§ 98.1.30428 - D.P.R. 14 luglio 1967, n. 978.
Modifiche al regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, relativo all'Ente nazionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/07/1967
Numero:978


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente
Art. 3.      La lettera b) dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è così sostituita
Art. 4.      La lettera a) dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituita dalla seguente
Art. 5.      L'ultimo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente
Art. 7.      La lettera a) dell'art. 43 del decreto del Presidente dalla Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituita dalla seguente
Art. 8.      La lettera i) dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituita dalla seguente
Art. 9.      Il primo e secondo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, sono sostituiti dai seguenti
Art. 10.      L'ultimo comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente
Art. 11.      Il primo comma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente


§ 98.1.30428 - D.P.R. 14 luglio 1967, n. 978.

Modifiche al regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, relativo all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

(G.U. 9 novembre 1967, n. 279)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 3 della legge 21 agosto 1950, n. 698;

     Visto il regolamento per la esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente:

     "L'anno finanziario dell'Ente comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente:

     "L'Assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell'Ente e si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni".

 

          Art. 3.

     La lettera b) dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è così sostituita:

     "b) approva la relazione morale e finanziaria del quadriennio".

 

          Art. 4.

     La lettera a) dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituita dalla seguente:

     "a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e predispone ogni quattro anni la relazione morale e finanziaria da sottoporre all'Assemblea generale dei soci".

 

          Art. 5.

     L'ultimo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente:

     "redigono la relazione sul conto consuntivo ed esprimono parere sul bilancio preventivo".

 

          Art. 6.

     L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente:

     "L'Assemblea dei soci viene convocata:

     in via ordinaria una volta ogni quattro anni, in via straordinaria, in caso di dimissioni di oltre la metà dei componenti il Consiglio provinciale, quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci effettivi e tutte le volte che il Consiglio provinciale lo ritenga necessario purchè ne sia autorizzato dal Consiglio di amministrazione".

 

          Art. 7.

     La lettera a) dell'art. 43 del decreto del Presidente dalla Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituita dalla seguente:

     "a) l'approvazione della relazione morale sull'attività del quadriennio decorso e la formulazione degli indirizzi generali dell'attività sezionale nel quadriennio successivo".

 

          Art. 8.

     La lettera i) dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituita dalla seguente:

     "i) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e redige la relazione morale e finanziaria quadriennale da sottoporre all'Assemblea".

 

          Art. 9.

     Il primo e secondo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il Consiglio è tenuto ad inviare, per l'approvazione di esecutorietà, alla sede centrale, entro il mese di marzo di ciascun anno, il conto consuntivo dell'esercizio decorso, ed entro il mese di ottobre il bilancio preventivo dell'anno veniente.

     I due documenti devono essere accompagnati dal verbale di approvazione del Consiglio provinciale e dalla relazione".

 

          Art. 10.

     L'ultimo comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente:

     "esprimono parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo al Consiglio provinciale ed al termine di ogni quadriennio presentano all'Assemblea provinciale la relazione sui conti consuntivi del quadriennio".

 

          Art. 11.

     Il primo comma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente:

     “Entro i mesi di maggio e novembre di ogni anno l'Ente è tenuto a trasmettere al Ministero dell'interno, per l'approvazione, rispettivamente il bilancio consuntivo dell'anno decorso ed il preventivo dell'anno successivo".