§ 98.1.30309 - D.P.R. 9 aprile 1962, n. 962.
Modifica dell'art. 630 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/04/1962
Numero:962


Sommario
Art. unico.      La lettera c) dell'art. 630 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, è [...]


§ 98.1.30309 - D.P.R. 9 aprile 1962, n. 962. [1]

Modifica dell'art. 630 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133.

(G.U. 31 luglio 1962, n. 192)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

     Visto il regolamento al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato conregio decreto 3 aprile 1942, n. 1133;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     La lettera c) dell'art. 630 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, è sostituita dalla seguente:

     "c) dei corsi per tecnici superiori presso Istituti tecnici industriali statali".

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.