalla
I corsi per la formazione degli ufficiali in servizio permanente di cui al precedente art. 2 si effettuano:
per il servizio sanitario dell'Esercito, presso la scuola di sanità militare di Firenze;
per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;
per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la scuola di applicazione aeronautica militare di Firenze;
per il servizio veterinario dell'Esercito, presso la scuola del servizio veterinario di Pinerolo".
b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"Ai comandanti degli istituti di forza armata presso i quali si svolgono i corsi sono devolute le attribuzioni previste per il comandante dell'Accademia dagli articoli 10 e 11 della
La carica di Presidente della commissione esaminatrice del concorso di ammissione, di cui all'art. 6, è affidata ad un maggior generale medico, designato a turno tra le forze armate".
[1] Abrogato dall'art. 2269 del